Cassazione Penale, Sentenza n. 18157/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riferimento a una serie di reati (principalmente rapine aggravate commesse tra settembre 2009 e agosto 2010, e talvolta un contestato tentato omicidio) sostenendo l'esistenza di un unico disegno criminoso desumibile dalla brevità del lasso temporale, dall'omogeneità delle condotte, dall'identico modus operandi e dal ruolo costante avuto dall'imputato (anche per la ripetizione dell'abbigliamento usato durante le rapine). Impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la domanda ritenendo non provata l'anticipata e unitaria ideazione degli episodi e qualificando i fatti come espressione di una persistente volontà criminale non programmata ab origine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, ai fini del riconoscimento del reato continuato, è necessario dimostrare l'anticipata e unitaria ideazione dei reati nella specificità, ricavabile da indici esteriori significativi (contiguità spazio-temporale, omogeneità del bene protetto, analogia del modus operandi, costante partecipazione degli stessi soggetti, ecc.). Ha ritenuto che la Corte di appello abbia motivato adeguatamente l'esclusione della continuazione: la sola analogia delle condotte e la breve durata non bastano se mancano elementi che provino una progettazione originaria dei singoli episodi. Ha inoltre osservato che il giudice dell'esecuzione non può ignorare il riconoscimento della continuazione fatto dal giudice di cognizione, ma può escluderlo previa dimostrazione di circostanze specifiche che giustifichino la non riconducibilità degli altri fatti al disegno criminoso indicato in fase di cognizione. Infine, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina la domanda in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione. La Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione deve verificare concretamente gli indici che provano l'unità di ideazione e può discostarsi dal giudizio di cognizione solo se emergono circostanze specifiche e significative che escludano la riconducibilità degli ulteriori fatti al medesimo disegno criminoso.
art. 81 c.p.
Definisce il reato continuato (unica progettazione). La Corte interpreta l'articolo nel senso che è richiesta l'anticipata ed unitaria ideazione delle violazioni nella loro specificità, non la semplice ripetizione o l'abitudine a delinquere.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). Il ricorrente le ha invocate ma la Corte ha ritenuto che si trattasse di una diversa rilettura degli stessi elementi processuali correttamente valutati dal giudice di merito, non di errori di diritto o di motivazione invalidante.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il riconoscimento del reato continuato richiede la prova di un'anticipata e unitaria ideazione dei reati: non basta la contiguità temporale o l'analogia del modus operandi se mancano elementi che attestino la progettazione originaria dei singoli episodi.
- Il giudice dell'esecuzione deve tenere conto delle determinazioni del giudice di cognizione, ma può escludere la continuazione se emergono circostanze specifiche e significative che dimostrino la non riconducibilità degli ulteriori fatti al disegno criminoso già accertato.
- L'abitualità o la recidiva nella commissione di reati non sostituiscono l'elemento intenzionale caratteristico della continuazione (l'unità di ideazione); l'elemento soggettivo richiede una deliberazione non meramente generica.
- Per rafforzare un'istanza di continuazione in sede esecutiva è utile documentare indici concreti di programmazione (pianificazione, ruoli definiti, strumenti o modalità ripetute in modo non occasionale, comunicazioni o prove che mostrino l'intento originario), non fare affidamento solo su somiglianze fattuali generiche.
- In impugnazione l'attenzione dei giudici di legittimità è rivolta più a vizi di diritto o a carenze logiche/contraddittorie della motivazione; una mera proposta alternativa di lettura dei fatti, se i giudici di merito hanno motivato coerentemente, difficilmente ottiene accoglimento.
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