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direttiva

Direttiva 2008/108

Direttiva 2008/108/CE della Commissione, del 26 novembre 2008 , recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat come sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere nell’allegato I cinque nuove sostanze attive utilizzabili nei prodotti fitosanitari. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche, limitazioni d’uso e richieste di ulteriori studi per alcune sostanze. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 agosto 2009 e riesaminare le autorizzazioni esistenti entro la stessa data, con successivi adeguamenti entro il 28 febbraio 2013 per taluni prodotti.

Integrazione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di cinque sostanze attive fitosanitarie (flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e mepiquat), con condizioni specifiche di autorizzazione e termini per il riesame nazionale delle autorizzazioni esistenti.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea in relazione all'immissione in commercio e all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e mepiquat. Incide sia sulle nuove autorizzazioni, sia sul riesame delle autorizzazioni vigenti dei prodotti già immessi sul mercato, con obbligo per gli Stati membri di recepimento entro il 31 agosto 2009 e applicazione dal 1 settembre 2009. Sono previste esclusioni/limitazioni d'uso specifiche per ciascuna sostanza nella parte A dell'allegato e valutazioni particolari per usi diversi da quelli espressamente indicati.

Iscrizione di cinque sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2008/108/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE per includere nell’allegato I cinque sostanze attive già oggetto di valutazione nel quadro del programma di lavoro previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE: flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e mepiquat. La Commissione rileva, sulla base delle valutazioni EFSA e dei rapporti di riesame approvati il 20 maggio 2008, che i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze possono, in linea di massima, soddisfare le condizioni della direttiva 91/414/CEE, con conseguente possibilità di autorizzazione negli Stati membri.

Finalità e contesto regolatorio

La direttiva si inserisce nella terza fase del programma di lavoro per la revisione delle sostanze attive, disciplinato dai regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002. I considerando evidenziano che la valutazione è stata svolta dagli Stati membri relatori e dall’EFSA mediante peer review, con successiva approvazione dei rapporti di riesame da parte del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. La ratio dell’atto è consentire l’iscrizione nell’allegato I, ma con condizioni tecniche e di sicurezza mirate ai rischi emersi per singole sostanze e impieghi specifici.

Ambito di applicazione e destinatari

L’atto vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere: recepimento nell’ordinamento nazionale e adeguamento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze iscritte. Si applica sia alle nuove autorizzazioni sia alle autorizzazioni già in vigore al momento dell’entrata in applicazione della direttiva. Il testo richiama inoltre i requisiti dell’articolo 4 della direttiva 91/414/CEE, dell’allegato II, dell’allegato III e dei principi uniformi dell’allegato VI, lasciando agli Stati membri margini di valutazione tecnico-amministrativa nella fase autorizzatoria.

Obblighi di recepimento e decorrenza

L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 agosto 2009 e applicarle dal 1 settembre 2009. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il 1 marzo 2009.

Riesame e adeguamento delle autorizzazioni esistenti

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono modificare o revocare entro il 31 agosto 2009 le autorizzazioni in vigore dei prodotti fitosanitari contenenti flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e mepiquat. In tale sede devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, eccetto quelle della parte B della singola iscrizione, e accertare che il titolare dell’autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame secondo i principi uniformi

L’articolo 3, paragrafo 2, prevede un ulteriore riesame per i prodotti che contengono una delle sostanze come unica sostanza attiva oppure in combinazione con altre sostanze già iscritte entro il 28 febbraio 2009. Il riesame deve avvenire secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III, tenendo conto della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza interessata. Se il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), l’autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 28 febbraio 2013; per i prodotti in combinazione con altre sostanze, il termine può essere successivo se previsto dagli atti che hanno iscritto tali altre sostanze.

Condizioni comuni e limiti di autorizzazione

Per tutte le sostanze iscritte, la parte B dell’allegato impone agli Stati membri di prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e di assicurare che, prima del rilascio dell’autorizzazione, siano disponibili tutte le informazioni e i dati necessari. In ogni caso, gli Stati membri devono applicare i risultati dei rapporti di riesame del 20 maggio 2008 e, ove necessario, imporre misure di attenuazione del rischio nelle condizioni di autorizzazione.

Flutolanil

Il flutolanil è iscritto con validità fino al 28 febbraio 2019, purezza minima di 975 g/kg e uso autorizzabile soltanto come fungicida. Per usi diversi dal trattamento dei tuberi di patata, gli Stati membri devono verificare con particolare attenzione i criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e acquisire tutte le informazioni necessarie prima dell’autorizzazione. La valutazione complessiva richiede attenzione specifica alla protezione delle acque freatiche in aree sensibili dal punto di vista del suolo o del clima.

Benfluralin

Il benfluralin è iscritto fino al 28 febbraio 2019, con purezza minima di 960 g/kg e impurezza di etil-butil-nitrosammine non superiore a 0,1 mg/kg; può essere autorizzato soltanto come erbicida. Per usi diversi dal trattamento di lattuga e indivia, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai profili di rischio richiamati dalla direttiva. La parte B richiede attenzione alla protezione degli operatori, ai residui negli alimenti e alla tutela di volatili, mammiferi, acque superficiali e organismi acquatici. Sono espressamente richiesti ulteriori studi sul metabolismo nelle colture a rotazione e sulla conferma del rischio per il metabolita B12 e per gli organismi acquatici, da trasmettere alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore.

Fluazinam

Il fluazinam è iscritto fino al 28 febbraio 2019, con purezza minima di 960 g/kg e impurezza specifica massima di 2 g/kg; l’uso autorizzabile è solo quello di fungicida. Per usi diversi dal trattamento delle patate, gli Stati membri devono prestare attenzione particolare ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e ai risultati del rapporto di riesame. Nella valutazione complessiva occorre considerare la sicurezza degli operatori, i residui alimentari e la protezione degli organismi acquatici. Sono inoltre richiesti ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli organismi acquatici e i macrorganismi terricoli, da presentare entro due anni dall’entrata in vigore.

Fuberidazolo

Il fuberidazolo è iscritto fino al 28 febbraio 2019, con purezza minima di 970 g/kg e può essere autorizzato solo come fungicida. Per usi diversi dalla disinfezione delle sementi, gli Stati membri devono valutare con particolare cautela i requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b). La direttiva sottolinea la necessità di proteggere la sicurezza dell’operatore e di considerare il rischio a lungo termine per i mammiferi, imponendo, se necessario, misure di attenuazione del rischio e l’uso di attrezzature che favoriscano una elevata incorporazione nel terreno e riducano le perdite durante l’applicazione.

Mepiquat

Il mepiquat è iscritto fino al 28 febbraio 2019, con purezza minima di 990 g/kg e può essere autorizzato soltanto come fitoregolatore. Per usi diversi dal trattamento dell’orzo, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e al rapporto di riesame. La valutazione deve concentrarsi in particolare sui residui negli alimenti di origine vegetale e animale e sull’esposizione dei consumatori attraverso la dieta.

Profili pratici per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore agrochimico, la direttiva implica: verifica della conformità delle formulazioni ai requisiti di purezza e impurezze; controllo della sussistenza del fascicolo tecnico richiesto; aggiornamento delle autorizzazioni entro le scadenze indicate; predisposizione di eventuali studi supplementari richiesti dalla parte B dell’allegato; e valutazione dell’impatto delle limitazioni d’uso sui dossier di registrazione e sulla strategia regolatoria nei diversi Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e mepiquat, secondo quanto dettagliato nell’allegato della direttiva.

Termine di recepimento e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 agosto 2009 e applicarle dal 1 settembre 2009. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare entro il 31 agosto 2009 le autorizzazioni vigenti dei prodotti contenenti le cinque sostanze attive, verificando il rispetto delle condizioni dell’allegato I (salvo la parte B dell’iscrizione) e l’accesso del titolare a un fascicolo conforme all’allegato II ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame secondo i principi uniformi e termine finale 28 febbraio 2013

L’articolo 3, paragrafo 2, prevede che i prodotti contenenti tali sostanze come unica sostanza attiva, o insieme ad altre sostanze già iscritte entro il 28 febbraio 2009, siano riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. Se soddisfano i requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), le autorizzazioni vanno modificate o revocate, a seconda dei casi, entro il 28 febbraio 2013; per i prodotti in combinazione con altre sostanze, il termine può essere successivo se così previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.

Condizioni specifiche per il flutolanil

Nell’allegato, il flutolanil è iscritto con scadenza 28 febbraio 2019, purezza minima ≥ 975 g/kg, uso autorizzabile soltanto come fungicida. Per usi diversi dal trattamento dei tuberi di patata, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantire la disponibilità di tutte le informazioni e i dati necessari prima dell’autorizzazione. Devono inoltre considerare il rapporto di riesame del 20 maggio 2008 e porre particolare attenzione alla protezione delle acque freatiche in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o del clima, prevedendo misure di attenuazione del rischio.

Condizioni specifiche per il benfluralin

Il benfluralin è iscritto con scadenza 28 febbraio 2019, purezza minima ≥ 960 g/kg e impurezza etil-butil-nitrosammine massima 0,1 mg/kg; è autorizzabile soltanto come erbicida. Per usi diversi dal trattamento di lattuga e indivia, gli Stati membri devono applicare attenzione particolare all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e al rapporto di riesame del 20 maggio 2008. Devono inoltre considerare la sicurezza degli operatori, i residui negli alimenti e la protezione di volatili, mammiferi, acque superficiali e organismi acquatici, imponendo dispositivi di protezione individuale, misure di attenuazione del rischio e, ove necessario, zone tampone. Sono richiesti ulteriori studi sul metabolismo nelle colture a rotazione e per confermare il rischio per il metabolita B12 e per gli organismi acquatici, da trasmettere alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva.

Condizioni specifiche per il fluazinam

Il fluazinam è iscritto con scadenza 28 febbraio 2019, purezza minima ≥ 960 g/kg e impurezza specifica massima di 2 g/kg; è autorizzabile soltanto come fungicida. Per usi diversi dal trattamento delle patate, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e al rapporto di riesame del 20 maggio 2008. La valutazione complessiva richiede particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, ai residui alimentari e alla protezione degli organismi acquatici, con misure di attenuazione del rischio, se necessario. Devono inoltre essere richiesti ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli organismi acquatici e i macrorganismi terricoli, da fornire entro due anni dall’entrata in vigore.

Condizioni specifiche per il fuberidazolo

Il fuberidazolo è iscritto con scadenza 28 febbraio 2019, purezza minima ≥ 970 g/kg ed è autorizzabile soltanto come fungicida. Per usi diversi dalla disinfezione delle sementi, gli Stati membri devono applicare particolare attenzione all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e considerare il rapporto di riesame del 20 maggio 2008. La valutazione richiede attenzione alla sicurezza dell’operatore e al rischio a lungo termine per i mammiferi, con condizioni di autorizzazione che prevedano, se necessario, misure di attenuazione del rischio e l’impiego di attrezzature che assicurino elevata incorporazione nel terreno e riducano le perdite durante l’applicazione.

Condizioni specifiche per il mepiquat

Il mepiquat è iscritto con scadenza 28 febbraio 2019, purezza minima ≥ 990 g/kg ed è autorizzabile soltanto come fitoregolatore. Per usi diversi dal trattamento dell’orzo, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e al rapporto di riesame del 20 maggio 2008. Nella valutazione complessiva occorre considerare con particolare attenzione i residui negli alimenti di origine vegetale e animale e l’esposizione dei consumatori derivante dall’alimentazione.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisalute pubblicatutela dell’ambientesicurezza alimentare

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