Ordinanza n. 381/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale di correzione del 3-7-2025; - dell’elaborato del 28-5-2025 relativo all’espletamento della prima prova scritta, ricopiato/redatto dall’amanuense, unicamente corretto, non conforme all’elaborazione digitale originale formulata dal candidato disgrafico; - del verbale del 26 marzo 2025 e di quello del 15 aprile 2025; -del verbale della seduta del 4 giugno 2025; -del bando, nella parte in cui prevede che la correzione con valutazione insufficiente della prima prova esima la Commissione dalla correzione della seconda prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali e atti relativi alla correzione della prima prova scritta del concorso per magistratura tributaria, nonché la clausola del bando che esonera dalla correzione della seconda prova in caso di insufficienza della prima
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il verbale di correzione del 3 luglio 2025, l'elaborato del 28 maggio 2025 relativo alla prima prova scritta, ricopiato o redatto dall'amanuense e ritenuto non conforme all'elaborazione digitale originale del candidato disgrafico, i verbali del 26 marzo e del 15 aprile 2025, il verbale della seduta del 4 giugno 2025 e la previsione del bando secondo cui la valutazione insufficiente della prima prova esonera la Commissione dalla correzione della seconda. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità, ma dalla descrizione delle censure emerge la contestazione delle modalità di assistenza e trascrizione dell'elaborato, della valutazione della prima prova e della mancata prosecuzione della correzione della seconda prova. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, la non conformità dell'elaborato ricopiato rispetto alla versione digitale da lui predisposta, pur essendo disgrafico. L'Amministrazione ha rappresentato di avere riconosciuto ausili operativi e temporali per lo svolgimento delle prove e che il limite di cinque ore per la stesura della prima prova mediante videoscrittura era riconducibile a una scelta o valutazione del candidato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, in sede di sommaria delibazione, ha ritenuto non adeguatamente sostenuto il ricorso, valorizzando il riconoscimento al candidato di ausili operativi e temporali e reputando riconducibile a una sua specifica scelta o valutazione il limite di cinque ore per la redazione dell'elaborato mediante videoscrittura. Quanto al periculum, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse dell'Amministrazione al completamento dell'iter concorsuale. Ha inoltre osservato che l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito sarebbe comunque satisfattivo dell'interesse azionato, potendo determinare, in relazione ai motivi eventualmente accolti, la riammissione al concorso oppure la caducazione dell'intera procedura. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora, non ravvisati dal Collegio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, la concessione della sospensione richiede una valutazione favorevole, almeno sommaria, del fumus boni iuris; il riconoscimento da parte dell'amministrazione di ausili operativi e temporali a un candidato con disabilità può incidere negativamente sulla sussistenza del fumus delle censure relative allo svolgimento della prova, quando le modalità concretamente adottate risultino riconducibili anche a una scelta o valutazione del candidato.
- Il periculum in mora può essere negato quando, nel bilanciamento degli interessi, prevalga l'interesse dell'amministrazione al completamento di una procedura concorsuale e l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito sia comunque idoneo a garantire successivamente la riammissione dell'interessato o la caducazione della procedura.
- La mera pendenza del giudizio contro gli atti di una procedura concorsuale non impone la sospensione dell'iter quando non sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile e l'interesse del candidato possa essere integralmente soddisfatto dalla decisione di merito.
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