Sentenza n. 256/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento che ha dichiarato irricevibile e inammissibile l’istanza di valutazione ambientale preliminare e di modifica dell’AIA relativa all’inserimento di un impianto di verniciatura
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore impianto produttivo)
Prevale il privato
La controversia
La società, titolare di un’AIA per il trattamento superficiale di metalli, aveva presentato un’istanza di modifica dell’autorizzazione per inserire in un nuovo capannone un impianto di verniciatura, insieme a un’istanza di valutazione ambientale preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. 152/2006. La Provincia ha dichiarato improcedibili e inammissibili le istanze ritenendo che l’intervento non potesse essere trattato come modifica non sostanziale e richiedesse una nuova procedura SUAP in variante allo strumento urbanistico. La ricorrente ha dedotto, in via principale, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nonché l’eccesso di potere per vizio della procedura e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che il preavviso di rigetto fosse applicabile anche al procedimento di valutazione ambientale preliminare e che il contraddittorio procedimentale fosse necessario, considerata la discrezionalità tecnico-amministrativa e la pluralità degli interessi coinvolti. La Provincia ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’avvio di un nuovo procedimento di VAS, e l’inammissibilità dell’impugnazione della determinazione sulla VAP, ritenuta una mera indicazione preliminare non lesiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che la società non aveva rinunciato alla decisione e che l’eventuale esito favorevole del nuovo procedimento era ancora soltanto probabile, sicché non risultava un’attuale sopravvenuta carenza di interesse. Ha respinto anche l’eccezione di inammissibilità, qualificando la determinazione sulla VAP come un vero provvedimento conclusivo di un procedimento a istanza di parte, lesivo perché aveva escluso il presupposto della natura non sostanziale della modifica e imposto, di fatto, un aggravamento procedurale. Nel merito, ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. La Provincia aveva adottato un provvedimento preclusivo senza comunicare preventivamente i motivi ostativi, impedendo alla società di interloquire e di fornire chiarimenti o elementi integrativi. Il TAR ha affermato che il preavviso di rigetto si applica anche ai procedimenti di valutazione ambientale preliminare, poiché l’art. 10-bis opera in via generale nei procedimenti a istanza di parte e il d.lgs. 152/2006 non contiene disposizioni incompatibili. Il termine di trenta giorni previsto per la VAP non esclude il preavviso, anche perché la comunicazione dei motivi ostativi sospende il termine di conclusione del procedimento. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato, con assorbimento delle ulteriori censure. Non è stato fissato un termine per la rinnovazione del procedimento, in considerazione della probabile prossima conclusione di un autonomo procedimento favorevole. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto si applica in via generale ai procedimenti a istanza di parte, compresi quelli di valutazione ambientale preliminare, salvo incompatibilità con discipline speciali. La comunicazione dei motivi ostativi consente il contraddittorio procedimentale e sospende il termine di conclusione del procedimento.
art. 6 d.lgs. 152/2006
La valutazione ambientale preliminare è un procedimento avviato su istanza di parte, destinato a concludersi con una determinazione dell’autorità competente circa la necessità di ulteriori procedure di valutazione ambientale; tale disciplina non esclude l’applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990.
art. 29-nonies d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa dell’istanza di modifica dell’AIA presentata dal gestore dell’impianto produttivo.
art. 35 c.p.a.
L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata anche d’ufficio, ma richiede l’attuale evidenza della perdita di interesse alla decisione.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La richiesta di rinvio dell’udienza deve essere adeguatamente motivata; una richiesta formulata in modo assai laconico non giustifica il rinvio.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 si applica, in assenza di incompatibili disposizioni speciali, anche ai procedimenti ambientali avviati su istanza di parte, inclusa la valutazione ambientale preliminare.
- Il termine breve previsto dalla disciplina speciale per la conclusione della valutazione ambientale preliminare non esclude l’obbligo del preavviso di rigetto, poiché tale comunicazione sospende il termine procedimentale.
- La determinazione con cui l’autorità ambientale dichiara improcedibile o inammissibile un’istanza di valutazione ambientale preliminare è un provvedimento conclusivo e immediatamente lesivo quando esclude la possibilità di procedere mediante una modifica non sostanziale e impone ulteriori procedure più onerose.
- L’omissione del preavviso di rigetto è illegittima quando impedisce al privato di interloquire su valutazioni tecnico-amministrative suscettibili di incidere sull’esito dell’istruttoria e sulla scelta della procedura autorizzativa.
- La sopravvenuta carenza di interesse non può essere dichiarata quando l’eventuale definizione favorevole di un procedimento parallelo è soltanto probabile e non risulta un’attuale perdita dell’interesse alla decisione sul provvedimento impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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