Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16700/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, recuperando a tassazione IRPEF una plusvalenza ritenuta realizzata con la cessione onerosa di un terreno edificabile di provenienza successoria. L'Ufficio aveva determinato la plusvalenza coincidendola con l'intero prezzo di vendita, assumendo valore di acquisto pari a zero e ritenendo non provati eventuali costi successivi inerenti. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la sentenza era stata riformata in appello con rigetto del ricorso originario. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 6, comma 4, L. 212/2000, 68, comma 1, TUIR, 32 D.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che non poteva essergli imposto di produrre documenti già in possesso dell'Amministrazione, in particolare la denuncia di successione; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia/violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. 546/1992, per non avere qualificato la fattispecie nell'art. 67, comma 1, lett. a), TUIR anziché lett. b); 3) violazione degli artt. 53 D.Lgs. 546/1992 e 324 e 329 c.p.c., perché la CTR avrebbe confermato integralmente l'avviso nonostante l'Agenzia avesse riconosciuto in primo grado che l'aliquota applicata era eccessiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia perché notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla prima valida notifica del ricorso per cassazione. Nel merito ha respinto il secondo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia: la conferma integrale dell'avviso implicava il rigetto della diversa tesi del contribuente. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che la CTR avrebbe dovuto verificare se la denuncia di successione fosse già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, poiché l'art. 6, comma 4, della L. 212/2000 vieta di richiedere al contribuente documenti già detenuti dall'ufficio o da altre pubbliche amministrazioni. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti indicati e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 4, L. 212/2000

    "Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente"

    Esprime un principio generale applicabile anche al processo tributario: se il documento è già in possesso dell'Amministrazione, questa deve acquisirlo d'ufficio e non può addossarne la produzione al contribuente.

  • art. 18, commi 2 e 3, L. 241/1990

    I documenti e i fatti necessari per l'istruttoria devono essere acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione.

  • art. 68, comma 1, TUIR

    La plusvalenza dei terreni ceduti è data dalla differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto o costo di costruzione, aumentato degli altri costi inerenti; per i terreni acquistati per successione si assume il valore dichiarato nella denuncia di successione, aumentato degli altri costi successivi inerenti.

  • art. 67, comma 1, lett. b), TUIR

    La CTR aveva ricondotto la fattispecie alla plusvalenza da cessione di terreno edificabile; la Corte ha rilevato che la conferma integrale dell'avviso implicava il rigetto della diversa tesi del contribuente.

  • art. 32, comma 1, n. 4), D.P.R. 600/1973

    Consente all'Ufficio di richiedere documentazione al contribuente in sede istruttoria, ma tale potere incontra il limite dei documenti già in possesso dell'Amministrazione previsto dallo Statuto del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    La decisione chiarisce il riparto dell'onere probatorio nel caso in cui il documento sia già acquisibile d'ufficio dall'Amministrazione: non può essere posto a carico del contribuente in via assoluta.

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata comporti il rigetto implicito delle questioni non trattate.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria può essere ritenuta sufficiente anche per implicito rigetto delle questioni incompatibili con la decisione adottata.

  • art. 53 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del terzo motivo; il motivo è stato poi assorbito.

  • artt. 324 e 329 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in relazione al terzo motivo sulla portata della conferma dell'avviso e sull'eventuale acquiescenza parziale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Usato come base per la cassazione con rinvio al giudice di merito.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    Consente il rinvio al giudice tributario di secondo grado dopo la cassazione.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

  • artt. 10 e 11 D.Lgs. 546/1992

    Rilevano per la capacità della sede periferica dell'Agenzia di stare in giudizio.

  • artt. 2203 e 2204 c.c.

    Richiamati in via analogica per descrivere la capacità processuale della struttura territoriale dell'Agenzia.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    Il termine per il controricorso decorre dalla prima notifica valida del ricorso per cassazione, salvo nullità di essa.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Il termine per il controricorso segue la decorrenza dalla prima valida notifica del ricorso; la reiterazione non lo fa rinascere.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale.

  • art. 5 L. 130/2022

    Ha determinato la sospensione del giudizio in pendenza della possibile definizione agevolata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il contribuente non può essere onerato di produrre documenti che risultino già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni: in tal caso l'ufficio deve acquisirli d'ufficio e il giudice deve verificare tale circostanza prima di trarre conseguenze sfavorevoli dalla mancata produzione.
  • In tema di plusvalenze su terreni acquistati per successione, il valore di acquisto va determinato secondo il criterio dell'art. 68 TUIR, assumendo il valore dichiarato nella denuncia di successione; se il documento è indicato e reperibile presso l'Amministrazione, non può essere ignorato o preteso nuovamente dal contribuente senza previa verifica del possesso da parte dell'ufficio.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la questione non espressamente esaminata, poiché la statuizione resa implica il rigetto implicito delle tesi incompatibili.
  • La reiterazione della notificazione del ricorso per cassazione alla stessa parte non fa decorrere un nuovo termine per il controricorso se la prima notificazione era valida; il dies a quo resta ancorato alla prima notifica utile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.