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Sentenza

Sentenza n. 1521/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 179/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202302727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva accolto il ricorso contro il cambio definitivo di incarico da Comandante della V 1696 a 1° Sottordine di coperta del Guardacoste G. 122 La Spina

Esito

RIGETTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato il cambio definitivo di incarico, gli atti presupposti e le determinazioni relative agli imbarchi e sbarchi, deducendo un ingiustificato demansionamento, la violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 199/1995 e della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 218000/310 del 6 luglio 2005, nonché sviamento e difetto di motivazione. Contestava inoltre che un controinteressato fosse privo dei requisiti professionali necessari per l'incarico assegnatogli. Il TAR aveva accolto il motivo relativo all'illegittima assegnazione del Luogotenente a una posizione di 1° sottordine su un'unità navale comandata da altro Luogotenente, non appartenente al ruolo degli ufficiali. L'Amministrazione ha appellato sostenendo che il cambio fosse una legittima rotazione organizzativa, finalizzata alla crescita professionale del personale, e che il comando dell'unità fosse stato affidato a un Luogotenente con qualifica di «cariche speciali», avente rango preminente. Ha inoltre dedotto che l'incarico di 1° sottordine, su un guardacoste di maggiore rilevanza rispetto alla precedente vedetta, non integrasse demansionamento. Il militare ha resistito e proposto appello incidentale contro i capi della sentenza che avevano escluso l'automatica necessità di attribuirgli incarichi apicali di comando.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l'appello principale e ha confermato la decisione sostanziale del TAR. L'appello dell'Amministrazione è stato giudicato aspecifico e non idoneo a superare la ratio decidendi della sentenza di primo grado. L'art. 34 del d.lgs. n. 199/1995, nel testo applicabile, prevede che gli appartenenti al ruolo ispettori siano di norma preposti al comando di unità operative e che i Luogotenenti siano principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilità e impegno operativo. La circolare del 2005 consente l'impiego del maresciallo aiutante «Luogotenente» come 1° sottordine di unità navali del tipo guardacoste rette da ufficiale. Poiché il guardacoste assegnato al militare era invece comandato da altro Luogotenente, e non da un ufficiale, l'assegnazione in sottordine risultava al di fuori dei casi previsti dalla legge e dalla circolare. Il riferimento dell'Amministrazione alla qualifica di «cariche speciali» non è stato ritenuto decisivo: le disposizioni richiamate si riferiscono ai Luogotenenti in generale e non soltanto a quelli muniti di tale qualifica; inoltre, non risultava adottata una determinazione del Comandante generale volta a limitare la disciplina della circolare ai soli Luogotenenti «cariche speciali». Il Collegio ha aggiunto un autonomo rilievo sul difetto di motivazione. Sebbene gli ordini di trasferimento d'autorità dei militari non richiedano normalmente una motivazione particolare, nel caso concreto l'assegnazione in sottordine costituiva un'eccezione alla regola dell'impiego del Luogotenente in incarichi di comando e di massima responsabilità e privava il militare di un ruolo di comando esercitato da molti anni; occorreva quindi una motivazione idonea a giustificare la scelta, del tutto mancante. L'appello incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta assenza di interesse, in ragione dell'accoglimento delle censure già poste a fondamento della decisione. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità e novità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 34 d.lgs. 199/1995

    Agli appartenenti al ruolo "ispettori" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza; il personale è di norma preposto al comando di unità operative, di reparti territoriali o di addestramento e di mezzi tecnici. I luogotenenti sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo. Il luogotenente «cariche speciali» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica.

    La disposizione rende il comando l'impiego ordinario del personale ispettore e, con intensità crescente, dei marescialli aiutanti e dei Luogotenenti. L'assegnazione di un Luogotenente in sottordine è possibile solo nei limiti previsti dalla legge e dalla disciplina organizzativa applicabile; la qualifica di «cariche speciali» non restringe automaticamente le previsioni della circolare riferite ai Luogotenenti.

  • circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 218000/310 del 6 luglio 2005, aggiornata al 13 settembre 2022

    I marescialli aiutanti “luogotenenti”, quali figure apicali tra gli ispettori, sono destinati all'assolvimento degli incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo del ruolo; possono essere destinati ad incarichi di 1° sottordine delle unità navali del tipo “guardacoste” rette da ufficiale.

    L'incarico di 1° sottordine su un'unità guardacoste è previsto per i Luogotenenti quando l'unità sia retta da un ufficiale. La disposizione non legittima l'assegnazione a tale ruolo su un'unità comandata da altro Luogotenente.

  • art. 34, comma 2, lett. d), d.lgs. 199/1995

    Di norma è preposto al comando di unità operative, di reparti territoriali o di addestramento e di mezzi tecnici.

    La regola ordinaria dell'impiego nel ruolo ispettori è il comando; l'assegnazione a un incarico diverso costituisce un'eccezione da giustificare quando incide sulla posizione professionale di un Luogotenente.

  • art. 34, comma 3, d.lgs. 199/1995

    Ai marescialli aiutanti ... sono di norma attribuite mansioni che implicano ... maggiori livelli di responsabilità ... nonché incarichi di comando ed operativi di più elevato impegno.

    La disposizione rafforza, per i marescialli aiutanti, la regola dell'attribuzione di incarichi di comando e di maggiore responsabilità.

  • art. 34, comma 4, d.lgs. 199/1995

    I luogotenenti sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3.

    L'impiego del Luogotenente in posizione di sottordine, anziché di comando, pur non essendo in assoluto escluso, richiede il rispetto dei limiti normativi e una motivazione adeguata quando costituisce deroga alla regola ordinaria.

  • art. 34, comma 5, d.lgs. 199/1995

    I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «cariche speciali» ... e sono principalmente impiegati in incarichi di più qualificato rango ... in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente.

    La qualifica di «cariche speciali» disciplina gli incarichi di più qualificato rango, ma non consente di interpretare automaticamente come riferite ai soli Luogotenenti con tale qualifica le disposizioni della circolare che utilizzano la formula generale «marescialli aiutanti luogotenenti».

  • art. 34, comma 5-ter, d.lgs. 199/1995

    Il luogotenente «cariche speciali» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica.

    La prevalenza gerarchica del Luogotenente «cariche speciali» non risolve la distinta questione della legittimità dell'assegnazione del parigrado a un incarico di 1° sottordine su un'unità non comandata da un ufficiale.

Massime di principio

  • Quando la legge qualifica come ordinario l'impiego di una determinata categoria di personale in funzioni di comando e consente l'impiego in sottordine solo in casi specifici, l'Amministrazione non può estendere tali casi oltre il loro tenore letterale.
  • La previsione secondo cui un Luogotenente può essere destinato a svolgere il ruolo di 1° sottordine su un'unità navale guardacoste retta da un ufficiale non legittima la medesima assegnazione quando l'unità sia comandata da altro Luogotenente non appartenente al ruolo degli ufficiali.
  • La qualifica di «cariche speciali», attribuita ai Luogotenenti in presenza dei relativi presupposti, determina una preminenza gerarchica sul Luogotenente privo della qualifica, ma non consente, in assenza di una specifica determinazione normativa o organizzativa, di limitare ai soli titolari di tale qualifica le disposizioni che si riferiscono genericamente ai Luogotenenti.
  • Sebbene gli ordini di trasferimento o impiego del personale militare non richiedano normalmente una motivazione particolare, è necessaria una motivazione specifica quando l'Amministrazione assegna un Luogotenente a un incarico di sottordine in deroga alla regola ordinaria dell'impiego in funzioni di comando e di massima responsabilità, soprattutto se l'assegnazione comporta la perdita di un ruolo di comando esercitato da lungo tempo.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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