Cassazione Civile, Ordinanza n. 24843/2022 del 17/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa per sosta vietata in area soggetta a divieto con rimozione forzata, accertata il 10 marzo 2003. La destinataria della sanzione propose opposizione avanti al Giudice di pace e, nel relativo giudizio, sollevò querela di falso contro alcuni documenti richiamati dall'amministrazione per dimostrare la presenza della segnaletica stradale: una comunicazione della ditta esecutrice dei lavori e una relazione del comando di polizia municipale. Il giudizio sulla querela fu introdotto dinanzi al Tribunale, che la respinse; la Corte d'appello confermò il rigetto e dichiarò inoltre inammissibile la querela proposta solo in appello contro il verbale di accertamento della violazione. Con il ricorso per cassazione furono dedotti cinque motivi: (1) violazione delle norme processuali e degli artt. 2699 e 2700 c.c., sostenendosi che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato inammissibili le querele e che spettasse alla P.A. provare la corretta apposizione della segnaletica; (2) omesso esame delle difese e delle prove testimoniali sull'assenza di segnaletica; (3) illegittima declaratoria di inammissibilità della querela proposta in appello contro il verbale di accertamento, che si assumeva necessitata dalle difese avversarie; (4) erronea liquidazione delle spese in base a valore indeterminabile anziché al valore della contravvenzione; (5) illegittima quantificazione delle singole voci di compenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi: ha confermato che la relazione di servizio della polizia municipale e l'annotazione sulla regolarità della segnaletica non sono atti pubblici in senso proprio e dunque non sono impugnabili con querela di falso; ha inoltre affermato che la querela proposta in appello contro il verbale di accertamento era inammissibile perché domanda nuova e tardiva, essendo il verbale atto pubblico non tempestivamente impugnato nel giudizio di opposizione; ha ribadito che, nel giudizio di querela di falso, il valore della causa è indeterminabile; infine ha dichiarato generico il motivo sulle spese, perché privo dell'indicazione del quantum corretto secondo le tariffe applicabili. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 c.d.s. 1992
norma violata con la sanzione amministrativa per sosta vietata in area soggetta a divieto e rimozione forzata
art. 313 c.p.c.
consente la sospensione del giudizio principale quando viene proposta querela di falso incidentale
art. 2699 c.c.
definisce gli atti pubblici come quelli formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio di funzioni certificative; restano esclusi relazioni di servizio e verbali tecnici non certificativi
art. 2700 c.c.
l'efficacia probatoria privilegiata riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale nei limiti delle sue attribuzioni; non si estende a mere valutazioni o apprezzamenti
art. 221 c.p.c.
disciplina la querela di falso, la cui proponibilità resta soggetta ai limiti di ammissibilità e alle preclusioni processuali
art. 345 c.p.c.
in appello non possono proporsi domande nuove; la querela di falso contro un documento diverso e ulteriore è inammissibile se formulata per la prima volta in secondo grado
artt. 112, 132 e 277 c.p.c.
richiamati come norme la cui violazione veniva dedotta per nullità della sentenza, ma le censure sono state respinte
artt. 91-92 c.p.c.
richiamati in tema di regolazione e liquidazione delle spese di lite
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto
Cass. Sez. U. n. 215/1999
richiamata per il principio secondo cui sono atti pubblici solo quelli formati nell'esercizio di funzioni certificative
Cass. n. 18757/2017
conferma l'esclusione dalla nozione di atto pubblico delle relazioni di servizio e degli allegati tecnici
Cass. n. 19032/2021
conferma il medesimo principio sulla nozione di atto pubblico
Cass. n. 13122/1992
richiamata per il principio di novità del petitum nel giudizio di querela di falso
Cass. n. 18622/2005
richiamata per il principio di inammissibilità della querela su documento ulteriore e diverso introdotto solo in appello
Cass. n. 15642/2017
richiamata per il criterio del valore indeterminabile della causa di querela di falso
Cass. n. 20808/2014
richiamata sul requisito di specificità del motivo in tema di spese
Cass. n. 18190/2015
richiamata sul requisito di specificità del motivo in tema di spese
Massime di principio
- Nel giudizio di querela di falso sono impugnabili solo gli atti che abbiano natura di atto pubblico in senso proprio, cioè formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio di funzioni certificative attribuitegli dalla legge; restano fuori le relazioni di servizio e gli atti che contengono mere valutazioni o apprezzamenti.
- La querela di falso non può essere utilizzata per contestare in appello, per la prima volta, un documento diverso e ulteriore rispetto a quelli già indicati in primo grado: tale iniziativa integra domanda nuova ed è preclusa dall'art. 345 c.p.c.
- Nel valutare la querela di falso, il giudice può ritenere irrilevante la prova orale che non si riferisca alle circostanze oggettive e temporalmente rilevanti oggetto dell'attestazione contestata.
- Il valore della causa di querela di falso è normalmente indeterminabile, perché l'accertamento della falsità incide sulla verità del documento in sé e sulle sue possibili conseguenze anche extraprocessuali, non sul solo valore economico del documento.
- Il motivo di ricorso che contesti la liquidazione delle spese deve essere specifico e indicare il quantum corretto secondo la tariffa applicabile; in difetto, la censura è inammissibile per genericità.
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