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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02000/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, con un unico atto del comune difensore, hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per tentativo di importazione dalla Spagna di circa 40 kg di hashish. In cassazione hanno dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione della desistenza volontaria, sostenendo in sostanza di essersi disfatti del carico per libera scelta; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, assumendo che non fosse stato accertato il principio attivo della sostanza; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche. La difesa ha inoltre depositato memoria scritta, insistendo sul terzo motivo e sulla trattazione del ricorso secondo il rito ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto mera dissociazione valutativa da una motivazione non manifestamente illogica, secondo cui l'abbandono del carico non dipendeva da libera scelta ma dalla perdita dei contatti con il committente. Il secondo motivo è stato giudicato generico perché ripetitivo dell'appello e privo di confronto critico con le argomentazioni della sentenza, che valorizzavano il notevole quantitativo di sostanza, seppure lordo, e l'illogicità dell'ipotesi di minima offensività per un'importazione dall'estero di quella quantità. Il terzo motivo è stato respinto sul piano della sindacabilità del trattamento sanzionatorio: la motivazione sulla pena è stata ritenuta sufficiente, essendo stati considerati elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., tra cui la collaborazione necessitata e parziale e l'irrilevanza dell'incensuratezza ai fini delle attenuanti generiche; inoltre, la spiegazione più dettagliata della commisurazione della pena è richiesta solo quando la pena irrogata sia di gran lunga superiore alla media edittale, evenienza non ravvisata. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 56 c.p. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamati come base della condanna confermata in appello per il tentativo di importazione di hashish.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Invocato dalla difesa per sostenere la riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la motivazione di merito.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro di valutazione del trattamento sanzionatorio richiamato per affermare che il giudice di merito deve indicare gli elementi ritenuti preponderanti, con motivazione sindacabile in cassazione solo per illogicità, contraddittorietà o arbitrarietà manifeste.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una causa non imputabile al ricorrente.

Massime di principio

  • La desistenza volontaria non è configurabile quando l'abbandono dell'azione criminosa risulti imposto da circostanze esterne o dalla perdita dei contatti con il committente, poiché in tal caso manca una libera scelta dell'agente.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve della normativa sugli stupefacenti deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito; la mera reiterazione delle doglianze di appello integra un motivo generico.
  • Nel giudizio di legittimità la valutazione sulla pena è censurabile solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o arbitraria; il giudice di merito non deve fornire una disamina analitica di tutti i criteri dell'art. 133 c.p., ma solo degli elementi ritenuti decisivi.
  • L'incensuratezza dell'imputato non impone di per sé il riconoscimento delle attenuanti generiche, potendo il giudice di merito negarle sulla base di un giudizio complessivo non illogico.
  • Una motivazione più ampia sulla commisurazione della pena è necessaria solo quando la pena finale sia di gran lunga superiore alla media edittale; altrimenti è sufficiente una motivazione sintetica purché consenta di comprendere l'iter logico seguito dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiTentativo

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