Sentenza n. 5800/2026 - Roma, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza del T.a.r. Lazio, sezione IV, n. -OMISSIS- del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del TAR Lazio che aveva accertato il diritto alla remunerazione del congedo non fruito per gli anni 2018 e 2019
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio del 2025, che aveva accertato il suo diritto alla remunerazione del congedo non fruito per gli anni 2018 e 2019. Ha inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dal ritardato pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria, precisando successivamente di domandare la liquidazione equitativa del danno per la tardiva esecuzione della sentenza, con decorrenza dal passaggio in giudicato. L’amministrazione si è costituita dichiarando di avere eseguito la sentenza durante il giudizio, mediante il pagamento dei giorni di licenza non fruiti, e si è opposta alle pretese ulteriori sostenendo che il giudizio di ottemperanza non consentirebbe di integrare il contenuto precettivo della sentenza di cognizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di esecuzione, poiché l’amministrazione ha adempiuto nel corso del giudizio. Ha tuttavia accolto la domanda relativa agli accessori, condannando l’amministrazione al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Il giudice ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza abbia natura composita e consenta, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., anche la condanna al pagamento di somme per rivalutazione e interessi, quali obbligazioni accessorie rispetto al credito principale. L’indennità sostitutiva delle ferie non fruite, non liquidata nel precedente giudizio perché oggetto di condanna generica, è stata qualificata come debito di valore, con diritto sia alla rivalutazione sia agli interessi legali. Sono state invece rigettate le ulteriori pretese risarcitorie: gli interessi costituiscono liquidazione forfettaria del pregiudizio da ritardo e il ricorrente non ha provato danni ulteriori. È stata inoltre esclusa qualsiasi somma per il periodo anteriore al passaggio in giudicato, perché non contemplata dal titolo esecutivo. Le spese, liquidate in 700 euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, essendo intervenuto l’adempimento soltanto in corso di causa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza proposto dal ricorrente per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 3, c.p.a.
la condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di ottenere la condanna al pagamento degli accessori del credito principale già accertato, anche quando l’amministrazione abbia successivamente adempiuto all’obbligazione principale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza ha natura composita e non si limita all’esecuzione materiale del comando giudiziale: ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., può comprendere anche la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi relativi all’obbligazione principale accertata nel giudicato.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di esecuzione, ma non preclude la decisione sulle pretese accessorie maturate sino all’adempimento.
- Quando il titolo giudiziale contiene una condanna generica al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non fruite, il relativo credito ha natura di debito di valore e può essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciute somme risarcitorie riferite a periodi o voci non contemplati dal titolo esecutivo; in particolare, non è dovuto il risarcimento per il periodo anteriore al passaggio in giudicato se tale periodo non risulta dal giudicato.
- Gli interessi assolvono alla funzione di liquidazione forfettaria del pregiudizio derivante dal ritardo nel pagamento; il riconoscimento di un danno ulteriore richiede la prova specifica di un pregiudizio eccedente quello già compensato dagli interessi.
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