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Sentenza

Sentenza n. 13420/2026 - Roma, Sezione 5Q

Ricorso per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad - Pakistan in ordine alla richiesta di appuntamento presso la sede diplomatica per l'avvio delle formalità volte al rilascio del visto di ingresso in Italia, a seguito del rilascio dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma del nulla osta al lavoro subordinato avente prot. n. P-RM/L/Q/2025/024399.

Giustizia amministrativa202602340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare la domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta, presentata già nel novembre 2025, di fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per avviare le formalità relative al rilascio del visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato. La richiesta era fondata sul nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma. Il Ministero si è costituito depositando una comunicazione dell’Ambasciata secondo cui il nulla osta non risultava visibile nel sistema informatico e non risultavano nulla osta lavorabili a favore del ricorrente. Il ricorrente ha dedotto la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e il superamento del termine di conclusione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inerzia protratta oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. In particolare, il ricorrente aveva chiesto la convocazione presso la sede diplomatica già nel novembre 2025 ed era titolare del presupposto nulla osta al lavoro. La circostanza che il nulla osta non fosse visibile nel sistema informatico non escludeva l’obbligo di provvedere, trattandosi di una situazione superabile mediante il doveroso coordinamento tra le amministrazioni coinvolte. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per l’Ambasciata d’Italia a Islamabad, è stato quindi condannato a convocare il ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell’elevato numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell’iter procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    La tutela contro il silenzio presuppone l’esistenza di un obbligo di provvedere e l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento; nel caso concreto tali presupposti sono stati ritenuti sussistenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando sussistono un obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e un’inerzia protratta oltre il termine previsto per la sua conclusione.
  • La mancata visibilità di un nulla osta nel sistema informatico dell’amministrazione procedente non esclude l’obbligo di provvedere, quando il presupposto abilitativo risulti rilasciato da altra amministrazione; l’eventuale disallineamento informatico deve essere superato mediante il coordinamento tra le amministrazioni coinvolte.
  • In presenza di un obbligo di provvedere sulla richiesta di visto fondata su un nulla osta al lavoro, il giudice può ordinare all’amministrazione diplomatica di convocare l’interessato entro un termine determinato, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione finale sulla domanda di visto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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