Ordinanza n. 7442/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia formalizzata dal ricorrente, rilevando che il pagamento era già stato eseguito dall’Amministrazione e che, pertanto, non residuava una controversia da decidere sul reclamo. Non sono state disposte spese di giudizio.
Atto impugnato: mancata esecuzione, contestata in sede di reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., della sentenza del TAR Lazio n. 2818 del 19 febbraio 2015, relativa all’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Roma in materia di equa riparazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., lamentando la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione della sentenza del TAR Lazio n. 2818 del 19 febbraio 2015 e chiedendo l’esatta ottemperanza, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese in suo favore. Successivamente, a seguito di controlli contabili, ha comunicato di rinunciare al reclamo, avendo accertato che il Ministero della Giustizia aveva già provveduto al pagamento dovuto in esecuzione della sentenza.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata quale base processuale per il reclamo nel giudizio di ottemperanza; preso atto dell’avvenuto pagamento e della rinuncia, il giudice ha definito il reclamo senza ulteriori statuizioni di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente rinuncia al reclamo dopo avere accertato che l’amministrazione ha già adempiuto all’obbligo risultante dal giudicato, il giudice può prendere atto della rinuncia e definire il giudizio senza ulteriori statuizioni sulla pretesa esecutiva.
- L’avvenuto pagamento dell’importo dovuto in esecuzione del giudicato, verificato dal ricorrente e posto a fondamento della rinuncia al reclamo, esclude la necessità di ulteriori misure di ottemperanza.
Come è indicizzato
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