Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36245/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo privo di specificità e di reale correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile e aveva regolato il trattamento sanzionatorio. Dall'ordinanza emerge però che il motivo era formulato in modo assolutamente generico: non indicava quali fossero i specifici vizi di motivazione della decisione impugnata, non individuava puntualmente i capi o i punti della sentenza contestati e non spiegava perché la motivazione della Corte territoriale sarebbe stata illogica o manifestamente viziata. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto che il ricorso non si confrontasse davvero con la motivazione d'appello.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su censure assolutamente generiche, che non si confrontino in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorrente deve indicare specificamente i punti della decisione oggetto di doglianza e spiegare le ragioni del preteso vizio motivazionale; la mera affermazione apodittica dell'erroneità della sentenza non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende discende ex lege, con quantificazione rimessa al prudente apprezzamento della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.