Sentenza n. 2447/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della determina del Consiglio Regionale della Campania - Settore Risorse Finanziarie e Strumentali n. 798 del 2.7.2025, con la quale, in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5599/2025, si è disposta la revoca della determina dirigenziale n. 115 del 23.1.2025 di aggiudicazione in favore di Europolice della gara per l'affidamento del servizio quadriennale di vigilanza armata delle sedi consiliari; b) di tutti gli atti istruttori posti alla base della determina sub a); c) della nota del Consiglio Regionale prot. n. 12491 del 11.7.2025 che, in riscontro alla diffida della società ricorrente, ha confermato la revoca sub a); d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: e) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo; f) della determina del Consiglio Regionale della Campania – Settore Risorse Finanziarie e Strumentali n. 1142 del 18.9.2025, con la quale si è preso atto della determina sub a) e si è disposta la aggiudicazione del servizio quadriennale di vigilanza armata delle sedi consiliari in favore di Cosmopol; g) della nota del RUP del 22.9.2025 di comunicazione della determina sub f); h) di tutti gli atti istruttori presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'aggiudicazione del servizio quadriennale di vigilanza armata delle sedi consiliari e successiva aggiudicazione in favore della società controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato la determina del Consiglio Regionale della Campania con cui, in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato n. 5599/2025, è stata revocata l’aggiudicazione in suo favore della gara per l’affidamento quadriennale del servizio di vigilanza armata delle sedi consiliari. Sono stati inoltre impugnati gli atti istruttori, la nota con cui l’amministrazione ha confermato la revoca e gli atti connessi. Con motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla successiva determina di aggiudicazione del servizio in favore di Cosmopol e alla relativa comunicazione. Dal testo della sentenza non risultano esaminati i motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente ha dichiarato, prima della decisione, il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 31 marzo 2026, attestante il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito delle censure. In considerazione dell’evoluzione della vicenda contenziosa, il Collegio ha compensato integralmente le spese tra le parti, ponendo tuttavia il contributo unificato a carico della società ricorrente.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione al rito applicabile alla controversia in materia di affidamento di contratti pubblici; la sentenza non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, senza necessità di esaminare nel merito le censure dedotte.
- Quando il venir meno dell’interesse è dichiarato dalla parte ricorrente prima della decisione, il giudice amministrativo deve prenderne atto e definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità.
- L’evoluzione della vicenda contenziosa può costituire giusto motivo per compensare integralmente le spese processuali, ferma restando la possibilità di porre il contributo unificato a carico della parte ricorrente che ha determinato o dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →