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Sentenza

Sentenza n. 660/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento adottato dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cerchio Reg. generale protocollo n. 2602/2026 del 22.04.2026 protocollo in uscita n. 2603/2026 del 22.04.2026 notificato in pari data con il quale è stata rigettata la richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente con nota del 21.04.2026 acquisita al protocollo n. 2599/2026 del 22.04.2026.

Giustizia amministrativa202600213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso ai dati tecnici UAV utilizzati nella perizia posta a fondamento dell'accertamento di abuso edilizio e della successiva ordinanza di demolizione/rimozione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario di ordinanza edilizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto di accedere ai rilievi topografici integrali, alla nuvola di punti, alle immagini e alle analisi altimetriche prodotte con tecnologia UAV nel procedimento comunale n. 400/2026, avviato per verificare opere asseritamente difformi dal permesso di costruire n. 10 del 18 aprile 2011. Il Comune aveva negato l'accesso sostenendo che l'unico documento amministrativamente rilevante fosse la perizia già trasmessa, che i dati richiesti non fossero documenti autonomi esistenti e che non risultassero ulteriori atti dovuti. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 22 l. 241/1990, travisamento dei fatti e sviamento, violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., difetto di motivazione e violazione dell'obbligo di ostensione degli atti endoprocedimentali. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per genericità della richiesta e, nel merito, ha sostenuto che i dati grezzi fossero meri appunti tecnici, che il drone fosse stato usato solo per fotografie e ispezioni e che gli atti già ostesi fossero sufficienti. Durante il giudizio è stata inoltre adottata un'ordinanza di demolizione/rimozione, fondata esclusivamente sulla perizia tecnica definitiva.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità: la richiesta era specifica, circoscritta a un'attività istruttoria determinata e ancorata a un procedimento identificato, dunque non costituiva controllo generalizzato. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che i dati digitali generati e utilizzati nell'attività istruttoria, compresi i dati archiviati o organizzati tramite software, rientrino nella nozione ampia di documento amministrativo. La perizia comunale attestava un rilievo topografico mediante drone e un'analisi altimetrica di dettaglio; tali attività presuppongono dati digitali che costituiscono il substrato conoscitivo dell'accertamento. Il nesso con la difesa era concreto e attuale, soprattutto dopo l'ordinanza demolitoria basata sulla perizia: la conoscenza dei soli risultati finali non consente di verificare la metodologia e la correttezza delle misurazioni. Il giudice non deve valutare l'effettiva decisività dei documenti nell'eventuale giudizio di merito, ma la loro utilità difensiva secondo un giudizio prognostico ex ante. Ha inoltre rilevato la contraddizione tra le dichiarazioni tecniche contenute nella perizia ufficiale e la tesi difensiva comunale dell'uso esclusivamente fotografico del drone, dando prevalenza a quanto attestato nell'atto ufficiale. L'estrazione di dati già presenti in archivi o sistemi informatici è una modalità di ostensione e non comporta formazione di nuovi documenti o rielaborazione creativa. Il Comune è stato quindi obbligato a consentire visione ed estrazione di copia dei rilievi topografici integrali, della nuvola di punti, delle immagini e delle analisi altimetriche entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Spese a carico del Comune, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    La definizione di documento amministrativo contenuta nell'art. 22, comma 1, lett. d), della L. n. 241/1990 ha portata ampia e onnicomprensiva ricomprendendo «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse».

    La nozione comprende anche dati digitali e risultati di elaborazioni informatiche utilizzati nell'attività procedimentale; la modalità di archiviazione non ne limita l'accessibilità.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    Non si verte, dunque, in un'ipotesi di controllo generalizzato sull'operato dell'ente, precluso dall'art. 24, comma 3, L. n. 241/1990, bensì in una richiesta mirata, ancorata a precisi riferimenti procedimentali.

    La richiesta di accesso non è un controllo generalizzato quando individua dati specifici e li collega a una determinata attività istruttoria e a un procedimento definito.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Il parametro della necessità ai fini difensivi va accertato sulla base di un giudizio prognostico ex ante, valutando se i documenti richiesti rappresentino mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, senza sindacare l'effettiva utilità rispetto alla tutela del bene della vita o il modo in cui l'istante intenda utilizzare la documentazione.

    Per l'accesso difensivo è sufficiente che i documenti appaiano ex ante utili alla tutela dell'interesse giuridico; non spetta all'amministrazione o al giudice dell'accesso anticipare il giudizio sulla loro ammissibilità o decisività nel merito.

Massime di principio

  • Rientrano nella nozione di documento amministrativo anche i dati digitali e i risultati di elaborazioni informatiche acquisiti, archiviati o utilizzati dall'amministrazione nell'ambito dell'attività procedimentale; il formato digitale o l'organizzazione mediante software non ne escludono l'accessibilità.
  • Quando un provvedimento sfavorevole si fonda su una perizia tecnica basata su rilievi digitali, l'accesso difensivo può comprendere i dati sorgente necessari a verificare la metodologia e l'attendibilità delle misurazioni: la sola ostensione dei risultati finali può non garantire un'effettiva possibilità di difesa.
  • La necessità richiesta per l'accesso difensivo va valutata ex ante, verificando se i documenti siano un mezzo utile per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante; non compete al giudice dell'accesso stabilire se saranno ammissibili, influenti o decisivi nel successivo giudizio di merito.
  • Una richiesta di accesso non è generica o esplorativa se identifica in modo sufficientemente preciso i documenti o dati richiesti e li collega a una specifica attività istruttoria e a un procedimento amministrativo determinato.
  • L'estrazione e la messa a disposizione di dati già detenuti in archivi o sistemi informatici costituiscono modalità tecniche di ostensione, non formazione di nuovi documenti né rielaborazione creativa dei dati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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