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Direttiva 2008/109

Direttiva 2008/109/CE della Commissione, del 28 novembre 2008 , che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Normativa europea32008L0109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i requisiti fitosanitari UE per il materiale da imballaggio in legno e per il legname di sostegno/fissaggio importati da paesi terzi. L’intervento recepisce le conclusioni tecniche internazionali sulla tolleranza della corteccia, stabilendo un livello massimo ammesso e confermando l’obbligo di trattamento fitosanitario e di marcatura secondo la norma ISPM n. 15. Gli Stati membri devono trasporre le modifiche entro il 31 dicembre 2008 e applicarle dal 1º gennaio 2009, con una specifica posticipazione al 1º luglio 2009 per il nuovo requisito relativo alla corteccia.

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2000/29/CE per adeguare i requisiti fitosanitari applicabili al materiale da imballaggio in legno e al legname di sostegno/fissaggio proveniente da paesi terzi, con particolare riferimento alla presenza di corteccia.

Ambito di applicazione

Si applica al materiale da imballaggio in legno e al legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, originari di paesi terzi, con esclusione della Svizzera. Restano esclusi il legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e il legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori. La direttiva incide sull’allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE, dunque sull’assetto fitosanitario comunitario in materia di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

Modifica dei requisiti fitosanitari per il materiale da imballaggio in legno

La direttiva 2008/109/CE della Commissione interviene sulla direttiva 2000/29/CE, che disciplina le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. L’obiettivo è allineare la disciplina UE alle conclusioni tecniche internazionali sulla presenza di corteccia nel materiale da imballaggio in legno, senza attendere una revisione formale della norma ISPM n. 15 da parte degli organi competenti dell’IPPC.

Ragioni dell’intervento

I considerando evidenziano che l’allegato IV della direttiva 2000/29/CE già conteneva requisiti specifici per il materiale da imballaggio in legno e per il legname utilizzato per fissare o sostenere carichi. La Commissione richiama il lavoro del comitato tecnico sulla quarantena forestale (TPFQ), che ha ritenuto giustificata una prescrizione di assenza di corteccia, purché accompagnata da una chiara tolleranza per piccoli frammenti e dal mantenimento del rischio fitosanitario a un livello accettabile.

Ambito oggettivo e soggettivo

La modifica riguarda due categorie di prodotti:

  • il materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo;
  • il legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale.

Restano esclusi:

  • il legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm;
  • il legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori;
  • per entrambi i casi, il materiale originario della Svizzera, espressamente esclusa dall’ambito della prescrizione.

Obblighi sostanziali introdotti

Per entrambe le categorie, il testo sostituito nell’allegato IV prevede tre requisiti cumulativi:

  • il materiale deve essere privo di corteccia, con tolleranza limitata a qualsiasi numero di pezzi di corteccia non superiore a 3 cm di larghezza, qualunque sia la lunghezza, oppure, se superiore a 3 cm di larghezza, non superiore a 50 cm2 di superficie;
  • deve essere sottoposto a uno dei trattamenti approvati di cui all’allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 (ISPM n. 15);
  • deve essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell’allegato II della ISPM n. 15, attestante l’avvenuto trattamento fitosanitario approvato.

La direttiva conferma quindi un regime di prevenzione fitosanitaria fondato su trattamento e marcatura, integrato da una specifica soglia di tolleranza per la corteccia.

Differimento temporale del requisito sulla corteccia

Un elemento centrale è la scansione temporale delle applicazioni. La direttiva collega l’entrata in vigore generale delle modifiche al 1º gennaio 2009, ma prevede espressamente che il nuovo primo trattino, relativo alla corteccia, si applichi solo a partire dal 1º luglio 2009. Tale differimento è giustificato dall’esigenza di consentire ai paesi terzi di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Recepimento da parte degli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di:

  • adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicarle a decorrere dal 1º gennaio 2009;
  • inserire nei testi nazionali un riferimento alla direttiva oppure corredarli di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza;
  • trasmettere alla Commissione anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, ma non margini sul risultato sostanziale da raggiungere, trattandosi di atto di armonizzazione tecnica di recepimento obbligatorio.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Rilievo pratico per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto in relazione ai flussi di importazione e alla conformità fitosanitaria del packaging in legno e del materiale di fissaggio provenienti da paesi terzi. In particolare, occorre verificare:

  • la provenienza del materiale;
  • la presenza del marchio ISPM n. 15;
  • il rispetto del trattamento approvato;
  • la conformità della tolleranza massima di corteccia, tenendo conto che tale requisito decorre dal 1º luglio 2009.

La disciplina ha natura tecnica e preventiva, ma incide direttamente sulle operazioni doganali, sulla gestione della supply chain e sulla responsabilità degli operatori economici coinvolti nell’importazione e nell’utilizzo di imballaggi in legno.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2000/29/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2000/29/CE secondo il testo allegato alla direttiva 2008/109/CE.

Requisiti per il materiale da imballaggio in legno

Nel punto 2 dell’allegato IV, parte A, sezione I, il materiale da imballaggio in legno proveniente da paesi terzi, esclusa la Svizzera, deve essere privo di corteccia, salvo tolleranza per pezzi di corteccia non superiori a 3 cm di larghezza (qualunque sia la lunghezza) oppure, se più larghi di 3 cm, non superiori a 50 cm2 di superficie; deve inoltre essere sottoposto a uno dei trattamenti approvati dell’allegato I della norma ISPM n. 15 e recare il marchio previsto dall’allegato II della stessa norma. Il requisito sulla corteccia si applica solo dal 1º luglio 2009.

Requisiti per il legname di sostegno o fissaggio

Nel punto 8 dell’allegato IV, parte A, sezione I, il legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, proveniente da paesi terzi con esclusione della Svizzera, deve rispettare le stesse prescrizioni: assenza di corteccia entro la medesima tolleranza, trattamento fitosanitario approvato ai sensi dell’allegato I della norma ISPM n. 15 e marcatura secondo l’allegato II. Anche per questo requisito relativo alla corteccia l’applicazione decorre dal 1º luglio 2009.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2008 e applicarle dal 1º gennaio 2009. I testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacommercio internazionalesicurezza alimentare

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