Cassazione Penale, Sentenza n. 51487/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza dell'11/01/2023 della Corte d'appello di Lecce che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione in relazione al reato ascrittogli (art. 481 c.p.) e aveva confermato le statuizioni civili. Successivamente sono state trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale per l'inammissibilità del ricorso, la revoca della costituzione di parte civile da parte di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. limitata alla posizione di Grasso e un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto e autenticato da Grasso in data 20/11/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha inoltre revocato le statuizioni civili limitatamente alla posizione di Grasso in conseguenza della revoca della costituzione di parte civile. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 481 cod. pen.
Norma indicata come riferimento per il reato ascrittogli; la Corte d'appello aveva dichiarato la non procedibilità per prescrizione con riferimento a tale norma/reato
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione degli atti al procedimento di cassazione (usata per trasmettere le conclusioni del Procuratore Generale e la dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile)
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia: la rinuncia autenticata del ricorrente ha determinato l'inammissibilità del gravame
art. 616, cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche della pronuncia (condanna alle spese processuali e facoltà di irrogare il versamento alla Cassa delle Ammende): la Corte ha disposto il pagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La rinuncia autenticata del ricorrente in cassazione rende il ricorso inammissibile (art. 591 c.p.p.), con effetti immediati sul procedimento di cassazione.
- La revoca della costituzione di parte civile comporta la revoca delle statuizioni civili pronunciate nei confronti del soggetto che si è revocato, se la revoca è efficace e ricomprende la procura conferita.
- La dichiarazione di prescrizione del reato in sede di appello determina la non procedibilità sul profilo penale, ma le questioni civili possono essere influenzate dalla permanenza o dalla revoca della costituzione di parte civile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per rinuncia sopravvenuta, il ricorrente può essere condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende secondo i criteri di equità (art. 616 c.p.p.).
- Quando vi sono più imputati o più parti civili occorre verificare sempre il contenuto e l'ambito della procura o della revoca (possono essere limitate a un solo imputato e non estendersi automaticamente agli altri).
- Prima di rinunciare a un ricorso è necessario valutare l'effetto che la rinuncia avrà sulle statuizioni civili e sulle posizioni degli altri imputati, nonché la necessità di autenticazione formale dell'atto per produrre effetto.
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