Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 7442/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa201403345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia formalizzata dal ricorrente, rilevando che il pagamento era già stato eseguito dall’Amministrazione e che, pertanto, non residuava una controversia da decidere sul reclamo. Non sono state disposte spese di giudizio.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, contestata in sede di reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., della sentenza del TAR Lazio n. 2818 del 19 febbraio 2015, relativa all’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Roma in materia di equa riparazione

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., lamentando la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione della sentenza del TAR Lazio n. 2818 del 19 febbraio 2015 e chiedendo l’esatta ottemperanza, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese in suo favore. Successivamente, a seguito di controlli contabili, ha comunicato di rinunciare al reclamo, avendo accertato che il Ministero della Giustizia aveva già provveduto al pagamento dovuto in esecuzione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    La disposizione è stata utilizzata quale base processuale per il reclamo nel giudizio di ottemperanza; preso atto dell’avvenuto pagamento e della rinuncia, il giudice ha definito il reclamo senza ulteriori statuizioni di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente rinuncia al reclamo dopo avere accertato che l’amministrazione ha già adempiuto all’obbligo risultante dal giudicato, il giudice può prendere atto della rinuncia e definire il giudizio senza ulteriori statuizioni sulla pretesa esecutiva.
  • L’avvenuto pagamento dell’importo dovuto in esecuzione del giudicato, verificato dal ricorrente e posto a fondamento della rinuncia al reclamo, esclude la necessità di ulteriori misure di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.