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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-380/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2018. — K e B contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi). — Rinvio pregiudiziale – Competenza della Corte – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo 12 – Mancato rispetto del termine di tre mesi dalla concessione di una protezione internazionale – Beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Rigetto di una domanda di visto. — Causa C-380/17

Giurisprudenza europea62017CJ0380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce anzitutto che può rispondere sulla direttiva 2003/86 anche quando la fattispecie, in linea di principio, è esclusa dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), se il diritto nazionale ha scelto di applicare quelle norme in modo diretto e incondizionato. Nel merito, conferma che gli Stati membri possono subordinare il regime più favorevole di ricongiungimento familiare dei rifugiati al rispetto del termine di tre mesi previsto dall’articolo 12, paragrafo 1. Tuttavia, la disciplina nazionale deve lasciare spazio a circostanze scusabili, informare pienamente gli interessati e preservare l’accesso alle condizioni più favorevoli previste per i rifugiati.

Rinvio pregiudiziale su competenza della Corte e compatibilità di un termine di tre mesi per il ricongiungimento familiare dei beneficiari di protezione sussidiaria trattati dal diritto nazionale come rifugiati.

La questione giuridica

1) Se la Corte sia competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 in una controversia relativa al ricongiungimento familiare di un beneficiario di protezione sussidiaria, quando il diritto nazionale ha reso tale disposizione applicabile in modo diretto e incondizionato. 2) Se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 osti a una normativa nazionale che respinge una domanda di ricongiungimento familiare presentata oltre tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato, pur consentendo una nuova domanda in un altro regime e tenendo conto, in tal caso, degli articoli 5, paragrafo 5, e 17 della direttiva.

Principio di diritto

La Corte è competente a interpretare l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 quando il diritto nazionale lo ha reso applicabile in modo diretto e incondizionato a una situazione altrimenti esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva; inoltre, tale disposizione non osta a che una domanda di ricongiungimento familiare proposta oltre tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato sia respinta e debba essere eventualmente ripresentata nell’ambito del regime ordinario, purché la normativa nazionale non escluda il rilievo di circostanze oggettivamente scusabili, assicuri un’adeguata informazione degli interessati e garantisca comunque l’applicazione delle condizioni più favorevoli previste per i rifugiati dagli articoli 10, 11 e 12, paragrafo 2.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 3, paragrafo 2, lettera c), direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 5, paragrafo 5, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 10, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 11, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 12, paragrafo 1, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 12, paragrafo 2, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 17, direttiva 2003/86/CE
  • Direttiva 2004/83/CE
  • Direttiva 2011/95/UE

Rinvio pregiudiziale su competenza della Corte e ricongiungimento familiare dei beneficiari di protezione sussidiaria

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) in materia di ricongiungimento familiare. La Corte è chiamata a chiarire, da un lato, la propria competenza a interpretare la direttiva 2003/86 in una situazione esclusa dal suo ambito applicativo ma resa rilevante dal diritto nazionale e, dall’altro, la compatibilità di un termine di tre mesi per la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare.

Fatti e procedimento principale

F.G., cittadino di un paese terzo, beneficia nei Paesi Bassi dello status conferito dalla protezione sussidiaria dal 23 settembre 2014. Il 22 gennaio 2015 ha chiesto un visto di lunga durata per il ricongiungimento familiare a favore della moglie K e della figlia minorenne B. La domanda è stata respinta dal Segretario di Stato perché presentata oltre tre mesi dopo il rilascio del permesso di soggiorno, senza che il ritardo fosse considerato scusabile. Dopo il rigetto del reclamo e del ricorso in primo grado, la controversia è giunta dinanzi al Raad van State.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte esamina in particolare la direttiva 2003/86 sul diritto al ricongiungimento familiare, richiamando:

  • il considerando 8, che impone condizioni più favorevoli per i rifugiati;
  • l’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), che esclude dall’ambito della direttiva i soggiornanti autorizzati in virtù di forme sussidiarie di protezione;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, relativo ai requisiti di alloggio, assicurazione sanitaria e risorse;
  • l’articolo 12, paragrafo 1, che deroga all’articolo 7 per i rifugiati e consente agli Stati membri di richiedere il rispetto delle condizioni ordinarie se la domanda non è presentata entro tre mesi dal riconoscimento dello status;
  • l’articolo 17, che impone una valutazione individualizzata;
  • gli articoli 10 e 11, oltre all’articolo 12, paragrafo 2, che contengono regole più favorevoli per i rifugiati. Sono richiamate anche la direttiva 2004/83 e la direttiva 2011/95, per spiegare l’origine dello status di protezione sussidiaria nel diritto dell’Unione.

Prima questione: competenza della Corte

Il giudice del rinvio dubitava della competenza della Corte perché la direttiva 2003/86, in linea di principio, non si applica ai beneficiari di protezione sussidiaria. La Corte ricorda però la propria giurisprudenza costante: è competente quando il diritto nazionale ha reso applicabili in modo diretto e incondizionato disposizioni dell’Unione a situazioni che altrimenti ne resterebbero fuori, per assicurare un’interpretazione uniforme ed evitare divergenze future. Nel caso di specie, il giudice nazionale aveva chiarito che il legislatore olandese aveva scelto di garantire ai beneficiari di protezione sussidiaria un trattamento identico a quello dei rifugiati, applicando loro le regole del capo V della direttiva 2003/86. Ne consegue che la Corte è competente a interpretare l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva.

Seconda questione: termine di tre mesi e rigetto della domanda

La Corte osserva che l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, prevede un regime più favorevole per i rifugiati, esonerandoli dalla prova dei requisiti dell’articolo 7. Tuttavia, il terzo comma autorizza gli Stati membri a chiedere il rispetto di tali condizioni se la domanda non è presentata entro tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato. Da ciò la Corte deduce che il legislatore dell’Unione ha ammesso che, decorso quel termine, lo Stato membro possa far applicare il regime ordinario anziché quello favorevole ai rifugiati. Il superamento del termine non può quindi essere trattato solo come un elemento tra gli altri nella valutazione complessiva della domanda: esso serve a delimitare il regime applicabile.

Ruolo degli articoli 5, paragrafo 5, e 17 della direttiva

La Corte precisa che gli articoli 5, paragrafo 5, e 17 restano applicabili nella fase di esame della domanda nel regime pertinente, imponendo di considerare l’interesse superiore del minore, la solidità dei vincoli familiari, la durata del soggiorno e i legami con il paese d’origine. L’esistenza di un termine non elimina, dunque, l’esigenza di un esame individualizzato. La Corte sottolinea anche che, per i rifugiati, l’attenzione particolare è giustificata dalla loro situazione specifica: spesso non possono vivere una normale vita familiare nel paese di origine, possono essere stati separati a lungo dai familiari e possono incontrare maggiori difficoltà nel soddisfare i requisiti materiali dell’articolo 7.

Autonomia procedurale e limiti

Poiché il diritto dell’Unione non disciplina le modalità procedurali per trattare una domanda tardiva nell’ambito del regime più favorevole, spetta al diritto nazionale fissarle, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. La Corte ritiene che una normativa che consenta di respingere la prima domanda tardiva, ma permetta di presentare una nuova domanda in un altro regime, non renda di per sé impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Tuttavia, tale soluzione è compatibile con il diritto dell’Unione solo se:

  • il rigetto non opera quando circostanze particolari rendono oggettivamente scusabile il ritardo;
  • gli interessati sono pienamente informati delle conseguenze del rigetto e delle misure da adottare per far valere efficacemente il diritto;
  • i rifugiati continuano comunque a beneficiare delle condizioni più favorevoli previste dagli articoli 10 e 11 o dall’articolo 12, paragrafo 2.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara, in sintesi, che:

  1. è competente a interpretare l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 nella situazione descritta, perché il diritto nazionale ha reso tale disposizione direttamente e incondizionatamente applicabile;
  2. l’articolo 12, paragrafo 1, non osta a una normativa nazionale che respinga la domanda tardiva di ricongiungimento familiare presentata a favore del familiare di un rifugiato, purché siano rispettate le garanzie sopra indicate.

Come è indicizzato

Materiericongiungimento familiareprotezione internazionaleprotezione sussidiariacompetenza pregiudiziale della corteprocedimento amministrativo

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