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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14697/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (custode giudiziario)

La controversia

Tre società hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile il loro appello contro l’avvocato nominato custode giudiziario dal Tribunale di Grosseto nella procedura esecutiva immobiliare. La controversia traeva origine da un’ordinanza di convalida di sfratto emessa dal Tribunale di Grosseto il 17 luglio 2019. Prima della camera di consiglio, le società ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., senza che la controparte l’abbia accettata.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha altresì condannato le società ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge. La Corte ha escluso la condanna dei legali rappresentanti delle società ricorrenti ex art. 94 c.p.c., rilevando che non sussistevano i presupposti anche in ragione dell’intervenuta desistenza.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se ritualmente depositata e comunicata, determina l’estinzione del giudizio di cassazione anche in mancanza di accettazione della controparte, restando da regolare le spese.

  • art. 94 c.p.c.

    non sussistevano i presupposti per la condanna del legale rappresentante delle società ricorrenti.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta depositata e comunicata alle controparti, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio anche se non viene accettata dalla parte resistente.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia non esclude la condanna del ricorrente soccombente virtuale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
  • La condanna ex art. 94 c.p.c. del rappresentante legale della parte che ha proposto il ricorso richiede presupposti specifici e non può essere disposta automaticamente, specie quando intervenga rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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