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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34705/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente della Provincia autonoma di Trento, assunto con inquadramento nella categoria D come funzionario chimico abilitato, ha dedotto di essere stato in concreto adibito, dopo un primo periodo, a mansioni di operatore tecnico di laboratorio inquadrabili nella categoria C, chiedendo il risarcimento del danno da demansionamento e l’assegnazione di mansioni coerenti con il profilo di assunzione. Il Tribunale ha accolto la sola domanda risarcitoria; in appello la Provincia ha impugnato la decisione e il lavoratore ha proposto appello incidentale sulla mancata assegnazione delle mansioni corrispondenti. In cassazione la Provincia ha articolato otto motivi: difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di attribuzione di mansioni; violazione delle norme che riservano alla legge e agli atti organizzativi la gestione degli uffici pubblici; violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra/extra petita; nullità per motivazione apparente; violazione del principio del contraddittorio e omesso rilievo di questioni d’ufficio; ulteriore violazione di norme sulle mansioni nel pubblico impiego e sulla parità di trattamento; e, in generale, errore nel ritenere illegittimo il demansionamento e nel valorizzare norme non pertinenti come l’art. 2103 c.c. e l’art. 45 d.lgs. n. 165/2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della Provincia autonoma di Trento. Ha ritenuto infondati i motivi sulla giurisdizione e sulla riserva organizzativa alla pubblica amministrazione, affermando che la domanda di assegnazione a mansioni corrispondenti alla qualifica rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, perché attiene alla gestione del rapporto di lavoro e non alla macro-organizzazione. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che la Corte d’appello aveva deciso sulla domanda effettivamente proposta dal lavoratore. Ha escluso altresì la motivazione apparente e ha dichiarato inammissibili o infondate le censure che colpivano la sentenza di primo grado o che non attaccavano specificamente la ratio decidendi di appello. Nel merito, la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., chiarendo che nel pubblico impiego contrattualizzato la disciplina delle mansioni è regolata dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, con rilievo dell’equivalenza formale rispetto alla classificazione contrattuale, senza applicazione dell’art. 2103 c.c. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la equivalenza della mansione. Ha inoltre precisato che l’art. 45 d.lgs. n. 165/2001 tutela la parità retributiva a fronte di uguali mansioni, ma non è parametro decisivo per l’accertamento del demansionamento. Conseguentemente la Provincia è stata condannata anche alle spese di lite e alla pronuncia sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001

    Attribuisce al giudice ordinario tutte le controversie relative alla gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato e il potere di adottare provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, anche nei confronti della pubblica amministrazione datrice di lavoro.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    È la norma che disciplina le mansioni nel pubblico impiego privatizzato; rileva il criterio dell’equivalenza formale delle mansioni rispetto alla classificazione contrattuale, senza applicare l’art. 2103 c.c.

  • art. 5 d.lgs. n. 165 del 2001

    Delimita gli atti di macro-organizzazione, che restano espressione di potestà pubblicistica, distinti dagli atti di gestione del rapporto di lavoro soggetti al giudice ordinario.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che la decisione di merito si sia mantenuta entro la domanda proposta.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione non è apparente quando il giudice espone, sia pure sinteticamente, le ragioni logiche e giuridiche della decisione.

  • art. 101 c.p.c.

    La censura sul contraddittorio è dichiarata inammissibile perché non rivolta contro la decisione d’appello e perché la questione era stata comunque trattata in sede di gravame.

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    Il principio di parità di trattamento concerne la parità retributiva a fronte di uguali mansioni, ma non costituisce parametro decisivo per accertare il demansionamento.

  • art. 2103 c.c.

    Non trova applicazione nel pubblico impiego contrattualizzato per la disciplina delle mansioni, essendo sostituito dalla normativa speciale del d.lgs. n. 165 del 2001.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata può essere corretta in diritto dalla Corte di cassazione quando il dispositivo sia conforme a diritto ma la motivazione contenga errori giuridici.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, sussiste l’obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la riserva all’amministrazione dell’organizzazione degli uffici, ma non è ritenuto decisivo per escludere la giurisdizione ordinaria sulle mansioni del dipendente.

  • legge n. 421 del 1992

    Richiamata dalla parte ricorrente quale fonte di riserva organizzativa, ma non idonea a sottrarre al giudice ordinario la controversia sulla gestione del rapporto di lavoro.

  • L.P. n. 7 del 1997

    Richiamata in relazione all’organizzazione degli uffici e alla gestione delle risorse umane, ma non ritenuta idonea a escludere la tutela giurisdizionale ordinaria sulla domanda del dipendente.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, le controversie relative all’assegnazione delle mansioni e al demansionamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando attengono alla gestione del rapporto di lavoro e non agli atti di macro-organizzazione dell’ente.
  • La domanda del lavoratore va individuata in base al petitum sostanziale; non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. se il giudice pronuncia sulla richiesta effettivamente avanzata, anche se la parte ne contesta la formulazione letterale.
  • Nel pubblico impiego privatizzato la disciplina delle mansioni è dettata dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e non dall’art. 2103 c.c.; il controllo giudiziale si arresta al riscontro dell’equivalenza formale prevista dalla classificazione contrattuale, senza valutazione della equivalenza in concreto della mansione.
  • Il principio di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. n. 165/2001 riguarda il trattamento economico a fronte di uguali mansioni e non costituisce di per sé parametro per l’accertamento del demansionamento.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che non colpisca specificamente la ratio decidendi della sentenza d’appello o che si limiti a contestare decisioni di primo grado ormai assorbite dalla sentenza di appello.
  • La motivazione è solo apparente quando manca del tutto l’argomentazione logico-giuridica; non lo è quando il giudice espone, in modo sufficiente, la ragione decisiva della decisione, anche sinteticamente.

Come è indicizzato

MaterieMansioniImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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