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Sentenza

Sentenza n. 588/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 800/2025

Giustizia amministrativa202503642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro gli atti della procedura comparativa e il decreto rettorale di approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e vincitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per la prima e la seconda fascia e di esperienze accademiche e cliniche nazionali e internazionali, contestava la procedura per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia nel settore dell'endocrinologia. Deduceva, in appello, tre errori di giudizio del TAR. Con il primo motivo sosteneva che un commissario avrebbe dovuto astenersi per i rapporti di coautoraggio scientifico e di collaborazione professionale con il candidato vincitore, dirigente medico assegnato al reparto diretto dal commissario. Con il secondo motivo denunciava l'illegittimità del bando, ritenendo che l'indicazione della continuità dell'attività di ricerca clinico-traslazionale nell'endocrinologia oncologica, con particolare riferimento ai tumori tiroidei, avesse ristretto indebitamente la platea dei candidati e costruito una procedura su misura. Con il terzo motivo contestava le valutazioni comparative della commissione, ritenute illogiche, parcellizzate e contraddittorie, sostenendo la superiorità del proprio curriculum, anche quanto all'attività didattica, scientifica, gestionale e organizzativa. Contestava inoltre la mancata considerazione di alcuni periodi di servizio, compresa l'astensione obbligatoria per maternità, e prospettava l'utilizzo dell'H-index come criterio oggettivo di valutazione.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Quanto alla pretesa incompatibilità del commissario, il Consiglio di Stato ha ribadito che l'astensione nelle commissioni di concorso universitario costituisce un'evenienza eccezionale, ammessa solo in presenza di un conflitto effettivo e di una significativa cointeressenza economica e professionale, da valutare secondo le ipotesi dell'art. 51 c.p.c., non estensibili analogicamente. Il mero coautoraggio scientifico, la colleganza, la collaborazione accademica o l'appartenenza allo stesso ufficio non sono sufficienti, salvo che rivelino una collaborazione intensa, continua, recente e fiduciaria, idonea a compromettere l'obiettività del giudizio. Nel caso concreto, la collaborazione scientifica era stata sporadica: la maggior parte dei lavori risaliva al periodo 2010-2013, nessun lavoro comune risultava tra il 2015 e il 2021 e vi erano soltanto tre coautoraggi nel 2022-2023. Il rapporto professionale derivante dall'assegnazione del vincitore al reparto diretto dal commissario, iniziato nel 2021, non dimostrava né un sodalizio fiduciario né una comunanza di interessi economici e professionali. La posizione direttiva del commissario, inoltre, non determinava di per sé un condizionamento in suo favore. L'astensione del commissario dalla valutazione delle due pubblicazioni di cui era coautore era invece doverosa, ma non implicava un obbligo di astensione dall'intera commissione né rendeva invalida la procedura: riguardava soltanto due lavori e non aveva inciso sulla completezza della valutazione collegiale, né era stata provata una propagazione viziante agli altri giudizi. Quanto al bando, l'indicazione dello specifico ambito dell'endocrinologia oncologica tiroidea era legittima perché collegata all'esigenza dell'ateneo di definire il contenuto didattico, scientifico e assistenziale del posto da coprire. La clausola aveva soprattutto funzione informativa e non risultava utilizzata dalla commissione quale criterio decisivo di preferenza. La scelta del settore di ricerca era ritenuta coerente con una programmazione scientifica comprensibile e non era emerso alcun principio di prova di favoritismo. Le valutazioni comparative, infine, rientravano nella discrezionalità tecnico-valutativa della commissione e non apparivano manifestamente irragionevoli, contraddittorie o illogiche. Sono legittimi sia il metodo sintetico-unitario sia quello analitico-descrittivo dei titoli; la scelta del metodo compete alla commissione. L'H-index può costituire un parametro, ma non può sostituire la valutazione complessiva della personalità scientifica, della versatilità e delle potenzialità del candidato. La commissione aveva motivato la prevalenza del vincitore sulla base della qualità intrinseca, della continuità della produzione scientifica e dell'autorevolezza delle sedi editoriali, nonché di una valutazione complessiva di titoli e incarichi. Le contestazioni sugli incarichi gestionali e sui periodi di servizio non dimostravano un errore tale da modificare il risultato, anche perché il profilo del vincitore continuava a risultare qualitativamente prevalente. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, l. 240/2010

    Disciplina la procedura per la chiamata di professori di seconda fascia riservata a soggetti esterni.

  • art. 18, comma 1, lett. a), l. 240/2010

    Consente all'ateneo di individuare, in relazione alle proprie esigenze didattiche, scientifiche e assistenziali, il profilo del posto da coprire.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    È richiamato dalla candidata quale fondamento dell'obbligo di astensione in presenza di conflitto di interessi; la censura è stata respinta per l'assenza di un conflitto effettivo e qualificato.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. 487/1994

    non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile

    La dichiarazione dei commissari, resa dopo la conoscenza dei candidati, determina una presunzione relativa dell'assenza di incompatibilità e conferma l'applicazione restrittiva delle cause di astensione.

  • art. 51 c.p.c.

    Le cause di astensione del commissario di concorso sono interpretate restrittivamente e non possono essere estese analogicamente; il mero coautoraggio o rapporto professionale non basta, occorrendo una cointeressenza intensa, continuativa e fiduciaria.

  • art. 2094 c.c.

    È richiamato dalla candidata per qualificare come subordinato il rapporto tra direttore dell'unità operativa e dirigente medico; il Consiglio di Stato ha escluso che tale qualificazione, di per sé, dimostri un conflitto di interessi.

  • art. 33 Cost.

    È richiamato per sottolineare l'autonomia del dirigente medico nell'esercizio della scienza medica e nelle scelte terapeutiche.

  • art. 15, comma 3, d.lgs. 502/1992

    Conforma l'organizzazione sanitaria valorizzando l'autonomia professionale del dirigente medico e ridimensionando la rilevanza personale del rapporto con il direttore della struttura.

  • art. 10, comma 1, lett. l), Regolamento per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia dell'Università degli Studi di Salerno

    Impone di indicare nel bando le tipologie di impegno didattico e scientifico del posto, legittimando la specificazione dell'ambito della ricerca e dell'attività assistenziale.

  • d.P.R. 95/2016

    È richiamato quanto ai requisiti per la nomina dei commissari, che restringono la platea dei professori concretamente nominabili.

  • d.m. Istruzione n. 120/2023

    È richiamato insieme al d.P.R. 95/2016 per i valori-soglia e i requisiti dei commissari di concorso.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato per affermare che, ai fini della tempestività dell'impugnazione della clausola di bando, rileva il momento in cui la lesività si manifesta concretamente e sorge l'interesse attuale.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali universitarie l'obbligo di astensione del commissario costituisce un'eccezione e ricorre soltanto quando sia provata una situazione effettiva di conflitto, riconducibile alle ipotesi dell'art. 51 c.p.c. o a una grave ragione di convenienza di analoga intensità; le relative cause non sono suscettibili di estensione analogica.
  • Il mero coautoraggio scientifico, la colleganza, l'appartenenza allo stesso ufficio o un ordinario rapporto professionale tra commissario e candidato non determinano di per sé incompatibilità. Il coautoraggio può assumere rilievo solo se, valutati intensità, continuità e prossimità temporale alla procedura, dimostra una collaborazione profonda, recente e fiduciaria, con comunanza di interessi idonea a compromettere l'obiettività del commissario.
  • Ai fini della valutazione dell'attualità di una collaborazione scientifica rilevante per l'astensione, il rapporto cessa con il consenso alla pubblicazione e la divulgazione online del lavoro, normalmente successiva alla redazione e precedente alla pubblicazione cartacea; non rilevano gli ulteriori tempi organizzativi della pubblicazione a stampa.
  • L'astensione del commissario dalla valutazione delle pubblicazioni di cui è coautore è doverosa, ma non implica necessariamente l'obbligo di astenersi dall'intera procedura. L'omessa valutazione di un numero limitato di lavori non invalida la valutazione collegiale se il giudizio complessivo resta completo e non è provato un effetto causale sul risultato finale.
  • Nei concorsi universitari la commissione può legittimamente adottare sia un metodo sintetico-unitario sia un metodo analitico-descrittivo nella valutazione dei candidati. L'H-index può essere considerato come parametro di supporto, ma non può sostituire la valutazione tecnico-discrezionale complessiva della qualità scientifica, della personalità, della versatilità e delle potenzialità del candidato.
  • L'indicazione nel bando dello specifico ambito scientifico e assistenziale connesso al posto da coprire è legittima quando costituisce espressione della programmazione dell'ateneo e serve a informare i candidati sul contenuto dell'incarico; la clausola non è illegittima solo perché il vincitore possiede una particolare attinenza a quell'ambito, in assenza di prova che sia stata predisposta o applicata per favorirlo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaAppello
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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