Cassazione Civile, Ordinanza n. 33372/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre a sanzioni, in relazione alla stipula di un atto di compravendita immobiliare del 6 marzo 2014. La contribuente aveva ottenuto accoglimento del proprio ricorso in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio in secondo grado. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione/falsa applicazione dell'art. 4, lett. G, della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 12 del d.lgs. n. 240 del 1991, sostenendo che l'agevolazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli 'atti propri' dei GEIE riguarda solo gli atti inerenti alla costituzione o alla modifica della loro essenza soggettiva, e non anche gli atti di gestione commerciale, tra cui una normale compravendita immobiliare. La questione era quindi se un ordinario atto di compravendita immobiliare posto in essere da un GEIE potesse fruire del regime agevolato riservato agli 'atti propri'.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato, richiamando un precedente conforme, che gli 'atti propri' dei GEIE soggetti a imposta di registro in misura fissa non comprendono tutti gli atti in cui il GEIE sia parte, ma solo quelli espressamente ricompresi nell'art. 4, lett. G, della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, con esclusione degli ordinari atti di compravendita immobiliare. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, ritenendo la causa decisa su questioni di puro diritto e con fatti non controversi, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese sono state integralmente compensate per il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale applicato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
art. 4, lett. G, tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Gli 'atti propri' dei GEIE soggetti a imposta di registro in misura fissa sono interpretati in senso restrittivo, limitatamente agli atti espressamente contemplati dalla disposizione.
art. 12 d.lgs. n. 240 del 1991
La norma è richiamata per escludere che essa estenda l'agevolazione ai trasferimenti immobiliari ordinari; il riferimento riguarda piuttosto i conferimenti immobiliari tipicamente societari.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso la causa nel merito perché le questioni erano di puro diritto e i fatti erano pacifici.
art. 7 tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
È richiamato come regime impositivo applicabile a specifiche operazioni di costituzione o aumento di capitale con conferimenti di proprietà o di diritti reali di godimento su unità da diporto, richiamate come eccezione nel precedente giurisprudenziale.
Massime di principio
- L'espressione normativa 'atti propri' di un ente o soggetto agevolato va interpretata in modo restrittivo quando la norma prevede un regime fiscale di favore: non comprende indistintamente tutti gli atti in cui il soggetto sia parte, ma solo quelli tipizzati o comunque funzionalmente connessi agli atti che la legge intende agevolare.
- Un ordinario atto di compravendita immobiliare non può beneficiare di un'agevolazione fiscale prevista per gli 'atti propri' di un GEIE, se la disciplina speciale non ne prevede espressamente l'inclusione.
- Quando la controversia dipende da una questione esclusivamente di diritto e i fatti rilevanti sono pacifici, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
- In materia tributaria, il consolidarsi recente di un orientamento giurisprudenziale può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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