Direttiva 2002/1
Direttiva 2002/1/CE della Commissione, del 7 gennaio 2002, che modifica la direttiva 94/39/CE per quanto concerne gli alimenti per animali destinati al supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/1/CE della Commissione modifica la direttiva 94/39/CE per aggiornare il particolare fine nutrizionale relativo al supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica nei cani e nei gatti. La modifica recepisce sviluppi scientifici che escludono la necessità di ridurre o contenere il livello di grassi in tali alimenti, raccomandando invece che l’etichetta indichi acqua a volontà. Gli Stati membri devono attuare la direttiva entro il 20 novembre 2002.
Modifica dell’elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati al supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica per cani e gatti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri quanto al recepimento e, sul piano materiale, agli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, limitatamente al particolare fine nutrizionale "supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica" relativo a cani e gatti. La direttiva incide sull’allegato della direttiva 94/39/CE e, quindi, sull’etichettatura/composizione informativa di tali prodotti nel quadro della disciplina UE sugli alimenti per animali destinati a specifici obiettivi nutrizionali. È indicata come testo rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2002/1/CE della Commissione: modifica del particolare fine nutrizionale per il supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica
La direttiva interviene sulla disciplina degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, aggiornata in origine dalla direttiva 94/39/CE. Il provvedimento si fonda su nuovi dati scientifici relativi a cani e gatti e mira a riallineare il contenuto della voce dedicata al supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica.
Finalità e contesto normativo
Secondo i considerando, la Commissione aveva già adottato con la direttiva 94/39/CE un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. Successive ricerche scientifiche hanno però evidenziato che, per cani e gatti, non è necessario ridurre o contenere il livello di grassi negli alimenti destinati al supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica. Le stesse ricerche suggeriscono inoltre che l’etichetta dovrebbe raccomandare acqua a volontà per gli animali alimentati con tali prodotti.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva si applica agli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, ma la modifica riguarda in modo specifico il particolare fine nutrizionale denominato "Supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica" per cani e gatti. Il testo allegato sostituisce la corrispondente voce della parte B dell’allegato della direttiva 94/39/CE.
Obbligo sostanziale introdotto
L’effetto giuridico principale consiste nell’aggiornamento del contenuto tecnico della voce relativa a tale particolare fine nutrizionale. In base ai considerando:
- non è più richiesto, per cani e gatti, ridurre o contenere il livello di grassi in questi alimenti;
- è opportuno raccomandare in ეტichetta la disponibilità di acqua a volontà.
La direttiva non disciplina direttamente sanzioni o controlli, ma modifica lo standard informativo/tecnico di riferimento nel quadro della direttiva 94/39/CE.
Recepimento negli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 20 novembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È previsto l’obbligo di informare immediatamente la Commissione dell’avvenuta attuazione.
Le norme nazionali adottate devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La forma concreta di tale riferimento è lasciata alla scelta degli Stati membri, che conservano quindi un margine di discrezionalità sulla tecnica di recepimento.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, avvenuta il 9 gennaio 2002. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Rilievi pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore mangimistico, la modifica rileva soprattutto per l’aggiornamento delle formulazioni e delle indicazioni in etichetta relative ai prodotti per cani e gatti destinati al supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica. Il punto centrale è l’eliminazione del vincolo di riduzione/controllo dei grassi e l’introduzione della raccomandazione di acqua a volontà, nei termini che saranno recepiti nelle norme nazionali di attuazione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato della direttiva 94/39/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato della direttiva 94/39/CE conformemente all’allegato della direttiva 2002/1/CE. La modifica riguarda la voce "Supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica" per cani e gatti, per la quale il testo precedente è sostituito.
Contenuto sostanziale della modifica tecnica
Dai considerando emerge che nuove ricerche scientifiche hanno dimostrato che, per gatti e cani, non è necessario ridurre o contenere il livello di grassi negli alimenti destinati al supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica. È inoltre ritenuto opportuno che l’etichetta raccomandi acqua a volontà per gli animali nutriti con tali alimenti.
Obbligo di recepimento entro il 20 novembre 2002
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 20 novembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con obbligo di immediata informazione alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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