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Sentenza

Sentenza n. 21/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202301039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di applicazione del canone ricognitorio alle concessioni demaniali marittime e conseguenti richieste di pagamento del conguaglio dei canoni ordinari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune concessionario)

La controversia

Il Comune ha impugnato la nota regionale che aveva respinto la richiesta di applicazione del canone ricognitorio previsto per le concessioni demaniali destinate a fini di pubblico interesse, nonché le precedenti richieste di pagamento del conguaglio dei canoni relativi al periodo 2010-2020 e, ove occorrente, le concessioni nella parte in cui non avevano applicato tale canone. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del codice della navigazione e dell’art. 37, comma 2, del relativo regolamento, difetto di istruttoria e dei presupposti, travisamento dei fatti, erroneità e contraddittorietà della motivazione, illogicità manifesta e sviamento di potere. Secondo il Comune, le concessioni, riguardanti opere e infrastrutture pubbliche quali scale di accesso a spiagge e strutture comunali, opere di arredo urbano e condotte fognarie e di scarico, avrebbero dovuto essere assoggettate al canone ricognitorio, anche in assenza di una richiesta originaria in tal senso. L’Assessorato ha eccepito l’inammissibilità e la tardività del ricorso, sostenendo inoltre che il Comune non aveva inizialmente richiesto il canone ricognitorio e che dalle concessioni fognarie derivassero proventi connessi al servizio idrico integrato, ostativi all’applicazione del canone agevolato.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità e tardività. Ha ritenuto che l’oggetto principale del giudizio fosse la nuova nota regionale di diniego, adottata al termine del procedimento avviato dal Comune, e che tale nota avesse autonoma natura provvedimentale. Le concessioni non chiarivano infatti la natura del canone applicato e gli atti regionali risultavano contraddittori, sia internamente sia rispetto alle precedenti richieste di pagamento. Nel merito, il ricorso è stato accolto. L’art. 39, comma 2, del codice della navigazione e l’art. 37, comma 2, del regolamento individuano come presupposto del canone ricognitorio l’assenza di lucro o provento in capo al concessionario, da intendersi come assenza di remunerazione dell’attività d’impresa diretta all’arricchimento personale. L’amministrazione concedente deve verificare autonomamente la sussistenza di tali presupposti, anche se il concessionario non li ha dedotti nella domanda originaria. Per le concessioni non fognarie, il diniego è stato annullato perché fondato soltanto sulla mancata richiesta originaria del Comune, senza autonoma istruttoria circa la natura e la finalità pubblica delle opere. L’amministrazione dovrà quindi rinnovare l’istruttoria con riguardo alle concessioni n. 64/2004, n. 128/2011 e n. 136/2003. Per le concessioni fognarie n. 135/2003 e n. 137/2003, il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego fondato sulla mera esistenza di un corrispettivo economico per il servizio idrico integrato: tale corrispettivo, essendo destinato alla copertura dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi, non dimostra di per sé l’esistenza di un lucro soggettivo. I provvedimenti impugnati sono stati pertanto annullati nei limiti indicati in motivazione. L’Assessorato è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, cod. nav.

    Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni

    Il canone ricognitorio si applica alle concessioni destinate a fini di beneficenza o di pubblico interesse quando il concessionario non ricava dai beni demaniali un lucro o provento.

  • art. 37, comma 2, d.P.R. n. 328/1952

    Agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'articolo 39 del codice, s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento

    L’assenza di lucro o provento costituisce il criterio regolamentare per individuare le concessioni di pubblico interesse assoggettabili al canone ricognitorio.

  • art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

    Il corrispettivo della tariffa del servizio idrico integrato è correlato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi; la sua mera esistenza non equivale a un lucro soggettivo del concessionario.

  • art. 36 cod. nav.

    È richiamato quale disciplina delle concessioni demaniali ordinarie, distinta dal regime del canone ricognitorio previsto dall’art. 39, comma 2, cod. nav.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione del canone ricognitorio previsto dall’art. 39, comma 2, cod. nav., rilevano la destinazione della concessione a fini di pubblico interesse e l’assenza, in capo al concessionario, di un lucro o provento inteso come remunerazione dell’attività d’impresa finalizzata all’arricchimento personale.
  • L’amministrazione concedente deve verificare d’ufficio e motivare autonomamente la sussistenza dei presupposti del canone ricognitorio; la mancata richiesta di applicazione di tale canone nella domanda originaria di concessione non esonera l’amministrazione da tale valutazione, soprattutto quando il concessionario la solleciti successivamente.
  • La mera percezione di corrispettivi o tariffe per lo svolgimento del servizio idrico integrato non dimostra necessariamente l’esistenza di un lucro soggettivo, quando tali somme siano destinate alla copertura dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi.
  • È illegittimo il diniego di applicazione del canone ricognitorio fondato esclusivamente sulla mancata richiesta originaria del concessionario o sulla mera presenza di corrispettivi, senza un’istruttoria concreta sulla finalità pubblica della concessione e sull’effettiva esistenza di lucro o provento.
  • Una nota amministrativa che, in modo contraddittorio rispetto al proprio contenuto e agli atti precedenti, definisce il regime economico delle concessioni e arresta il procedimento avviato dall’interessato ha natura provvedimentale ed è autonomamente impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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