Sentenza del 26/04/2017 n. 10253 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Puglia che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento Irpef relativo al 1991, con recupero del maggior reddito attribuito per presunta distribuzione pro quota degli utili extracontabili accertati nei confronti della società a ristretta base sociale. Ha denunciato, tra l'altro, l'omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso per difetto di notifica, l'utilizzo di una sentenza resa nel separato giudizio contro la società senza indicarne gli estremi né dimostrarne l'acquisizione al processo e il passaggio in giudicato, nonché l'insufficiente motivazione della C.T.R.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati congiuntamente i tre motivi. La C.T.R. aveva motivato in modo generico, richiamando una non identificata sentenza relativa alla società senza chiarire se fosse stata acquisita ritualmente, se fosse stata sottoposta al contraddittorio e se fosse passata in giudicato. Tale carenza impediva di verificare il fondamento dell'accertamento e lasciava inoltre emergere l'omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell'avviso per difetto di notifica. La sentenza è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La mancata decisione su una specifica censura proposta dalla parte costituisce vizio della sentenza impugnabile per cassazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione della legge
Il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione delle regole processuali relative alla valutazione delle prove e all'utilizzo di una decisione resa in un diverso giudizio.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove ritualmente acquisite e valutarle secondo criteri motivati; non può fondare la decisione su un generico richiamo a una sentenza o a elementi non introdotti e discussi nel processo.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio
La motivazione è viziata quando non indica gli elementi utilizzati dal giudice e il percorso logico-giuridico che conduce alla decisione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come interpretato da Cass., Sezioni Unite, n. 17931/2013
La censura relativa all'utilizzo processualmente scorretto di elementi probatori può integrare un errore in procedendo, anche se formalmente indicata dal ricorrente come violazione di legge.
Massime di principio
- Quando l'accertamento del socio dipende da un precedente accertamento nei confronti della società, il giudice deve indicare con precisione gli estremi della sentenza richiamata, verificarne l'acquisizione rituale al processo e chiarire se sia definitiva o passata in giudicato.
- Una sentenza pronunciata in un giudizio al quale il socio non ha partecipato non può essere richiamata in modo generico come prova decisiva senza garantire il contraddittorio e senza spiegare quale valore probatorio le venga attribuito.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base sociale non esonera il giudice dall'indicare gli elementi concreti che dimostrano l'esistenza degli utili e la loro distribuzione.
- Il giudice deve pronunciarsi su tutte le censure rilevanti, inclusa una contestazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento; l'omessa pronuncia può comportare la cassazione della decisione.
- Una motivazione meramente apparente o generica, priva dell'indicazione delle prove e del percorso logico seguito, non consente il controllo della decisione e può determinare la cassazione con rinvio.
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