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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3756/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto: il ricorrente lamentava che la sentenza della Sesta sezione non aveva considerato (anche implicitamente) i motivi di ricorso e motivi nuovi. In particolare contestava l'esistenza dell'incontro del 15/12/2015 con Rosario Arcuri (sostenendo che quel giorno non poteva essere lui perché già sottoposto a obbligo di soggiorno dal 31/10/2014) e la attribuzione a sé dei soprannomi "mongolo", "handicappato" e "cugino", ritenendo che la misura di prevenzione rendesse impossibile la sua partecipazione all'incontro e il progetto di recarsi a Livorno.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistesse errore di fatto: le doglianze del ricorrente erano state conosciute e risultavano implicitamente valutate e disattese alla luce dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata. Si è ritenuto che gli elementi (conversazioni intercettate e osservazioni di polizia giudiziaria) fossero idonei a ritenere avvenuto l'incontro e non decisivi gli argomenti relativi all'obbligo di soggiorno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma penale relativa al traffico illecito di sostanze stupefacenti citata quale capo di imputazione oggetto di valutazione nelle sentenze di merito; la Corte ha confermato che parte della vicenda relativa al capo A) era stata annullata senza rinvio in precedenti decisioni della Cassazione

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto: la Corte ha richiamato il principio che l'omesso esame di un motivo non costituisce automaticamente errore di fatto quando il motivo sia implicitamente assorbito o incompatibile con l'impianto motivazionale; l'accoglimento è possibile solo se si tratta di vera e propria svista materiale che, se sanata, avrebbe potuto determinare diversa decisione

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • Giurisprudenza (Sez. U, 16103 del 27/03/2002, Basile)

    Sez. U, 16103 del 27/03/2002, Basile

    Richiamata per il principio che l'omesso esame di un motivo non costituisce errore di fatto quando il motivo è implicitamente incompatibile con la motivazione, o assorbito dall'esame di altro motivo; utile per delimitare la fattispecie del ricorso per errore di fatto

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo se si dimostra una vera e propria svista materiale del giudice di legittimità, ossia l'omissione oggettivamente e immediatamente rilevabile che, se rettificata, avrebbe potuto cambiare la decisione.
  • L'omesso esame di un motivo non costituisce automaticamente errore: se il motivo è incompatibile con la struttura logico-giuridica della decisione o è assorbito dall'analisi di altri motivi, la Corte può considerarlo implicitamente valutato e respingerlo senza trattarlo espressamente.
  • La mera deduzione di circostanze alternative (es. che il soggetto incontrato fosse un'altra persona o che la misura di prevenzione impedisse lo spostamento) richiede fonti probatorie precise: per rovesciare una valutazione probatoria consolidata occorre indicare elementi chiari che la Corte non ha considerato.
  • La misura di prevenzione (obbligo di soggiorno) non determina automaticamente l'impossibilità di compiere determinati atti o di essere destinatario di riferimenti in conversazioni intercettate: occorre dimostrare concretamente l'impossibilità materiale e la conoscenza certa di tale situazione da parte dei terzi rilevanti.
  • Per avere chance di successo in un ricorso per errore di fatto è fondamentale puntare su omissioni oggettive facilmente verificabili nel testo della decisione e documentare che la loro correzione avrebbe influito sulla decisione finale.

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