Ordinanza n. 18/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prefettizio (prot. n. -OMISSIS-/Area I/AM_White list) di diniego dell’iscrizione negli elenchi dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), notificato il 6 febbraio 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di iscrizione negli elenchi della White List
Esito
La controversia
Un'impresa ha impugnato il provvedimento prefettizio notificato il 6 febbraio 2024, con il quale è stata negata l'iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il TAR rileva che non risulta recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione di merito. In ragione della risalenza della controversia e dell'assenza di elementi aggiornati, dispone che la ricorrente precisi motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, aggiorni la situazione relativa alla vicenda e comunichi e documenti eventuali fatti o atti sopravvenuti, indicando anche l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. La Prefettura deve verificare la completezza della propria attività difensiva e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR non definisce il merito del ricorso e dispone incombenti istruttori. Ricorda che, quando la parte ricorrente rimane inerte dopo un'ordinanza istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell'interesse, il giudice può dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., desumendo dal comportamento processuale un implicito ma inequivoco disinteresse alla decisione. Le parti devono adempiere agli incombenti entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il TAR precisa inoltre che la mancata ottemperanza potrà essere valutata, anche come elemento di prova sulla sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. La Segreteria è incaricata della comunicazione dell'ordinanza e dell'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
L'inerzia della parte ricorrente dopo un'ordinanza istruttoria volta ad accertare la permanenza dell'interesse può consentire al giudice di dichiarare l'improcedibilità, quando il comportamento processuale manifesti implicitamente ma inequivocabilmente il disinteresse alla definizione del giudizio.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti e la mancata ottemperanza agli incombenti possono essere valutati dal giudice anche ai fini probatori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere considerata nella valutazione della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando un ricorso risalente non evidenzia attività processuale recente indicativa della permanenza dell'interesse, il giudice può disporre un'istruttoria per verificare l'attualità dell'interesse alla decisione e acquisire l'aggiornamento della vicenda.
- La parte ricorrente destinataria di un'ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse deve precisare motivatamente se intenda coltivare il ricorso, aggiornare la situazione sostanziale e documentare gli eventuali fatti o atti sopravvenuti; la sua inerzia può condurre all'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento anche probatorio della sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
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