Ordinanza n. 2624/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento PROT. K10/-OMISSIS- decreto ministeriale di diniego della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 notificato in data 17.11.2025 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il decreto ministeriale notificato il 17 novembre 2025 con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro il diniego, né consente di ricostruire le contestazioni relative all’istruttoria, alla motivazione o alla valutazione amministrativa.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso nel merito la domanda cautelare mediante una sospensione espressa del decreto. Ha ritenuto che lo stato dei ruoli consentisse di fissare agevolmente una ravvicinata trattazione del giudizio e ha quindi soddisfatto le esigenze cautelari attraverso la fissazione della discussione nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 15 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
domanda di cittadinanza italiana
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di cittadinanza oggetto del diniego impugnato; il testo non contiene una valutazione della sua applicazione sostanziale.
soddisfare le esigenze cautelari della ricorrente attraverso la fissazione della discussione del ricorso nel merito
Consente al giudice, quando ne ricorrono i presupposti, di fissare la sollecita trattazione del merito in luogo dell’adozione di una specifica misura cautelare.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Disciplina la tutela cautelare richiesta dalla ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la trattazione ravvicinata del merito è agevolmente fissabile, il giudice amministrativo può soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una distinta misura di sospensione dell’atto impugnato.
- La fissazione della trattazione di merito in sede cautelare non definisce la controversia principale e lascia impregiudicata la decisione sulla legittimità dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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