Sentenza del 03/03/2017 n. 5413 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento di Euro 444.936, emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2000, contestando: l'omessa comunicazione preventiva di irregolarità e l'omesso invito a fornire chiarimenti; la validità della notificazione diretta della cartella tramite posta, senza ufficiale giudiziario e senza relata; la nullità del ruolo per mancanza di sottoscrizione e per essere stato prodotto mediante una stampa riepilogativa non sottoscritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la comunicazione di irregolarità e l'invito a fornire chiarimenti non sono obbligatori, a pena di nullità, quando il controllo riguarda una mera omissione di versamenti risultanti dalla dichiarazione. Ha inoltre ritenuto valida la notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata autonoma. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato cumulativamente come violazione processuale e vizio di motivazione, senza distinguere adeguatamente le censure. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 9.000 oltre accessori in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La comunicazione di irregolarità è prevista nell'ambito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
La comunicazione non è prevista a pena di nullità quando l'irregolarità consiste nella mera omissione di versamenti di imposte o ritenute già indicati in dichiarazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1
La notificazione della cartella può essere effettuata anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La notificazione diretta tramite posta costituisce una modalità alternativa e valida; si perfeziona con la ricezione dell'atto e non richiede una distinta relata di notifica.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
È previsto l'invito al contribuente a fornire chiarimenti prima dell'iscrizione a ruolo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
L'invito non è necessario quando non vi sono incertezze interpretative o valutative, ma soltanto un omesso versamento di somme risultanti dalla dichiarazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 1, n. 4
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione.
La censura relativa alla motivazione deve essere formulata in modo specifico e coerente; la sua deduzione insieme ad altre censure eterogenee può comportare l'inammissibilità del motivo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5
I numeri 4 e 5 individuano, rispettivamente, errori processuali e vizi della motivazione.
Le diverse tipologie di impugnazione devono essere tenute distinte e argomentate separatamente; non spetta alla Corte di cassazione ricostruire censure confuse o mescolate.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 4
La Corte può correggere la motivazione quando il dispositivo è conforme al diritto.
La Corte di cassazione può correggere o integrare la motivazione della sentenza impugnata senza modificarne il dispositivo, se la decisione finale è giuridicamente corretta.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato della dichiarazione, se l'Amministrazione rileva soltanto il mancato pagamento di somme già dichiarate dal contribuente, l'assenza della comunicazione di irregolarità o dell'invito al contraddittorio, di regola, non determina la nullità della cartella.
- La cartella esattoriale può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi sono essenziali la prova dell'invio e della ricezione, mentre non è necessaria una relata autonoma.
- Le contestazioni sulla nullità del ruolo o sulla motivazione della sentenza devono essere specifiche, autosufficienti e riferite a un preciso motivo di ricorso; la mescolanza di errori processuali e vizi motivazionali può comportare l'inammissibilità.
- Quando il debito deriva da importi indicati nella dichiarazione e non versati, la controversia riguarda normalmente l'esecuzione di un'obbligazione già riconosciuta dal contribuente, non una nuova attività accertativa dell'Amministrazione.
- In caso di rigetto del ricorso, il contribuente può essere condannato alle spese sia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria sia nei confronti dell'agente della riscossione.
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