Cassazione Penale, Ordinanza n. 21581/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proviene dalla Corte d'appello di Lecce del 12/05/2025. Il ricorrente, imputato, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi indicati nel testo come generici e meramente assertivi, relativi: all'imputabilità del ricorrente, al giudizio di identificazione e all'elemento psicologico del reato. La Corte li ha ritenuti tutti formulati in modo aspecifico e comunque infondati, osservando che le doglianze erano state già valutate e disattese con motivazione immune da vizi logici o giuridici. Dal tenore del provvedimento emerge inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, con richiamo alla giurisprudenza costituzionale sull'assenza di colpa nella proposizione del ricorso per escludere la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi generici e meramente assertivi, già disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il testo richiama la Corte costituzionale n. 186 del 2000 in relazione al regime della sanzione pecuniaria nei casi di inammissibilità non imputabile a colpa.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Richiamato implicitamente nella parte finale del provvedimento per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una causa non imputabile di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche, meramente assertive o prive di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
- Non è scrutinabile in sede di legittimità una doglianza che riproponga questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
- La deduzione dell'imputabilità, del riconoscimento dell'autore del fatto e dell'elemento psicologico deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia a lui non imputabile.
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