Sentenza n. 1587/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del provvedimento in data 31 luglio 2025, di rigetto della richiesta di ostensione di “1. Tutti gli atti, documenti, segnalazioni, relazioni, esposti, verbali, email o note interne pervenuti alla FNOB o prodotti dalla medesima, relativi ai fatti oggetto della convocazione disciplinare; 2. Gli eventuali atti istruttori già acquisiti, comprese le “opportune informazioni” indicate nella convocazione; 3. Copia della delibera o dell’atto con cui sarebbe stata formalmente disposta l’apertura del procedimento in questione; 4. Ogni ulteriore documento, anche non citato esplicitamente, ma collegato al procedimento predisciplinare avviato nei miei confronti” relativi alla posizione del ricorrente, presentata dallo stesso in data 31 luglio 2025; nonché dei successivi ulteriori provvedimenti del 4 agosto 2025 e 1 settembre 2025 (allegg. 5 e 7); nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto della predetta istanza di accesso agli atti, con conseguente ordine per le amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note con cui la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi aveva differito l’ostensione degli atti relativi alla fase preliminare del procedimento disciplinare fino all’eventuale deferimento a giudizio disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le note del 31 luglio, 4 agosto e 1 settembre 2025, con cui la Federazione aveva differito l’accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni posti a base della convocazione preliminare disciplinare ai sensi dell’art. 39, comma 1, del d.P.R. 221/1950, fino all’eventuale deferimento a giudizio disciplinare. Ha dedotto la violazione degli artt. 97 Cost., 22, 24 e seguenti della l. 241/1990 e dell’art. 39 del d.P.R. 221/1950, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. Ha sostenuto che il soggetto convocato in audizione disciplinare, in particolare se consigliere di un ordine regionale, abbia diritto di accedere agli atti che lo riguardano anche nella fase preliminare, per verificare la regolarità dell’azione amministrativa e predisporre la propria difesa. La Federazione ha eccepito la cessazione della materia del contendere, deducendo di avere trasmesso integralmente la documentazione richiesta. Il ricorrente ha contestato l’incompletezza del fascicolo trasmessogli.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa ostensiva. L’istruttoria era stata avviata sulla base di un plico anonimo e, dopo il deferimento del ricorrente a giudizio disciplinare con delibera del Comitato Centrale, tutta la documentazione contenuta nel plico era stata trasmessa al ricorrente via PEC il 22 ottobre 2025. Il Collegio ha osservato che, anche ammettendo in linea generale l’operatività del diritto di accesso nella fase prodromica e istruttoria dei procedimenti disciplinari degli ordini professionali, la completa ostensione degli atti aveva eliminato l’utilità concreta del giudizio e non aveva determinato alcun vulnus al diritto di difesa. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva partecipato all’audizione del 3 settembre 2025, nella quale avrebbe potuto conoscere gli addebiti. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; il giudice non ne sviluppa un’autonoma applicazione decisiva.
artt. 22, 24 e ss. l. 241/1990
Costituiscono il quadro generale del diritto di accesso agli atti amministrativi, invocato dal ricorrente anche con riferimento alla fase preliminare del procedimento disciplinare.
art. 39, comma 1, d.P.R. 221/1950
Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni. Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all’interessato: a) la menzione circostanziata degli addebiti...
Disciplina la fase preliminare del procedimento disciplinare, nella quale il presidente verifica sommariamente le circostanze, assume informazioni e sente il sanitario. Il giudice richiama la norma per distinguere tale fase dal successivo deferimento a giudizio disciplinare.
art. 39, comma 2, d.P.R. 221/1950
Richiamato quale disposizione relativa al deferimento a giudizio disciplinare, momento al quale l’amministrazione aveva inizialmente differito l’ostensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diritto di accesso agli atti amministrativi può trovare applicazione anche nella fase prodromica e istruttoria dei procedimenti disciplinari degli ordini professionali, anteriormente alla formale apertura del procedimento disciplinare, poiché la disciplina speciale non può essere interpretata separatamente dai principi di trasparenza e partecipazione della l. 241/1990.
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il differimento o il diniego di accesso, l’amministrazione trasmette integralmente la documentazione richiesta, la pretesa ostensiva è soddisfatta e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, purché non residui un interesse concreto e attuale a una diversa pronuncia.
- La completa ostensione della documentazione posta a base dell’istruttoria disciplinare esclude, nella fattispecie esaminata, un vulnus al diritto di difesa nella fase preliminare, anche considerando che l’interessato avrebbe potuto conoscere gli addebiti partecipando all’audizione convocata nei suoi confronti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 23/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 24/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →