Cassazione Civile, Ordinanza n. 15755/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da una polizza assicurativa vita di tipo "index linked" stipulata nel 2007 tra un investitore e la società emittente, con intervento della banca collocatrice. L'assicurato aveva inizialmente chiesto la nullità del contratto per asserita contrarietà a norme imperative in materia di intermediazione bancaria, finanziaria e assicurativa, e in subordine la risoluzione per grave inadempimento con restituzione dell'importo investito. I giudici di merito hanno respinto la nullità ma accolto la domanda subordinata, dichiarando risolto il contratto per inadempimento della società emittente e condannandola alla restituzione di una somma inferiore all'investimento originario, oltre interessi. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) ha dedotto che la risoluzione e gli obblighi restitutori non potevano essere posti a suo carico, perché gli obblighi informativi graverebbero sulla banca intermediaria e, comunque, la risoluzione avrebbe potuto riguardare solo il rapporto tra investitore e intermediario, non il contratto con la terza società emittente; 2) ha censurato l'inammissibilità in appello del motivo relativo all'applicabilità del TUF, sostenendo che la censura fosse specifica e tempestiva, poiché la disciplina TUF sulle polizze index linked sarebbe entrata in vigore solo dal 1° luglio 2007; 3) ha denunciato omessa pronuncia sulla disciplina applicabile ai prodotti assicurativo-finanziari collocati prima di tale data. La Corte di cassazione ha però rilevato, anzitutto, un vizio autonomamente dirimente: il ricorso era stato proposto da un soggetto qualificatosi procuratore speciale della società sulla base di una procura notarile non depositata né reperibile nel fascicolo, con conseguente impossibilità di verificare la valida rappresentanza processuale della società e quindi inammissibilità dell'impugnazione. Ha inoltre ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva pronunciato una risoluzione del contratto con effetti restitutori e non una responsabilità risarcitoria da violazione di obblighi informativi; il secondo perché l'appello era stato dichiarato inammissibile non per difetto di specificità, ma perché non investiva tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado; il terzo perché non vi era omessa pronuncia, essendo la mancata decisione una conseguenza del fatto che l'appellante non aveva censurato entrambe le rationes della decisione di primo grado. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società emittente. Ha condannato la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità agli eredi dell'assicurato e alla banca controricorrente, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sia su un vizio preliminare di rappresentanza processuale della ricorrente, per mancato deposito della procura notarile su cui si fondava il potere del procuratore speciale, sia sull'inammissibilità intrinseca dei tre motivi, ritenuti non pertinenti o comunque non idonei a scalfire le rationes decidendi della sentenza d'appello.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
La procura speciale per il ricorso per cassazione della società deve essere verificabile nel suo titolo; se il potere rappresentativo deriva da una procura notarile non depositata né rinvenibile nel fascicolo, non è possibile controllare la legittimazione del delegante e il ricorso è inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
art. 702-ter c.p.c.
La decisione di merito confermata in appello proveniva da un'ordinanza resa nel procedimento sommario di cognizione.
art. 21 TUF
Richiamato come norma relativa agli obblighi dell'intermediario, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla risoluzione disposta nei confronti della società emittente.
art. 23 TUF
Richiamato nel contesto degli obblighi informativi e della disciplina dell'intermediazione finanziaria; la censura non ha colpito la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 25-bis TUF
La Corte ha ricordato che la disciplina sulle polizze finanziarie assicurative va letta anche alla luce della normativa transitoria e temporale di introduzione della previsione sulle polizze index linked e unit linked.
art. 29 Regolamento Consob n. 11522/98
Norma evocata dalla ricorrente in tema di obblighi informativi dell'intermediario; non decisiva per l'esito del ricorso.
art. 30 Regolamento Consob n. 11522/1998
Richiamato dalla Corte nel quadro dell'applicabilità temporale della disciplina ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione a partire dal 1° luglio 2007.
art. 1218 c.c.
Richiamato nella domanda subordinata di risoluzione per inadempimento.
art. 1453 c.c.
Richiamato nella domanda subordinata quale base della risoluzione del contratto per inadempimento.
art. 1455 c.c.
Richiamato nella domanda subordinata per la rilevanza dell'inadempimento non di scarsa importanza.
art. 1458 c.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione agli effetti restitutori della risoluzione.
art. 1706 c.c.
Citato nel richiamo alla giurisprudenza sulle operazioni compiute dall'intermediario in nome proprio ma nell'interesse del mandante; la Corte osserva che la questione non incideva sulla ratio della decisione impugnata.
art. 1710 c.c.
Richiamato nella domanda subordinata come norma sul mandato e sulla diligenza nell'esecuzione.
art. 1882 c.c.
Richiamato per distinguere le assicurazioni vita tradizionali dalle polizze vita a contenuto finanziario.
art. 2697 c.c.
Evocato solo indirettamente nella logica del ricorso, ma non oggetto di specifica decisione.
art. 342 c.p.c.
La Corte ha escluso che la declaratoria di inammissibilità dell'appello dipendesse dal difetto di specificità dedotto dalla ricorrente, poiché la decisione di merito si fondava sulla mancata censura di tutte le rationes decidendi.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la mancata decisione derivava dalla difesa incompleta in appello.
art. 11 disp. prel. c.c.
Richiamato in relazione alla disciplina intertemporale e alla non retroattività della legge.
art. 10 disp. prel. c.c.
Richiamato dalla Corte quale regola generale sulla decorrenza dell'efficacia delle leggi, applicata alla disciplina introdotta nel 2007.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione proposto da una società, la legittimazione processuale del soggetto che sottoscrive la procura speciale deve risultare verificabile dagli atti; se il titolo del potere rappresentativo non è depositato né rinvenibile nel fascicolo, il ricorso è inammissibile.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma deduce una questione diversa o solo apparentemente affine.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, l'impugnazione deve censurare tutte le rationes; la mancata contestazione di una sola di esse rende inammissibile il motivo o l'appello che non le investa tutte.
- Le polizze vita a contenuto finanziario, come le index linked e unit linked, possono essere qualificate come strumenti finanziari in ragione della prevalenza della componente di investimento rispetto alla funzione demografico-previdenziale tipica dell'assicurazione tradizionale.
- La disciplina del TUF e della regolamentazione Consob in materia di prodotti finanziari assicurativi va applicata anche alla luce delle disposizioni transitorie e della decorrenza temporale espressamente prevista dal legislatore; fuori da tale disciplina speciale opera la regola generale sulla vigenza della legge nel tempo.
- La mancata pronuncia del giudice di appello non integra omessa decisione se dipende dal fatto che l'appellante non ha validamente devoluto tutte le questioni poste a fondamento della decisione di primo grado.
- In presenza di risoluzione del contratto, la pretesa restitutoria segue la logica degli effetti restitutori della risoluzione e non coincide con una generica azione risarcitoria per violazione degli obblighi informativi.
- rami
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