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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32041/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso (dichiarazione del 21/03/2022). La Corte di Cassazione ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591 c.p.p., senza entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate. Conseguentemente è stato disposto il pagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende e la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pelle impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (ordinanza GIP 15/10/2021) per il reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio (art. 110 c.p. e art. 73 T.U. stupefacenti) relativa al sequestro di circa 24 kg di hashish. I motivi di gravame dedotti comprendevano: (i) incompetenza per territorio del GIP di Milano a favore del Tribunale di Lecco per presunta frazione di condotta avvenuta a Verderio; (ii) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per carenze nella trasmissione dei verbali di registrazione e per uso di intercettazioni acquisite in altro procedimento; (iii) carenza dei gravi indizi di colpevolezza e presenza di indizi di innocenza, con contestata insufficiente motivazione del riesame sulla pericolosità concreta e sulla proporzionalità della misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia espressa del ricorrente; la rinuncia estingue l'esame del merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende della somma disposta (euro 500).

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al concorso di persone nel reato contestato; indica il titolo partecipativo dell'accusa (non valutato nel merito dalla Cassazione per via della rinuncia).

  • art. 73 T.U. stupefacenti

    Norma sostanziale che disciplina la detenzione ai fini di spaccio, contestata all'indagato (sequestro di 24 kg di hashish); invocata nelle deduzioni del ricorrente ma non esaminata nel merito.

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza per territorio (luogo della condotta parziale): evocata dal ricorrente per sostenere l'incompetenza di Milano a favore di Lecco; questione non valutata dalla Cassazione a causa della rinuncia.

  • art. 12 e art. 16 cod. proc. pen.

    Norme relative alla connessione e alla continuazione delle notizie di reato richiamate dal ricorrente per escludere collegamenti procedurali; la Corte non ha deciso sul punto per l'inammissibilità.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    art. 268, primo comma, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'obbligo di trasmissione dei verbali di registrazione e relativi decreti autorizzativi al GIP; il ricorrente denunciava omissioni nella trasmissione, ma la Cassazione non ha esaminato il merito.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    art. 270, primo comma, cod. proc. pen.

    Norma che limita l'uso delle intercettazioni e che il ricorrente sostiene sia stata elusa; la questione è stata sollevata ma non affrontata definitivamente per la rinuncia del ricorrente.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen.

    Norme sulla documentazione a disposizione del GIP e del successivo giudice (GUP) e sulla trasmissione degli atti: il ricorrente denunciava carenze informative al riesame; la Corte non si è pronunciata sul merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti alla motivazione del ricorso in cassazione; la sentenza riferisce che il ricorso era predisposto entro i limiti richiesti, ma poi è stato oggetto di rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità e impedisce che la Corte esamini le questioni di merito: prima di rinunciare occorre valutare se si intende comunque ottenere una decisione sulle questioni procedurali o sostanziali.
  • Le eccezioni di incompetenza territoriale e di collegamento tra procedimenti vanno sollevate tempestivamente e documentate in modo preciso: se il ricorso non viene portato fino al giudizio, tali profili non saranno vagliati dalla Corte Suprema.
  • Le contestazioni sull'utilizzabilità delle intercettazioni richiedono prova documentale (verbali di registrazione, decreti autorizzativi e di proroga) e la precisa indicazione di quali atti non siano stati trasmessi al giudice; senza questi elementi è difficile che il riesame o la Cassazione si pronuncino favorevolmente.
  • La motivazione del giudice di merito sulla sussistenza dei gravi indizi e sul pericolo di reiterazione deve essere concreta e proporzionata: contestazioni generiche sulla mancanza di analisi concreta della pericolosità possono essere rilevanti, ma vanno sostenute con elementi probatori specifici.
  • Se si contesta la competenza territoriale per frazioni di condotta, è importante individuare e dimostrare esattamente il luogo della condotta rilevante – il semplice richiamo a possibili contatti o a residenze all'estero può non essere sufficiente.

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