Cassazione Penale, Sentenza n. 12005/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva confermato l'aggravamento della misura cautelare disposto dal G.i.p. di Asti per ripetute violazioni degli arresti domiciliari. La difesa sosteneva che le segnalazioni (alert) generate dal braccialetto elettronico potevano essere "falsi positivi" a causa di malfunzionamenti del sistema di telesegnalazione e che pertanto non fosse possibile attribuire con certezza le presunte uscite dall'area di inclusione dell'obbligo domiciliare all'imputato; in conclusione, secondo la difesa solo una constatazione diretta delle forze dell'ordine avrebbe potuto costituire prova di evasione o giustificare l'aggravamento della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, benché il ricorso invocasse una violazione di legge, in realtà proponesse una mera critica motivazionale (lett. e dell'art.606 c.p.p.) e non una valida questione di diritto. Il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente: l'informativa dei Carabinieri indicava che il personale tecnico che aveva perimetrato l'area aveva accertato il regolare funzionamento del dispositivo e le attestazioni dell'installatore collegavano la dizione "partito durante il periodo di inclusione del coprifuoco" a una reale uscita dal perimetro, corrispondente alla violazione. La tesi difensiva è stata considerata indimostrata e meramente ipotetica; l'alert è stato ritenuto valido come accertamento della violazione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.). È stata inoltre disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
lett. b (e nel testo si richiama anche la lettera e) riferita alla tipologia di motivi di ricorso
Il tribunale osserva che, sebbene il ricorrente impugni per violazione di legge (lett. b), in realtà propone una critica motivazionale che andrebbe inquadrata ai sensi della lett. e; il sindacato di legittimità sulla motivazione è però limitato e, qui, la motivazione del provvedimento impugnato è ritenuta adeguata
art. 385 c.p.p.
Norma richiamata in relazione al procedimento cautelare; dal provvedimento non emerge alcuna violazione della disciplina applicabile alla misura cautelare o alla sua modificazione/aggravamento
art. 273 c.p.p.
Citata quale riferimento procedurale collegato alle misure cautelari; la decisione non ha ritenuto violati i principi/processi previsti da tale norma
art. 275-bis c.p.p.
Richiamata tra le norme pertinenti alle misure cautelari personali; non è emersa una applicazione erronea della norma nel caso concreto
art. 276, comma 1-ter c.p.p.
Citata in relazione alle misure cautelari e al sindacato del riesame; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del tribunale del riesame
art. 284 c.p.p.
Richiamata quale riferimento procedurale sui provvedimenti cautelari; non è stata ravvisata violazione nel procedimento impugnato
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94 disp. att. c.p.p.
Prevede l'inserimento nella cartella personale del detenuto della copia del provvedimento autorizzato/ordinato; il provvedimento impone la trasmissione al direttore dell'istituto per l'adempimento
Massime di principio
- Le segnalazioni (alert) generate da dispositivi di elettronica di controllo possono costituire elemento di accertamento della violazione della misura cautelare, specie se corroborate da attestazioni tecniche sul corretto funzionamento del sistema
- L'ipotesi difensiva di un malfunzionamento del dispositivo deve essere supportata da elementi probatori concreti (perizie, rapporti tecnici, anomalie documentate); una mera supposizione non basta a precludere l'uso dell'alert come prova
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato: è verificata l'esistenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti; se questi requisiti sono rispettati il ricorso tende a essere ritenuto infondato
- Non è necessario, in ogni caso, che vi sia la constatazione immediata delle forze dell'ordine per considerare valida una segnalazione elettronica: l'alert può essere di per sé valutato come accertamento, quando sostenuto da documentazione tecnica
- Chi intende impugnare un aggravamento di misura basato su segnalazioni elettroniche dovrebbe tempestivamente acquisire e proporre consulenze tecniche e documentazione che dimostrino malfunzionamenti o errori del sistema, per evitare l'esito di inammissibilità per manifesta infondatezza
- L'inammissibilità manifestamente infondata può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. ammende) a carico del ricorrente
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