Cassazione Civile, Ordinanza n. 26091/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale, per mancata notificazione dell'atto alle parti del giudizio di legittimità concluso con l'ordinanza da correggere. Ha inoltre disposto nulla sulle spese del procedimento, richiamando il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa pronuncia sulle spese processuali, anche perché le controparti non si erano costituite.
Esito
Favorevole al resistente (ente di riscossione)
La controversia
Un difensore ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per revocazione e aveva liquidato le spese a favore del controricorrente. Il richiedente ha dedotto due errori materiali: la liquidazione delle spese sarebbe stata incongrua perché fissata in euro 10.000,00 anziché nell'importo ritenuto corretto di euro 43.813,85 secondo il d.m. n. 55 del 2014; inoltre sarebbe stata omessa la distrazione delle spese in suo favore, avendo egli operato come difensore antistatario. La Corte ha però rilevato che il ricorso per correzione non era stato notificato ad alcuna delle parti del giudizio concluso con l'ordinanza da correggere, e che tale notificazione è requisito indispensabile per l'ammissibilità del rimedio. Ha quindi escluso anche la possibilità di sanatoria mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., perché questa opera solo in caso di notificazione nulla e non di totale omissione. Ha inoltre ricordato che, quando la correzione incide sulle spese, il ricorso deve essere notificato sia alla parte condannata sia al soggetto in favore del quale il difensore ha esercitato il ministero. L'istanza è stata dichiarata inammissibile.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
il procedimento di correzione degli errori materiali nelle sentenze della Cassazione richiede il ricorso ai sensi degli artt. 356 ss. c.p.c., con applicazione delle regole sulla notificazione alle parti interessate
artt. 356 ss. c.p.c.
si applicano, per il tramite dell'art. 391-bis c.p.c., alle modalità di instaurazione del procedimento di correzione
art. 291 c.p.c.
la rinnovazione della notificazione non è possibile quando la notificazione sia stata del tutto omessa, essendo rimedio previsto solo per la notificazione nulla
art. 288 c.p.c.
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non sufficiente poiché per la correzione della sentenza della Cassazione occorre il combinato disposto degli artt. 391-bis e 356 ss. c.p.c.
art. 287 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 391-bis c.p.c. come disciplina del procedimento di correzione degli errori materiali
d.m. n. 55 del 2014
invocato dal ricorrente a sostegno della diversa liquidazione delle spese, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità dell'istanza
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale di una sentenza o ordinanza della Corte di cassazione, la notificazione del ricorso alle parti del giudizio concluso con il provvedimento da correggere è requisito indefettibile di ammissibilità.
- La totale omissione della notificazione non può essere sanata mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., istituto applicabile solo quando la notificazione sia nulla e non quando manchi del tutto.
- Se la correzione riguarda anche la statuizione sulle spese, il ricorso deve essere notificato sia alla parte tenuta al pagamento sia al difensore che chieda la distrazione o al quale le spese debbano essere attribuite.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammissibile una pronuncia sulle spese processuali.
- La disciplina del procedimento di correzione delle decisioni della Cassazione segue le forme del ricorso per cassazione richiamate dagli artt. 356 ss. c.p.c. tramite l'art. 391-bis c.p.c.
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