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Ordinanza

Ordinanza n. 1504/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza - alla sentenza della I Sezione della Corte di Appello di Napoli n. 2840 del 2015, pubblicata il 23.6.2015 che ha rigetto l''opposizione alla stima effettuata dalla terna arbitrale;

Giustizia amministrativa202302875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2840 del 2015, relativa all'opposizione alla stima effettuata dalla terna arbitrale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza della I Sezione della Corte di Appello di Napoli n. 2840 del 2015, pubblicata il 23 giugno 2015, che aveva rigettato l'opposizione alla stima effettuata dalla terna arbitrale. Il TAR ha rilevato che la documentazione depositata non dimostra il passaggio in giudicato della sentenza civile della quale viene chiesta l'esecuzione. Ha pertanto disposto che i ricorrenti producano, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, la documentazione comprovante il passaggio in giudicato, avvertendo che, in mancanza, il ricorso potrà essere dichiarato inammissibile.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo ai ricorrenti di documentare il passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento della richiesta esecutiva. La produzione deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; in difetto, il ricorso sarà esposto a una pronuncia di inammissibilità. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 13 maggio 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza civile, la parte istante deve dimostrare che il provvedimento giudiziario posto a fondamento della domanda è passato in giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può disporre un incombente istruttorio e assegnare un termine per la produzione documentale, con possibile conseguente inammissibilità del ricorso.
  • Quando il giudice dell'ottemperanza dispone un'integrazione istruttoria senza definire la domanda, l'esito del giudizio resta interlocutorio e la causa deve essere trattata in una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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