Cassazione Penale, Ordinanza n. 22210/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più reati già separatamente giudicati. Secondo la difesa, le violazioni contestate erano omogenee, ravvicinate nel tempo e riconducibili a un unico disegno criminoso, poiché si trattava di violazioni delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione commesse a distanza di un solo giorno, da considerare come un'unica violazione. Inoltre, il ricorrente ha lamentato che la motivazione del giudice dell'esecuzione fosse insufficiente nel negare la continuazione e nel non valorizzare adeguatamente l'unicità del programma criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato i principi in tema di continuazione, escludendo l'unicità del disegno criminoso sulla base della lettura delle sentenze di merito, che non chiarivano l'asserito allontanamento del soggetto dal Comune del soggiorno obbligato, e valorizzando altresì le plurime pregresse condanne per numerose violazioni analoghe, indice di un comportamento abituale e di uno stile di vita, non già di una preventiva ideazione unitaria. La Corte ha inoltre osservato che il motivo di ricorso era generico e non si confrontava in modo specifico con la motivazione impugnata; ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati separatamente giudicati; il suo accoglimento richiede una verifica rigorosa dell'unicità del disegno criminoso.
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato come base del vincolo della continuazione; la sua applicazione presuppone che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, fin dal primo.
art. 616 c.p.p.
implica, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare l'addebito di una somma alla Cassa delle ammende a titolo di colpa nell'irrituale impugnazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, un accertamento rigoroso e approfondito dell'unicità del disegno criminoso, che deve risultare dalla preventiva programmazione dei reati successivi già al momento della commissione del primo.
- L'omogeneità delle condotte, la contiguità temporale e l'identità del bene giuridico protetto costituiscono solo indici sintomatici, insufficienti da soli a dimostrare l'esistenza di un unico programma criminoso.
- La valutazione sull'unicità o pluralità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, logica e priva di travisamenti di fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo assertivo la tesi difensiva senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Una serie plurima di condanne per analoghe violazioni può deporre per l'abitualità del comportamento e per uno stile di vita, piuttosto che per una preventiva e unitaria ideazione criminosa.
Come è indicizzato
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