Cassazione Civile, Ordinanza n. 25493/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (broker)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di una società di brokeraggio di ottenere dalla compagnia assicuratrice il pagamento della provvigione asseritamente maturata per avere messo in relazione un'azienda sanitaria pubblica con l'impresa assicuratrice, ai fini della stipula di una polizza RCT/O. In primo grado la domanda fu rigettata, ritenendosi nullo l'incarico conferito dal soggetto pubblico per violazione delle regole dell'evidenza pubblica. In appello, invece, fu accertato il diritto del broker al compenso e la compagnia assicuratrice fu condannata al pagamento della propria quota di provvigione, ritenendosi irrilevanti eventuali irregolarità della procedura di affidamento dell'incarico al broker e reputandosi comunque legittimo il ricorso alla trattativa privata per urgenza. Con il ricorso per cassazione la compagnia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla mediazione e sugli appalti pubblici, sostenendo che il diritto alla provvigione del broker non potesse sorgere in mancanza di un valido incarico conferito dalla pubblica amministrazione nel rispetto delle regole di evidenza pubblica e delle forme prescritte, perché l'attività del broker sarebbe soggetta alle esigenze di trasparenza e imparzialità proprie dei contratti pubblici. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sugli appalti pubblici, contestando che la Corte d'appello avesse ritenuto sussistenti i presupposti per l'affidamento a trattativa privata dell'incarico di "piazzamento" della polizza, sia perché l'art. 33 del codice appalti impedirebbe l'affidamento a privati di funzioni di stazione appaltante, sia perché la lettera del direttore generale non sarebbe stata forma sufficiente per il perfezionamento del contratto con la PA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse in modo pertinente con la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla natura della lite come controversia ordinaria tra soggetti privati e sul principio secondo cui il diritto del mediatore/broker alla provvigione deriva dalla conclusione dell'affare per effetto del suo intervento, indipendentemente da eventuali irregolarità del rapporto con il cliente pubblico. Ha inoltre rilevato che parte delle deduzioni della ricorrente introducevano questioni nuove, non trattate nei gradi di merito, e che il riferimento al riversamento della provvigione nel premio assicurativo era coperto da giudicato interno o comunque non autosufficiente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che esso si indirizzava contro una sola delle rationes decidendi della sentenza impugnata e, comunque, non coglieva la reale motivazione della Corte d'appello, che aveva qualificato l'incarico come limitato al solo reperimento in tempi ristretti di un operatore sul mercato assicurativo, escludendo quindi l'affidamento di funzioni di stazione appaltante; inoltre non era stata specificamente attinta l'ulteriore ratio relativa alla sussistenza dell'urgenza ex art. 57 del codice appalti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1754 c.c.
La Corte richiama la disciplina della mediazione per affermare che il broker assicurativo può essere ricondotto alla figura del mediatore, la cui attività rileva in quanto materiale messa in relazione delle parti.
art. 1755 c.c.
Il diritto alla provvigione sorge se l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore; il fondamento del compenso non è nello specifico incarico, ma nell'effettiva attività causale svolta.
art. 1, legge 28 novembre 1984, n. 792
È richiamato per descrivere la figura del broker assicurativo come soggetto che collabora con l'assicurando nella determinazione del contenuto del contratto e nella sua gestione.
art. 109, comma 2, lett. b), d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del broker assicurativo, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
art. 2 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Invocato per sostenere l'applicabilità delle regole sugli appalti pubblici ai rapporti di brokeraggio con la PA.
art. 11 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
La ricorrente deduceva la violazione delle forme di stipulazione dei contratti pubblici; la Corte rileva però che la questione non era decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 33 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
La Corte d'appello aveva ritenuto che l'incarico al broker non integrasse l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante; la Cassazione ha rilevato che il motivo non coglieva questa ratio.
art. 57 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Richiamato per giustificare il ricorso alla trattativa privata in ragione dell'urgenza derivante da gare deserte e imminente scadenza della polizza.
art. 121 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Invocato dalla ricorrente quale norma che disciplina le ipotesi di inefficacia conseguenti alla violazione delle regole sugli appalti pubblici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Il diritto del mediatore, e del broker assicurativo ricondotto alla mediazione, alla provvigione sorge quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento; l'incarico eventualmente conferito dal cliente non è elemento costitutivo necessario del diritto al compenso, ma può essere solo accessorio o eventuale.
- Le eventuali irregolarità dell'affidamento dell'incarico al broker da parte di una pubblica amministrazione non incidono di per sé sul diritto del broker a pretendere la provvigione dal soggetto tenuto al pagamento se la domanda si fonda sull'effettivo apporto causale prestato nella conclusione dell'affare.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se censura solo una delle basi della decisione o assume questioni estranee al decisum, il ricorso è inammissibile.
- È inammissibile la deduzione di questioni nuove in cassazione, specie quando implichino accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; il ricorrente deve anche indicare dove la questione sia stata già proposta.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes autonome, l'omessa impugnazione di una di esse rende comunque inidoneo il ricorso a determinare la cassazione della decisione.
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