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Sentenza

Sentenza n. 6681/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2024 - Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni - approvazione graduatoria enti ammessi al finanziamento ed elenco enti esclusi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2024; del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 agosto 2024 - Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni - elenco Enti esclusi con relativa motivazione di esclusione; - di tutti i verbali della Commissione, per l’accertamento della completezza della documentazione trasmessa, in attuazione della fase 2 del bando e per la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2022; - nonché di ogni atto preordinato, consequenziale e comunque connesso, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente compreso il Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», pubblicato sul sito del Dipartimento Casa Italia il 14 luglio 2023 nella parte eventualmente lesiva della posizione dell’Ente ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5.5.2025: - della nota prot. DCI-0001040-P-03/04/2025, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia avente ad oggetto “Affare legale CT/324873/24 - Commissione di valutazione ex articolo 7, comma 1, del Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, adottato ai sensi del dPCM 16 maggio 2022 - seguito Ordinanza cautelare 5068/2024 del TAR del Lazio sul ricorso numero di registro generale 9953 del 2024, proposto dal Comune di Sesto Campano. Trasmissione verbale seduta della Commissione di valutazione del 18 febbraio 2025 e nota tecnica del Responsabile del procedimento”, notificata in data 3 aprile 2025, nella parte lesiva per l’odierno ricorrente; - del verbale dell’incontro della Commissione di Valutazione – Bando Piccoli Comuni del 18 febbraio 2025, notificato in data 3 aprile 2025, con il quale la Commissione “si esprime negativamente circa la possibilità di riammettere i comuni di Sesto Campano e di Castelguidone per palese difformità rispetto a quanto stabilito dalla lex specialis del bando”; - della relazione tecnica predisposta a cura del responsabile del procedimento avente ad oggetto “attuazione Ordinanza cautelare 5068/2024 del TAR del Lazio sul ricorso R.G. n. 9953 del 2024, proposto dal Comune di Sesto Campano. Integrazione alla decisione assunta dalla Commissione di valutazione nella seduta del 18 febbraio 2025. Valutazioni del Responsabile del procedimento” e notificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia, in data 3 aprile 2025, con la quale “in linea con la decisione assunta dalla Commissione di valutazione, si conferma l’esclusione del progetto presentato dal Comune di Sesto Campano dalla procedura di partecipazione al “Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”; - nonché di ogni atto preordinato, consequenziale e comunque connesso, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente compreso il Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, pubblicato sul sito del Dipartimento Casa Italia il 14 luglio 2023 nella parte eventualmente lesiva della posizione dell’Ente ricorrente; - nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio;

Giustizia amministrativa202409953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, nonché gli atti confermativi adottati in esecuzione dell’ordinanza cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune aveva presentato domanda di finanziamento per un progetto esecutivo di riqualificazione della cinta muraria e delle aree interne di un borgo medievale. La domanda era stata esclusa per difformità dall’art. 2, comma 10, lett. g), del d.P.C.M. 16 maggio 2022, in ragione della mancata allegazione della dichiarazione dell’autorità ambientale sulla sottoposizione o meno del progetto alle procedure di valutazione ambientale. Il Comune ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost., della legge n. 241/1990, con particolare riferimento al difetto di istruttoria e di motivazione e all’art. 6, comma 1, lett. b), nonché violazione del bando. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale della Commissione, la relazione del responsabile del procedimento e la nota dell’amministrazione che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, avevano confermato l’esclusione. L’amministrazione ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che il Comune non avrebbe comunque dimostrato il punteggio conseguibile.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di interesse, rilevando che la riammissione alla procedura avrebbe attribuito al Comune la concreta chance di ottenere il finanziamento. Non era necessario né possibile anticipare il punteggio spettante al progetto, trattandosi di attività discrezionale non ancora esercitata. Nel merito, il Collegio ha ritenuto illegittima l’esclusione. Sebbene il d.P.C.M. 16 maggio 2022 richiedesse la dichiarazione dell’autorità ambientale, il manuale operativo della procedura consentiva, quando la dichiarazione non fosse dovuta, un’attestazione motivata. La progettazione esecutiva validata presentata dal Comune, corredata dalle autorizzazioni paesaggistiche e culturali, conteneva una dichiarazione espressa secondo cui gli interventi non rientravano tra quelli soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152/2006; tale validazione costituiva attestazione motivata sufficiente a esonerare il Comune dalla produzione di un’ulteriore dichiarazione. In ogni caso, eventuali incertezze avrebbero dovuto essere chiarite mediante il soccorso istruttorio previsto dall’art. 7, comma 3, del bando, già utilizzato nei confronti di altri proponenti e ingiustificatamente non attivato in questo caso. Il TAR ha inoltre rilevato che il progetto, concernente la riqualificazione di una porzione di borgo medievale di superficie inferiore a dieci ettari, senza derivazioni idriche né impianti di smaltimento, non appariva riconducibile alle fattispecie dell’Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 richiamate dall’amministrazione. Sono stati quindi annullati gli atti di esclusione, con obbligo dell’amministrazione di riesaminare la domanda secondo l’effetto conformativo della sentenza. Spese compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento e imparzialità è richiamato quale parametro di legittimità dell’attività amministrativa.

  • legge n. 241/1990

    La decisione richiama i doveri di istruttoria e motivazione dell’amministrazione nell’esame delle domande di finanziamento.

  • art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990

    La norma è richiamata in relazione agli obblighi istruttori del responsabile del procedimento.

  • art. 2, comma 10, lett. g), d.P.C.M. 16 maggio 2022

    la dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti in materia ambientale in merito alla assoggettabilità o meno del progetto alle procedure di valutazione

    La previsione documentale non imponeva necessariamente l’esclusione quando la dichiarazione dell’autorità ambientale non fosse dovuta e la non assoggettabilità fosse comprovata da un’attestazione motivata conforme alle regole della procedura.

  • art. 7, comma 3, del Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni

    La Commissione può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione prodotta, nonché la trasmissione di documentazione integrativa comprovante le informazioni riportate nell’istanza

    Quando la documentazione presenta elementi suscettibili di chiarimento e il bando attribuisce alla Commissione il potere di richiedere integrazioni, l’amministrazione deve esercitare tale potere in modo coerente e non discriminatorio, soprattutto se lo ha utilizzato nei confronti di altri partecipanti.

  • art. 26 d.lgs. 50/2016

    La validazione della progettazione esecutiva è stata considerata rilevante quale attestazione della conformità normativa degli elaborati progettuali.

  • d.lgs. 152/2006

    L’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale deve essere verificata in concreto in relazione alla tipologia, alle dimensioni e alle caratteristiche del progetto; la mera contestazione formale della documentazione non esonera l’amministrazione dalla corretta qualificazione dell’intervento.

Massime di principio

  • In una procedura di finanziamento pubblico, la mancata produzione di una specifica dichiarazione ambientale non giustifica l’esclusione quando la lex specialis consente, nei casi in cui tale dichiarazione non sia dovuta, un’attestazione motivata e il concorrente abbia prodotto documentazione idonea a comprovare la non assoggettabilità del progetto.
  • La validazione della progettazione esecutiva può costituire attestazione motivata della non necessità di ulteriori dichiarazioni ambientali quando il documento, secondo le regole della procedura, contiene una motivazione espressa e coerente sulla non sottoposizione dell’intervento alle procedure di valutazione.
  • Quando il bando attribuisce alla commissione il potere di chiedere precisazioni, chiarimenti o documentazione integrativa, l’amministrazione deve esercitarlo secondo criteri di coerenza e parità di trattamento; l’utilizzo del soccorso istruttorio per altri partecipanti rende illegittima la sua omissione ingiustificata in una situazione analoga.
  • L’amministrazione, nel valutare l’ammissibilità di un progetto rispetto alla disciplina sulla valutazione di impatto ambientale, deve qualificare concretamente l’intervento e verificarne tipologia, dimensioni e caratteristiche; non può fondare l’esclusione su un inquadramento astratto o erroneo in fattispecie normative non pertinenti.
  • L’interesse a ricorrere contro l’esclusione da una procedura selettiva o di finanziamento sussiste quando l’annullamento dell’atto consente la riammissione e attribuisce al partecipante una concreta chance di conseguire il beneficio, senza necessità di dimostrare anticipatamente il punteggio o l’esito finale dell’attività discrezionale ancora da svolgere.
  • L’annullamento dell’esclusione da una procedura di finanziamento comporta l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare la domanda nel rispetto delle statuizioni conformative contenute nella sentenza, senza che il giudice possa sostituirsi alla valutazione discrezionale non ancora compiuta.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSoccorso istruttorioEffetto conformativo e riedizione del potere

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