Corte di giustizia, Sentenza C-461/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2018. — Brian Holohan e a. contro An Bord Pleanála. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlande). — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali ‑ Conservazione della flora e della fauna selvatiche – Progetto di costruzione stradale – Opportuna valutazione dell’impatto ambientale – Portata dell’obbligo di motivazione – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto di determinati progetti – Allegato IV, punto 3 – Articolo 5, paragrafo 3, lettera d) – Portata della nozione di “principali alternative”. — Causa C-461/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata della valutazione richiesta per progetti che incidono su siti Natura 2000 e, separatamente, il contenuto della dichiarazione di impatto ambientale prevista dalla direttiva VIA. Ha affermato che l’opportuna valutazione deve essere completa rispetto agli habitat e alle specie protetti e che l’autorità non può autorizzare un progetto senza condizioni rigorose quando alcuni aspetti sono lasciati alla fase successiva. Ha inoltre precisato che la dichiarazione di impatto ambientale deve descrivere le principali alternative e le ragioni della scelta, considerando l’impatto ambientale almeno in termini significativi.
Valutazione ambientale di un progetto stradale in area Natura 2000: portata dell’opportuna valutazione ai sensi della direttiva habitat e contenuto della dichiarazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva VIA, in particolare sulle alternative esaminate.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza: 1) se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat imponga che l’opportuna valutazione censisca tutti gli habitat e le specie per cui il sito è protetto e valuti anche gli impatti su specie non registrate per il sito e su habitat/specie esterni al sito; 2) se tale disposizione consenta di rinviare a una fase successiva taluni parametri costruttivi e, in tal caso, a quali condizioni; 3) se l’opportuna valutazione debba essere motivata in modo esplicito e dettagliato quando l’autorità respinge un parere tecnico che richiedeva informazioni ulteriori; 4) se, ai sensi della direttiva VIA, la dichiarazione di impatto ambientale debba esaminare esplicitamente l’impatto significativo del progetto su tutte le specie individuate; 5) se debbano essere descritte le principali alternative e le ragioni della scelta anche quando un’alternativa è stata scartata sin dall’inizio.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE impone che l’opportuna valutazione identifichi tutti gli habitat e le specie protetti per il sito e valuti anche gli effetti del progetto su specie o habitat non formalmente oggetto di designazione, purché l’impatto possa incidere sugli obiettivi di conservazione; l’autorità può rinviare taluni parametri esecutivi alla fase successiva solo se l’autorizzazione contiene condizioni sufficientemente rigorose da escludere pregiudizi per l’integrità del sito e deve motivare in modo esplicito e dettagliato il superamento di un parere tecnico che chiedeva ulteriori informazioni. Inoltre, la direttiva 2011/92/UE richiede che la dichiarazione di impatto ambientale consideri gli effetti significativi su tutte le specie individuate e descriva sommariamente le principali alternative, con le ragioni della scelta sotto il profilo ambientale, anche se una soluzione è stata scartata in una fase iniziale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/43/CEE
- Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, direttiva 92/43/CEE
- Articolo 7, direttiva 92/43/CEE
- Direttiva 2009/147/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2009/147/CE
- Direttiva 2011/92/UE
- Articolo 1, direttiva 2011/92/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2011/92/UE
- Articolo 3, direttiva 2011/92/UE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2011/92/UE
- Articolo 5, paragrafi 1 e 3, direttiva 2011/92/UE
- Allegato IV, punto 3, direttiva 2011/92/UE
- Direttiva 2014/52/UE
- Articolo 3, paragrafo 2, direttiva 2014/52/UE
- Articolo 191 TFUE
Valutazione ambientale di un progetto stradale in area Natura 2000
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese in una controversia relativa all’autorizzazione di un progetto di estensione stradale nei pressi e attraverso siti Natura 2000. La Corte interpreta sia l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat) sia l’articolo 5 della direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA).
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti contestavano la decisione dell’An Bord Pleanála che aveva autorizzato il progetto di estensione del raccordo periferico nord di Kilkenny. Il tracciato attraversava una ZPS e un SIC; secondo i ricorrenti, la documentazione ambientale era insufficiente sia quanto alla valutazione d’incidenza sul sito sia quanto all’esame delle alternative e all’analisi degli effetti sulle specie. Il giudice del rinvio rilevava, inoltre, che l’ispettore incaricato aveva considerato insufficienti le informazioni prodotte e aveva chiesto ulteriori dati e studi scientifici.
Normativa rilevante
Per la direttiva habitat, la Corte richiama in particolare gli articoli 2, 3, 6 e 7, nonché il legame con la direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici, poiché gli obblighi dell’articolo 6 si applicano anche alle ZPS. Per la direttiva VIA, risultano centrali gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, nonché l’allegato IV, punto 3. La Corte precisa anche che le modifiche introdotte dalla direttiva 2014/52/UE non erano applicabili ratione temporis al procedimento principale.
Portata dell’opportuna valutazione ai sensi della direttiva habitat
La Corte ricorda che l’articolo 6, paragrafo 3, impone una procedura preventiva rigorosa: l’autorizzazione può essere rilasciata solo se l’autorità competente ha acquisito la certezza che il progetto non pregiudicherà l’integrità del sito, senza ragionevoli dubbi scientifici. Per questo, l’opportuna valutazione deve essere completa, precisa e definitiva.
In tale quadro, la Corte afferma che:
- devono essere censiti tutti i tipi di habitat e tutte le specie per i quali il sito è protetto;
- devono essere esaminati anche gli impatti sulle specie presenti nel sito ma non oggetto della designazione, nonché sugli habitat e sulle specie situati fuori dai confini del sito, quando tali effetti possano compromettere gli obiettivi di conservazione;
- la valutazione deve spiegare chiaramente perché gli elementi protetti non vengono pregiudicati.
Parametri costruttivi rinviati a una fase successiva
Quanto alla possibilità di autorizzare un progetto lasciando al committente la determinazione successiva di alcuni parametri della fase di costruzione, come l’ubicazione dei cantieri o i percorsi di trasporto, la Corte ammette tale soluzione solo in via eccezionale. È necessario che l’autorizzazione contenga condizioni sufficientemente rigorose da garantire, con certezza, che tali parametri non comprometteranno l’integrità del sito. I parametri che presentano un rischio scientificamente non escluso non possono essere rimessi integralmente alla discrezionalità successiva del committente.
Motivazione quando l’autorità supera un parere tecnico contrario
La Corte affronta anche il caso in cui l’autorità competente respinga le conclusioni di un ispettore o di una perizia scientifica che raccomandi ulteriori informazioni. In questa ipotesi, l’opportuna valutazione deve contenere una motivazione esplicita e dettagliata, idonea a dimostrare perché, nonostante il parere tecnico, l’autorità ha potuto escludere ogni ragionevole dubbio scientifico sull’impatto del progetto. La motivazione serve dunque a rendere controllabile la conclusione di assenza di pregiudizio per il sito.
Contenuto della dichiarazione di impatto ambientale nella direttiva VIA
Poiché la decisione impugnata era anteriore al 16 maggio 2017, la Corte esamina la direttiva VIA nella sua versione originaria, non nella versione modificata dalla direttiva 2014/52/UE.
Quanto all’obbligo informativo del committente, la Corte precisa che l’articolo 5, paragrafi 1 e 3, e l’allegato IV non impongono una valutazione di tutti gli effetti possibili su ogni specie in termini assoluti, ma richiedono che siano descritti gli impatti significativi del progetto sull’ambiente. Nel caso concreto, ciò include tutte le specie individuate nella dichiarazione, nella misura in cui esse siano coinvolte da un impatto significativo.
Principali alternative e ragioni della scelta
Sull’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), la Corte chiarisce che il committente deve fornire una descrizione sommaria delle principali alternative esaminate, indicando le principali ragioni della scelta effettuata sotto il profilo dell’impatto ambientale. La nozione di "principali alternative" va ricostruita in funzione della loro incidenza sull’impatto ambientale del progetto, mentre il momento in cui un’alternativa è stata scartata non è decisivo.
La Corte aggiunge che non è necessario che ciascuna alternativa sia oggetto di una valutazione equivalente a quella del progetto prescelto; tuttavia, deve esserne spiegata in modo sufficiente la ragione del rigetto o della preferenza, almeno con riferimento all’impatto ambientale. L’obbligo vale anche per alternative proposte dall’autorità competente o da soggetti interessati.
Dispositivo
La Corte ha quindi risposto che:
- l’opportuna valutazione ai sensi della direttiva habitat deve coprire tutti gli habitat e le specie protetti del sito e, quando rilevanti per gli obiettivi di conservazione, anche elementi esterni al sito o non formalmente registrati;
- l’autorizzazione può rinviare taluni aspetti costruttivi solo se ciò non mette in dubbio l’integrità del sito e se l’atto autorizzativo contiene condizioni rigorose;
- la valutazione deve essere motivata in modo esplicito e dettagliato quando si discosta da un parere scientifico che chiedeva ulteriori informazioni;
- la direttiva VIA impone di esaminare l’impatto significativo su tutte le specie individuate e di descrivere le principali alternative con le ragioni ambientali della scelta;
- il rigetto precoce di un’alternativa non esonera dall’obbligo di descriverla come alternativa principale, se tale qualificazione dipende dalla sua incidenza sull’impatto ambientale.
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