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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31174/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP di Milano che aveva rigettato il ricorso per incidente di esecuzione volto alla revoca del sequestro preventivo, disposto su richiesta di cooperazione giudiziaria dello Stato di San Marino a scopo di confisca del profitto del reato. Il ricorrente denunciava, tra l'altro, la mancata notifica preventiva o contestuale del provvedimento ablativo sanmarinese (con compromissione del diritto di difesa) e l'illegittima modalità di trasmissione della richiesta di cooperazione (trasmissione diretta dall'autorità sanmarinese), nonché la non applicazione della Convenzione del 2005.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha limitato il ricorso al solo sequestro personale (escludendo la legittimazione ad impugnare per la società), ha stabilito che lo strumento applicabile per la cooperazione in materia di sequestro a scopo di confisca era la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 (e non la sola Convenzione bilaterale del 1939), ha escluso che la mancata trasmissione del provvedimento nazionale sanmarinese renda automaticamente illegittimo il provvedimento italiano (la Convenzione 2005 non richiede l'allegazione del provvedimento nazionale salvo confisca definitiva), ma ha ritenuto fondata la censura relativa alle modalità di trasmissione della richiesta: la trasmissione diretta è ammessa solo nei casi previsti dalla Convenzione 2005 (es. urgenza) o da prassi bilateralmente consolidate. Per tale motivo l'ordinanza impugnata è stata annullata e il giudice adito è stato richiamato a riesaminare il profilo relativo alle modalità di trasmissione della richiesta di sequestro, conformandosi ai criteri convenzionali e alle prassi applicabili.

Norme richiamate

  • Convenzione di amicizia e buon vicinato Italia - Repubblica di San Marino (Roma, 31 marzo 1939)

    l'autorità giudiziaria di ciascuna delle parti contraenti procederà, su richiesta dell'autorità giudiziaria dell'altra parte, alla notificazione di atti, alla esecuzione di atti istruttori, compreso il sequestro di oggetti costituenti corpo di reato, e al compimento di ogni altro atto relativo a procedimenti penali che si svolgano avanti alle autorità predette

    Il GIP aveva fatto riferimento a tale Convenzione per giustificare la trasmissione diretta; la Corte ha però osservato che la materia specifica delle misure ablative a scopo di confisca è regolata dalla Convenzione del 2005 e che la bilaterale 1939 non può prevalere sulla disciplina più specifica e successiva in tema di cooperazione per confisca salvo aspetti compatibili

  • Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1959)

    art. 26 (abrogazione di disposizioni bilaterali salvo quelle relative a determinati settori o singoli punti)

    La Convenzione 1959 ha abrogato disposizioni bilaterali in materia penale salvo eccezioni; San Marino ha effettuato una dichiarazione di mantenimento di talune previsioni bilaterali se compatibili con la Convenzione europea

  • Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005)

    art. 28, art. 31, art. 33, art. 34, art. 37, art. 52

    Strumento specifico applicabile alle richieste di misure provvisorie a scopo di confisca; non impone l'allegazione del provvedimento nazionale per le misure provvisorie salvo confisca definitiva (art. 37) e disciplina i canali di trasmissione (autorità centrali e possibilità di trasmissione diretta solo in casi di urgenza o per richieste non coercitive)

  • Convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato

    Convenzione precedente che già prevedeva disposizioni su misure provvisorie; i suoi articoli hanno trovato corrispondenza nella Convenzione 2005, richiamata per la materia specifica

  • Codice di procedura penale italiano

    art. 666 (incidente di esecuzione), art. 696-ter (assistenza internazionale?), art. 737-bis (autorità nazionali competenti per il dar seguito alla richiesta di sequestro)

    La disciplina interna deve essere rispettata nell'esecuzione delle richieste di cooperazione; art. 737-bis individua le autorità nazionali competenti a dar seguito alle richieste di sequestro; art. 666 disciplina l'incidente di esecuzione esperibile contro provvedimenti esecutivi

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969)

    art. 31, par. 3, lett. b)

    La corretta interpretazione e applicazione dei trattati può tener conto delle prassi concrete tra le Parti contraenti, che possono ampliare l'applicabilità delle disposizioni convenzionali

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Richiamata dalla difesa in funzione della tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha verificato la compatibilità delle modalità di cooperazione con i diritti fondamentali

  • Costituzione italiana

    Richiamato in relazione al diritto di difesa e alle garanzie processuali

Massime di principio

  • Per le richieste di sequestro a scopo di confisca inviate da uno Stato estero tra Stati che hanno aderito, va applicata la normativa pattizia specifica in materia (es. Convenzione del Consiglio d'Europa 2005), non necessariamente i soli trattati bilaterali preesistenti
  • La mancata trasmissione del provvedimento nazionale straniero non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento di esecuzione nello Stato richiesto quando la Convenzione applicabile non richiede l'allegazione per misure provvisorie; occorre verificare se lo Stato richiedente garantisca comunque all'interessato l'accesso al contenuto dell'atto
  • La modalità di trasmissione della richiesta di cooperazione è sostanziale: la trasmissione diretta tra autorità giudiziarie è normalmente ammessa solo nei casi espressamente previsti (es. urgenza) o se le Parti hanno consolidato prassi diverse; in mancanza, va usata la via prevista (autorità centrali/intergovernative)
  • Se la richiesta straniera non rispetta le forme convenzionali, il giudice dello Stato richiesto deve valutare se la forma violata incida sulla certezza della provenienza/autenticità della richiesta o sul rispetto delle procedure interne; queste valutazioni possono portare ad accogliere eccezioni e disporre il riesame
  • Chi impugna deve avere titolo e legittimazione a farlo: la capacità di agire per conto di una società soggiace a specifica procura e poteri; l'impugnazione personale del rappresentante può essere limitata al sequestro nei suoi confronti
  • Occorre sempre valutare la compatibilità delle modalità di cooperazione internazionale con le garanzie costituzionali e con la CEDU (diritto di difesa, diritto al ricorso), ma tali profili non comportano automaticamente l'annullamento della misura se esistono rimedi e garanzie previsti dallo Stato richiedente
  • In presenza di dubbi sulle modalità di trasmissione o sulla competenza, il rimedio corretto è il riesame da parte del giudice italiano, che può annullare e rinviare negli specifici limiti accertati

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