Corte di giustizia, Sentenza C-432/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2018. — Dermod Patrick O'Brien contro Ministry of Justice. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Lavoratori a tempo parziale – Pensione di vecchiaia – Determinazione del quantum della pensione – Rilevanza degli anni di servizio compiuti anteriormente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 97/81/CE – Applicazione immediata agli effetti futuri di una fattispecie sorta all’epoca della legge previgente. — Causa C-432/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affrontato il problema del calcolo della pensione di vecchiaia spettante a un ex giudice britannico a tempo parziale. Ha stabilito che, quando il diritto alla pensione si forma attraverso un’anzianità che comprende periodi anteriori e successivi alla trasposizione della direttiva 97/81/CE, i periodi precedenti devono essere conteggiati. La pronuncia chiarisce che non si tratta di una retroattività vietata, ma dell’applicazione immediata della direttiva agli effetti futuri di una situazione giuridica sorta sotto la vecchia disciplina.
Rinvio pregiudiziale sulla computabilità degli anni di servizio maturati prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 97/81/CE nel calcolo della pensione di vecchiaia di un lavoratore a tempo parziale.
La questione giuridica
Se la direttiva 97/81/CE, e in particolare la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, imponga di prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia di un lavoratore a tempo parziale, anche i periodi di anzianità maturati prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva, quando tali periodi siano computati per un lavoratore a tempo pieno comparabile.
Principio di diritto
La direttiva 97/81/CE osta a che, in una situazione in cui la pensione di vecchiaia sia determinata tenendo conto dell’intera anzianità di servizio del lavoratore e la maturazione del diritto si estenda in parte prima e in parte dopo la scadenza del termine di trasposizione, si escludano dal calcolo i periodi di servizio anteriori a tale data per il solo fatto che siano precedenti la trasposizione: tali periodi devono essere considerati anche per il lavoratore a tempo parziale, se sono rilevanti per il lavoratore a tempo pieno comparabile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 97/81/CE
- Direttiva 98/23/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale, clausola 4
Computo degli anni di servizio pre-trasposizione nella pensione di vecchiaia del lavoratore a tempo parziale
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Supreme Court of the United Kingdom in una controversia tra il sig. Dermod Patrick O’Brien e il Ministry of Justice sul calcolo della pensione di vecchiaia spettante a un magistrato che aveva prestato servizio a tempo parziale. Il nodo centrale era stabilire se, ai fini della pensione, dovessero essere presi in considerazione anche i periodi di anzianità maturati prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 97/81/CE.
Fatti e procedimento principale
Il sig. O’Brien, nominato recorder e retribuito a vacazione giornaliera, aveva prestato servizio dal 1978 al 2005. Dopo il suo collocamento a riposo, chiese una pensione di vecchiaia calcolata sulla stessa base prevista per i giudici a tempo pieno, con adeguamento pro rata temporis. Le autorità nazionali rifiutarono inizialmente la richiesta; la controversia giunse fino alla Supreme Court, che aveva già ottenuto dalla Corte di giustizia, in una precedente causa (O’Brien, C‑393/10), il riconoscimento del principio di parità di trattamento tra giudici a tempo pieno e giudici a tempo parziale, salvo giustificazione oggettiva.
Quadro normativo rilevante
La direttiva 97/81/CE, come modificata dalla direttiva 98/23/CE, attua l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale. La clausola 4 dell’accordo quadro sancisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno comparabili, salvo ragioni oggettive, e richiama, se del caso, il principio del pro rata temporis.
Nel diritto del Regno Unito, le pensioni dei magistrati erano disciplinate dal Judicial Pensions Act 1981 e dal Judicial Pensions and Retirement Act 1993, con sistemi di tipo “ultimo stipendio”, in cui la pensione dipende dallo stipendio finale e dagli anni di servizio rilevanti. I giudici a tempo parziale retribuiti a giornate, come i recorders, non erano originariamente inclusi tra i beneficiari del regime pensionistico.
Questione interpretativa sottoposta alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se la direttiva 97/81/CE imponga di includere nel calcolo della pensione anche gli anni di servizio anteriori alla scadenza del termine di trasposizione, quando tali anni contano per il giudice a tempo pieno comparabile. La questione implicava anche il tema della possibile applicazione retroattiva della direttiva e il richiamo alla giurisprudenza sulle pensioni come retribuzione differita, in particolare Barber e Ten Oever.
Ragionamento della Corte
La Corte ha anzitutto ricordato il principio secondo cui le norme nuove si applicano in linea di massima dalla loro entrata in vigore, ma non incidono sulle situazioni definitivamente sorte prima di tale momento; esse si applicano però immediatamente agli effetti futuri di situazioni nate sotto la disciplina precedente, salvo diversa previsione.
Ha poi osservato che né la direttiva 97/81 né l’accordo quadro contengono deroghe a tale principio. Nel caso di specie, la pensione di vecchiaia del ricorrente non era una situazione definitivamente acquisita prima della trasposizione: il diritto si formava progressivamente attraverso l’anzianità di servizio e diventava concretamente esigibile solo al momento del collocamento a riposo.
La Corte ha distinto la controversia dalle sentenze invocate dal governo britannico in tema di effetti nel tempo delle sentenze, precisando che qui non si trattava di limitare ex post gli effetti di una precedente pronuncia della Corte, ma di stabilire l’ambito applicativo della direttiva rispetto a una situazione ancora pendente al momento della trasposizione. Ha quindi ritenuto irrilevante l’argomento secondo cui i diritti pensionistici sarebbero stati “maturati” anno per anno e quindi definitivamente acquisiti prima della trasposizione.
Per la Corte, quando la maturazione dei diritti alla pensione abbraccia sia periodi anteriori sia periodi successivi al termine di trasposizione, la determinazione di tali diritti è disciplinata dalla direttiva anche per la parte antecedente. Tale conclusione vale in particolare per una fattispecie come quella del procedimento principale, ma non implica automaticamente la revisione di pensioni già liquidate a soggetti cessati prima della trasposizione.
Decisione e principio affermato
La Corte ha risposto che la direttiva 97/81/CE dev’essere interpretata nel senso che i periodi di anzianità precedenti la scadenza del termine di trasposizione rilevano ai fini della determinazione dei diritti alla pensione di vecchiaia, in una situazione come quella del procedimento principale.
Rilievo pratico per la professione
La pronuncia conferma che, in materia di trattamento dei lavoratori a tempo parziale, il divieto di discriminazione può incidere anche sul calcolo di prestazioni pensionistiche maturate in un arco temporale che attraversa la data di trasposizione della direttiva. Per i professionisti, il punto decisivo è verificare se la prestazione pensionistica sia ancora in fase di determinazione alla data rilevante: in tal caso, la disciplina UE si applica agli effetti futuri anche se parte dell’anzianità risale a periodi precedenti.
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