Cassazione Penale, Sentenza n. 3948/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte di appello di Messina, delle condanne inflitte in rito abbreviato per il reato di turbata libertà degli incanti (artt. 110 e 353 c.p.). Secondo l'imputazione, Panteoro, con il concorso dei coniugi Caminiti-Salerno, avrebbe partecipato a una gara esecutiva per conto dei debitori fornendo la cauzione (assegno circolare) e facendo rialzi tali da aggiudicarsi l'immobile per poi non versare il prezzo, così ostacolando o dilazionando la vendita; i ricorrenti deducevano inesistenza del dolo e dell'accordo illecito, carenza probatoria (anche rispetto alla provenienza delle somme), illegittimità della qualificazione come turbativa in presenza dell'esercizio di una facoltà legale, omissione di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi all'affermazione di responsabilità penale: ha valutato che, pur trattandosi di condotte astrattamente riconducibili all'art. 353 c.p., non risultava sufficiente prova dell'intento fraudolento di Panteoro né di un accordo illecito tra lui e i coniugi Caminiti-Salerno. Gli indizi esaminati (uso di assegno circolare emesso presso banca diversa, rialzi, mancato versamento del prezzo, telefonate) sono stati ritenuti elementi di sospetto ma non dotati della gravità, precisione e concordanza richieste per la condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 110
Richiamato in combinato disposto con l'art. 353 c.p. per la partecipazione in concorso; indica la regola di imputazione per il concorso di persone nel reato.
Codice Penale, art. 353
Norma che sanziona la turbata libertà degli incanti; la Corte specifica che il reato si realizza non solo con l'impedimento o l'allontanamento degli offerenti ma anche con il mero turbamento dell'ordinario svolgimento della gara, purché la condotta sia idonea a ledere l'interesse pubblico alla libera concorrenza e alla maggiorazione delle offerte. Tuttavia, per la condanna è necessario provare il dolo specifico e, se la fattispecie è basata su indizi, questi devono avere gravità, precisione e concordanza tali da superare il giudizio oltre ogni ragionevole dubbio.
Codice Penale, art. 131-bis
Norma sulla particolare tenuità del fatto invocata in appello; la Corte di merito aveva rifiutato la sua applicazione ritenendo la condotta insidiosa, ma la Cassazione ha ritenuto superfluo approfondire tale profilo dopo aver annullato per insufficienza probatoria.
Decreto-Legge n. 137/2020, art. 23 comma 8, convertito con Legge n. 176/2020
Richiamato quale norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; non incide sul merito ma sul rito adottato per la trattazione.
Massime di principio
- La partecipazione a una gara e il successivo mancato versamento del prezzo non costituiscono automaticamente prova di turbativa: occorre dimostrare il dolo specifico e, se la prova è indiziaria, che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- Per integrare il reato di turbata libertà degli incanti è necessario non solo un comportamento idoneo a turbare la gara, ma anche la prova di un accordo illecito e di un contributo causale concreto da parte di eventuali soggetti esterni (es. debitori esecutati). Elementi come assegni emessi su altra banca o conversazioni telefoniche sono indizi utili ma, da soli, possono non essere sufficienti.
- Il principio di presunzione di innocenza esige che il giudice valuti gli indizi con il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; se tale soglia non è raggiunta la condanna va annullata anche senza rinvio.
- In casi simili la difesa può efficacemente contestare la provenienza dei fondi, l'inesistenza di patti preventivi e la legittimità dell'esercizio di diritti processuali (es. partecipare a gara, versare cauzione), ponendo in rilievo l'assenza di prove directae o di elementi indiziari concordanti.
- Se la questione rilevante è solo la valutazione della gravità della condotta ai fini della particolare tenuità o delle attenuanti, tale profilo può diventare assorbente o irrilevante se la Corte di legittimità annulla per carenza di prova sull'elemento costitutivo del reato.
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