Cassazione Penale, Ordinanza n. 36245/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo privo di specificità e di reale correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile e aveva regolato il trattamento sanzionatorio. Dall'ordinanza emerge però che il motivo era formulato in modo assolutamente generico: non indicava quali fossero i specifici vizi di motivazione della decisione impugnata, non individuava puntualmente i capi o i punti della sentenza contestati e non spiegava perché la motivazione della Corte territoriale sarebbe stata illogica o manifestamente viziata. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto che il ricorso non si confrontasse davvero con la motivazione d'appello.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su censure assolutamente generiche, che non si confrontino in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorrente deve indicare specificamente i punti della decisione oggetto di doglianza e spiegare le ragioni del preteso vizio motivazionale; la mera affermazione apodittica dell'erroneità della sentenza non è sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende discende ex lege, con quantificazione rimessa al prudente apprezzamento della Corte.
Come è indicizzato
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