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Sentenza

Sentenza n. 123/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. V, 22 aprile 2024 n. 7900, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare sportiva della sospensione dalla qualifica di guidatore per venti giorni, irrogata dalla Giuria di una gara ippica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso diretto all’annullamento della sanzione disciplinare sportiva. Ha sostenuto, anzitutto, che il settore delle corse dei cavalli, gestito dal Ministero, non costituirebbe un ordinamento sportivo e non sarebbe quindi soggetto alla disciplina del d.l. 220/2003, convertito dalla l. 280/2003. In conseguenza di tale tesi ha chiesto che il giudice amministrativo esaminasse nel merito i motivi originariamente dedotti contro la sanzione. La sanzione era stata irrogata per avere il guidatore trattenuto bruscamente il cavallo in rottura, provocando la caduta di un altro concorrente e l’interruzione della corsa. Dagli atti risultava che l’interessato non aveva proposto appello davanti agli organi della giustizia sportiva previsti dal regolamento di settore.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, qualificando la domanda di annullamento della sanzione come inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione. Le controversie relative ai comportamenti disciplinarmente rilevanti e all’irrogazione delle sanzioni sportive sono riservate all’ordinamento sportivo ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.l. 220/2003, convertito dalla l. 280/2003. Il giudice statale può essere adito, per una controversia concernente una sanzione sportiva, solo dopo l’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva e, comunque, non per ottenere direttamente l’annullamento della sanzione, ma per domande risarcitorie, con cognizione incidentale dell’illegittimità dell’atto. Nel caso concreto il ricorrente non aveva esperito i rimedi interni: il regolamento prevedeva l’appello alla Commissione di disciplina d’appello entro otto giorni dalla comunicazione della decisione della Giuria. La disciplina è stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa e con l’autonomia dell’ordinamento sportivo. Le disposizioni regolamentari confermavano inoltre la natura sportiva della controversia e la necessità del previo ricorso agli organi di giustizia del settore. Sono state liquidate le spese del grado in euro 2.500 oltre accessori e revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della manifesta infondatezza della domanda.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. 220/2003, convertito dalla l. 280/2003

    La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

    L’autonomia dell’ordinamento sportivo costituisce il criterio generale di regolazione dei rapporti con l’ordinamento statale, salvo le situazioni giuridiche soggettive rilevanti per quest’ultimo.

  • art. 2 d.l. 220/2003, convertito dalla l. 280/2003

    i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive

    Le controversie disciplinari sportive sono riservate agli organi della giustizia sportiva; gli affiliati e i tesserati hanno l’onere di adire previamente tali organi secondo statuti e regolamenti.

  • art. 3 d.l. 220/2003, convertito dalla l. 280/2003

    Esauriti i gradi della giustizia sportiva [...] ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo [...] è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

    L’accesso alla giurisdizione statale per le controversie sportive presuppone, nei casi previsti, l’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva; la disposizione non attribuisce al giudice amministrativo il potere di annullare direttamente le sanzioni disciplinari riservate all’ordinamento sportivo.

  • art. 133, comma 1, lett. z-septies), c.p.a.

    le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguarda le controversie espressamente previste in materia di ammissione o esclusione dalle competizioni professionistiche e non si estende direttamente alle sanzioni disciplinari sportive.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiama, ai fini della regolazione delle spese del processo amministrativo, il principio di cui all’art. 91 c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese di lite.

  • art. 79 del Regolamento delle corse al trotto

    In caso di assenza di reclamo scritto [...] la decisione della Giuria diviene inappellabile.

    La disciplina regolamentare attribuisce alla Giuria competenze sulle decisioni relative alla corsa e sui provvedimenti disciplinari, prevedendo specifiche condizioni per l’impugnazione interna.

  • art. 8, commi 6 e 8, delle Norme di procedura

    Le decisioni [...] delle Giurie sono immediatamente esecutive ed avverso le stesse può essere [...] proposto appello, entro e non oltre otto giorni dalla loro comunicazione [...] esclusivamente per violazione o falsa applicazione del Regolamento delle Corse.

    Le decisioni della Giuria sono immediatamente esecutive e sono impugnabili davanti agli organi sportivi entro il termine regolamentare, esclusivamente per violazione o falsa applicazione delle regole delle corse.

Massime di principio

  • Le controversie concernenti comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione o applicazione di sanzioni sportive sono riservate agli organi della giustizia sportiva, con esclusione della diretta giurisdizione statale di annullamento, a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo.
  • Il tesserato o affiliato che intenda contestare una sanzione sportiva deve previamente esperire i rimedi previsti dall’ordinamento sportivo; l’omesso esaurimento dei relativi gradi impedisce l’accesso alla giurisdizione statale nei casi in cui essa sia successivamente configurabile.
  • La giurisdizione amministrativa può conoscere delle conseguenze lesive di una sanzione disciplinare sportiva ai fini di una domanda risarcitoria, accertando incidentalmente l’illegittimità della sanzione, ma non può disporne direttamente l’annullamento.
  • La pregiudiziale sportiva costituisce una preclusione relativa e non assoluta all’accesso alla giustizia statale: essa è giustificata dalla tutela dell’autonomia sportiva, dalla necessità di una previa valutazione tecnica specializzata e dal contenimento del contenzioso, purché siano garantiti rimedi sportivi effettivi e imparziali.
  • La previsione della giurisdizione amministrativa esclusiva per le controversie sull’ammissione o esclusione dalle competizioni professionistiche non estende automaticamente tale giurisdizione alle controversie aventi a oggetto sanzioni disciplinari sportive.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizioneGiurisdizione e riparto
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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