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Ordinanza

Ordinanza n. 116/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva con contestuale diniego di iscrizione nella White List

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Un’impresa ha impugnato, chiedendone anche la sospensione, il provvedimento prefettizio recante informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 e contestuale diniego dell’iscrizione nella White List. Sono stati altresì impugnati, ove occorrente, i precedenti preavvisi di diniego e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito dell’impugnazione. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Prefettura UTG di Agrigento copia autentica dei provvedimenti impugnati, tutti gli atti e gli eventuali ulteriori accertamenti sui quali essi si fondano, nonché ogni altro atto utile ai fini della decisione. Ha ordinato il deposito della documentazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Il deposito deve avvenire telematicamente secondo le regole del PAT, salvo gli atti classificati, trasmissibili in forma cartacea ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.a. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

    Norme richiamate quale base normativa del provvedimento prefettizio impugnato; l’ordinanza istruttoria non ne fornisce un’interpretazione.

  • art. 136, comma 2, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 136, co. 2, c.p.a.

    Consente all’amministrazione di trasmettere in forma cartacea e chiedere l’acquisizione e protocollazione manuale degli atti classificati, in deroga al deposito telematico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno dell’oscuramento dei dati personali identificativi.

Massime di principio

  • Quando la decisione di un ricorso contro un’informazione antimafia interdittiva richiede la verifica degli elementi fattuali e degli accertamenti posti a fondamento dell’atto, il giudice amministrativo può ordinare alla prefettura il deposito del provvedimento impugnato, degli atti presupposti e di ogni ulteriore documento utile alla decisione.
  • L’ordine istruttorio di deposito documentale può fissare un termine di dieci giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
  • Gli atti da depositare nel processo amministrativo devono essere trasmessi telematicamente secondo le regole del PAT, salva la possibilità di trasmissione cartacea e acquisizione manuale per gli atti classificati, ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaIstruttoria processualeProcesso amministrativo telematico
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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