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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16260/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/09/2021 del Tribunale di Roma che, in appello cautelare, aveva confermato l'ordinanza del G.i.p. del 12/03/2021 che aveva rigettato la richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare consistente nell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Il ricorrente denunciava violazione ed errata applicazione dell'art. 274 c.p.p. e carenza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), lamentando in particolare: omissione di una pronuncia specifica sulla richiesta alternativa di modifica della misura (riduzione dei giorni di presentazione); mancata considerazione dei nuovi elementi sopravvenuti o non valutati (tempo decorso senza violazioni delle prescrizioni, esito del giudizio di primo grado con pena determinata e concessione delle circostanze attenuanti generiche, ulteriore tempo senza nuovi carichi pendenti); e distorsione nella motivazione circa chi non si era confrontato con i temi sollevati.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente ha presentato il 14/01/2022 rinuncia al ricorso motivata dalla revoca della misura cautelare da parte della Corte d'appello di Roma, per cui viene meno l'interesse concreto e attuale all'impugnazione. La Corte richiama il principio secondo cui l'interesse a impugnare richiede un vantaggio pratico ottenibile con l'annullamento o la riforma del provvedimento impugnato (art. 568 c.p.p., comma 4 e giurisprudenza). Inoltre la Corte osserva che la rinuncia all'impugnazione è atto irrevocabile e recettizio che determina l'inammissibilità. In conseguenza la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e dispone che il ricorrente sia esente sia dalla condanna alle spese processuali sia dal versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, aderendo al principio per cui la sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza quando la causa della perdita di interesse non è imputabile al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai vizi della motivazione; la Corte non entra nel merito della presunta violazione perché ha deciso per inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme indicate come ragione di doglianza (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto) ai fini della cassazione; la Corte registra le censure ma dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto venir meno dell'interesse, senza pronunciarsi sul merito delle doglianze.

  • art. 568 c.p.p., comma 4

    Richiamato per il principio che l'ammissibilità dell'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale, collegato agli effetti diretti e primari del provvedimento impugnato; se la revoca sopravvenuta elimina l'effetto pregiudizievole, viene meno l'interesse a impugnare.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U, Sent. n. 42 del 13/12/1995; Sez. 3, Sent. n. 30547 del 06/03/2019; Sez. 3, Sent. n. 29593 del 26/05/2020)

    Sez. U, Sent. n. 42/1995; Sez. 3, Sent. n. 30547/2019; Sez. 3, Sent. n. 29593/2020

    La Corte richiama consolidata giurisprudenza secondo la quale l'interesse ad impugnare è concreto solo se l'impugnazione può produrre un vantaggio pratico; inoltre la rinuncia all'impugnazione è atto irrevocabile e recettizio che comporta inammissibilità, e la sopravvenuta perdita di interesse non determina condanna alle spese né somma per la Cassa delle ammende quando la causa non è imputabile al ricorrente.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare oggetto dell'impugnazione viene revocata prima dell'esame del ricorso, l'interesse ad impugnare viene meno e il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mera critica tecnica alla motivazione del provvedimento non è di per sé sufficiente a creare interesse ad impugnare: è necessario che l'impugnazione possa concretamente determinare un vantaggio pratico per il ricorrente.
  • La rinuncia all'impugnazione è atto formale, irrevocabile e recettizio che determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa.
  • La sopravvenuta perdita di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente (es. revoca della misura da parte di altra autorità) esclude in genere la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.

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