Cassazione Penale, Sentenza n. 3756/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto: il ricorrente lamentava che la sentenza della Sesta sezione non aveva considerato (anche implicitamente) i motivi di ricorso e motivi nuovi. In particolare contestava l'esistenza dell'incontro del 15/12/2015 con Rosario Arcuri (sostenendo che quel giorno non poteva essere lui perché già sottoposto a obbligo di soggiorno dal 31/10/2014) e la attribuzione a sé dei soprannomi "mongolo", "handicappato" e "cugino", ritenendo che la misura di prevenzione rendesse impossibile la sua partecipazione all'incontro e il progetto di recarsi a Livorno.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistesse errore di fatto: le doglianze del ricorrente erano state conosciute e risultavano implicitamente valutate e disattese alla luce dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata. Si è ritenuto che gli elementi (conversazioni intercettate e osservazioni di polizia giudiziaria) fossero idonei a ritenere avvenuto l'incontro e non decisivi gli argomenti relativi all'obbligo di soggiorno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale relativa al traffico illecito di sostanze stupefacenti citata quale capo di imputazione oggetto di valutazione nelle sentenze di merito; la Corte ha confermato che parte della vicenda relativa al capo A) era stata annullata senza rinvio in precedenti decisioni della Cassazione
art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto: la Corte ha richiamato il principio che l'omesso esame di un motivo non costituisce automaticamente errore di fatto quando il motivo sia implicitamente assorbito o incompatibile con l'impianto motivazionale; l'accoglimento è possibile solo se si tratta di vera e propria svista materiale che, se sanata, avrebbe potuto determinare diversa decisione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Giurisprudenza (Sez. U, 16103 del 27/03/2002, Basile)
Sez. U, 16103 del 27/03/2002, Basile
Richiamata per il principio che l'omesso esame di un motivo non costituisce errore di fatto quando il motivo è implicitamente incompatibile con la motivazione, o assorbito dall'esame di altro motivo; utile per delimitare la fattispecie del ricorso per errore di fatto
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo se si dimostra una vera e propria svista materiale del giudice di legittimità, ossia l'omissione oggettivamente e immediatamente rilevabile che, se rettificata, avrebbe potuto cambiare la decisione.
- L'omesso esame di un motivo non costituisce automaticamente errore: se il motivo è incompatibile con la struttura logico-giuridica della decisione o è assorbito dall'analisi di altri motivi, la Corte può considerarlo implicitamente valutato e respingerlo senza trattarlo espressamente.
- La mera deduzione di circostanze alternative (es. che il soggetto incontrato fosse un'altra persona o che la misura di prevenzione impedisse lo spostamento) richiede fonti probatorie precise: per rovesciare una valutazione probatoria consolidata occorre indicare elementi chiari che la Corte non ha considerato.
- La misura di prevenzione (obbligo di soggiorno) non determina automaticamente l'impossibilità di compiere determinati atti o di essere destinatario di riferimenti in conversazioni intercettate: occorre dimostrare concretamente l'impossibilità materiale e la conoscenza certa di tale situazione da parte dei terzi rilevanti.
- Per avere chance di successo in un ricorso per errore di fatto è fondamentale puntare su omissioni oggettive facilmente verificabili nel testo della decisione e documentare che la loro correzione avrebbe influito sulla decisione finale.
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