Sentenza n. 1429/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - della “Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino n. 9 del 1° dicembre 2020, notificata a mezzo p.e.c. il 9 Dicembre 2020 avente ad oggetto: “Onymar Quarries srl – lavorazioni realizzate presso la cava Colubraia Formignacola in difformità dalla pronuncia di Compatibilità ambientale e dal Nulla Osta del Parco. Applicazione di quanto previsto dall’art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30”; - degli atti presupposti, collegati e connessi, ancorché allo stato ignoti, e per quanto occorrer possa, della nota di trasmissione del 9.12.2020; del verbale di sopralluogo ambientale del 26.08.2020 n. 20200730-00951; dei verbali n.37 e n.38 di accertamento e contestazione di violazione artt. 20 e 31 della L.R. 65/1997 e art. 94 L.R. 30/2015, notificati in data 7.11.2020; dell’informativa Comando Guardiaparco 6.11.2020 prot. 4223; della segnalazione Carabinieri Forestali stazione di Camporgiano 17.11.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino relativa a lavorazioni asseritamente difformi dai titoli ambientali e paesaggistici presso una cava
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza con cui il Parco aveva disposto l’immediata sospensione dello sversamento di materiali nel ravaneto e nei versanti sottostanti, la riduzione in pristino e la risistemazione dell’assetto morfologico, idrogeologico e biologico, nonché la presentazione di un progetto tecnico corredato da perizia giurata, caratterizzazione chimico-fisica, studio di incidenza e piani di monitoraggio. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost., dei principi del giusto procedimento, dell’art. 64 della l.r. Toscana n. 30/2015, dell’art. 28 della l.r. n. 65/1997 e del d.lgs. n. 117/2008, oltre a eccesso di potere per illogicità, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e travisamento, sostenendo che l’Amministrazione avesse erroneamente qualificato come materiali di origine estrattiva e rifiuti speciali materiali che potevano derivare da fenomeni naturali, senza provare né la natura né l’imputabilità degli apporti. Con il secondo motivo ha censurato il contenuto dell’ordine, ritenendolo irragionevole, sproporzionato, indeterminato e tecnicamente ineseguibile, anche in ragione dell’instabilità del versante, della possibile preesistenza dei depositi e della disponibilità di parte del ravaneto da parte di altro soggetto; ha inoltre dedotto sviamento, assumendo che il Parco avesse trasferito sulla società obblighi di messa in sicurezza gravanti sull’ente pubblico. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e, subordinatamente, dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, per omessa comunicazione di avvio e mancato contraddittorio, anche nei confronti dell’altra società operante in area adiacente. Il Parco ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta adozione di successivi atti, eccezione respinta. La società Colorati Marmi Apuani, costituita come controinteressata, ha chiesto l’estromissione, accolta dal Tribunale per difetto dei presupposti formali e sostanziali della controinteressenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che il nulla osta del 2022 fosse meramente ricognitivo della perdurante efficacia dell’ordinanza originaria e che il PAUR del 2022 appartenesse a un procedimento diverso, senza reiterare né sostituire l’ordine di riduzione in pristino. Ha precisato che le sopravvenute pronunce civile e penale non vincolavano il giudice amministrativo: il non luogo a procedere penale e la sentenza civile sulle sanzioni amministrative potevano essere valutati come elementi istruttori, ma non sostituivano l’autonomo esame della legittimità dell’ordinanza e dell’istruttoria amministrativa. Il primo motivo è stato respinto perché l’ordinanza non si fondava soltanto sul sopralluogo, ma anche sulle informative del Guardiaparco, sulla segnalazione dei Carabinieri Forestali e sui raffronti fotografici, dai quali l’Amministrazione aveva desunto la presenza di materiale recente e di origine antropica. Il Tribunale ha inoltre chiarito che il provvedimento non era un’ordinanza di rimozione rifiuti ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006, bensì un ordine di sospensione e ripristino ex art. 64 l.r. Toscana n. 30/2015; pertanto, la caratterizzazione dei materiali non costituiva presupposto indefettibile dell’ordine, ma un adempimento tecnico richiesto nella successiva fase progettuale. Il secondo motivo è stato respinto perché, una volta accertata la difformità dell’attività dai titoli e dalle regole dell’area protetta, l’esercizio del potere di sospensione e ripristino era doveroso e vincolato. Le prescrizioni tecniche erano funzionali a definire in modo controllabile le modalità del ripristino e le difficoltà esecutive, l’instabilità dei luoghi e la disponibilità di aree da parte di terzi riguardavano la fase progettuale ed esecutiva, senza incidere sulla legittimità dell’ordine. Il terzo motivo è stato respinto perché, trattandosi di potere repressivo vincolato, l’omessa comunicazione di avvio non era invalidante, anche ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, essendo evidente che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Le garanzie previste per l’ordinanza di rimozione rifiuti ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 non erano applicabili. È stata disposta l’estromissione della società Colorati Marmi Apuani per difetto sia dell’elemento formale sia di quello sostanziale della controinteressenza, poiché l’ordinanza era indirizzata alla sola ricorrente e non imponeva obblighi direttamente incidenti sulla società. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Parco e della società estromessa, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna; nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 64 l.r. Toscana n. 30/2015
qualora sia esercitata un’attività in difformità dalle disposizioni della presente legge, dai piani, dai regolamenti e dai piani di gestione dei parchi regionali (…) l’autorità competente (…) dispone l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino, la risistemazione e l’eventuale ricostituzione dell’assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali (…)
La norma attribuisce un potere repressivo di sospensione e ripristino che, una volta accertata la difformità dell’attività dalle regole dell’area protetta, deve essere esercitato in modo vincolato. La caratterizzazione dei materiali può essere richiesta nella fase progettuale del ripristino e non costituisce necessariamente presupposto indefettibile dell’ordine.
art. 28 l.r. Toscana n. 65/1997
Nei casi di cui all'articolo 64 della L.R. n. 30/2015, in relazione alle attività di cava, oltre a quanto disposto da detta norma, è ordinata, altresì, la risistemazione ambientale, comprensiva dell'assetto definitivo delle discariche
Per le attività estrattive, alla riduzione in pristino prevista dall’art. 64 l.r. n. 30/2015 si aggiunge l’obbligo di risistemazione ambientale, compreso l’assetto definitivo delle discariche.
art. 192 d.lgs. n. 152/2006
La disciplina dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti non è applicabile quando il provvedimento è adottato come ordine di sospensione e ripristino per attività difformi dalle regole dell’area protetta.
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’ordine repressivo vincolato quando, per la natura del potere e per l’accertata difformità, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La disposizione scrimina il vizio derivante dall’omessa partecipazione quando l’Amministrazione dimostri o risulti evidente che il contenuto dell’atto vincolato non avrebbe potuto essere diverso.
art. 97 Cost.
La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e corretto esercizio dell’azione amministrativa, ma le relative censure sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- L’ordine di sospensione e riduzione in pristino adottato dall’ente gestore di un’area protetta ai sensi della normativa regionale di tutela ambientale costituisce esercizio di un potere repressivo vincolato quando sia accertata un’attività difforme dai titoli autorizzativi, dai piani o dalle regole dell’area protetta.
- La legittimità di un ordine di ripristino per difformità ambientale non richiede necessariamente una preventiva compiuta caratterizzazione giuridica e chimico-fisica dei materiali come rifiuti; tale caratterizzazione può essere prescritta nella successiva fase progettuale per definire le modalità tecniche del ripristino e valutare gli impatti.
- Le difficoltà tecniche, l’instabilità dei luoghi, la necessità di opere accessorie o la presenza di aree nella disponibilità di terzi incidono sulle modalità di progettazione ed esecuzione del ripristino, ma non rendono di per sé illegittimo l’ordine repressivo fondato sull’accertata difformità.
- Quando l’ordine di ripristino in area protetta è espressione di un potere vincolato e risulta accertato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullabilità del provvedimento, anche ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
- Nel processo amministrativo, un non luogo a procedere penale e una sentenza civile resa in un diverso giudizio non determinano automaticamente un vincolo sulla ricostruzione dei fatti rilevanti per l’impugnazione di un provvedimento amministrativo; tali pronunce possono essere utilizzate come elementi istruttori, previa autonoma e complessiva valutazione del giudice amministrativo.
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