Sentenza n. 478/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro del magistrato onorario e del diritto al trattamento economico e previdenziale; per la conseguente condanna alla ricostruzione della propria posizione giuridica ed economica e alla corresponsione delle differenze retributive e previdenziali, oltre accessori di legge; per la condanna al risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento omissivo e disciplina del rapporto di servizio onorario, con mancato riconoscimento del trattamento retributivo, previdenziale e risarcitorio richiesto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere svolto dal 2001 le funzioni di vice procuratore onorario e successivamente di giudice onorario di tribunale, ha chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto, il riconoscimento del trattamento economico e previdenziale parametrato a quello del magistrato ordinario comparabile, la ricostruzione della posizione giuridica ed economica, il pagamento delle differenze retributive e contributive e il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di rapporti a termine. Il giudizio, originariamente promosso davanti al giudice del lavoro, è stato riassunto davanti al TAR dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente ha dedotto la sottoposizione al potere organizzativo e direttivo dei capi degli uffici, l'inserimento nelle tabelle e nei turni d'udienza, la continuità delle prestazioni e la disparità tra le funzioni svolte e l'indennità percepita, richiamando la normativa eurounitaria e costituzionale in materia di lavoro subordinato, parità di trattamento, equa retribuzione e tutela previdenziale. Ha inoltre prospettato questioni di legittimità costituzionale della disciplina dei magistrati onorari. Il Ministero ha eccepito che la ricorrente, non avendo chiesto la conferma nell'incarico, aveva optato per l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 116/2017, la cui percezione comporta per legge la rinuncia a ogni ulteriore pretesa derivante dal rapporto onorario. La ricorrente ha sostenuto che tale scelta non avrebbe inciso sulle pretese già azionate e ha chiesto il rinvio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla diversa disciplina del comma 5 dell'art. 29.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione dell'INPS di difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l'Istituto fosse interessato all'esito della controversia per le domande relative alla ricostruzione previdenziale e al versamento dei contributi. Nel merito processuale ha però dichiarato il ricorso improcedibile. L'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 116/2017 consente al magistrato onorario che non acceda alla conferma di scegliere tra il rifiuto dell'indennità e la percezione della stessa; quest'ultima, per espressa previsione legislativa, comporta la rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato. Tale rinuncia comprende le pretese giuridiche ed economiche, retributive, previdenziali e risarcitorie, compresa quella relativa all'abusiva reiterazione dei contratti a termine, anche se già dedotte in un giudizio pendente. Dagli atti risultava che la ricorrente non aveva presentato domanda di conferma, aveva chiesto l'indennità sostitutiva e l'aveva percepita nella misura di 34.500 euro. Si era quindi perfezionato l'effetto legale di rinuncia alle ulteriori pretese oggetto del ricorso. Il TAR ha distinto tale fattispecie da quella prevista dall'art. 29, comma 5, riguardante la rinuncia collegata alla mera presentazione della domanda di conferma, oggetto della pronuncia della Corte di giustizia e della questione di costituzionalità pendente: tali questioni non erano rilevanti perché nel caso concreto la rinuncia derivava dalla libera scelta di percepire l'indennità del comma 2. È stata respinta anche l'istanza di rinvio e non è stata sollevata la questione di costituzionalità, ritenuta generica quanto all'oggetto, ai parametri invocati e alla rilevanza; il profilo relativo al giusto processo è stato comunque ritenuto non fondato, poiché l'interessato poteva liberamente rifiutare l'indennità e coltivare le proprie pretese. Spese compensate per la natura e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
La riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione è stata ritenuta tempestiva.
art. 29, comma 1, d.lgs. 116/2017
I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.
La conferma nell'incarico sino al settantesimo anno richiede una domanda dell'interessato.
art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017
La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.
La percezione volontaria dell'indennità sostitutiva preclude ogni ulteriore pretesa giuridica, retributiva, previdenziale o risarcitoria derivante dal rapporto onorario cessato, anche se già azionata in giudizio.
art. 29, comma 3, d.lgs. 116/2017
Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024.
La conferma è subordinata alle procedure valutative organizzate secondo le scansioni temporali previste dalla disposizione.
art. 29, comma 5, d.lgs. 116/2017
La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.
La disposizione riguarda una fattispecie distinta da quella del comma 2, collegando la rinuncia alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura valutativa; il TAR ha ritenuto non rilevanti, nel caso concreto, le questioni eurounitarie e costituzionali riferite a tale comma.
art. 34 c.p.a.
La ricorrente ha invocato l'utilità concreta dell'azione, ma il TAR ha ritenuto venuta meno tale utilità per effetto della rinuncia legale conseguente alla percezione dell'indennità.
art. 35 c.p.a.
La domanda è stata definita mediante declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione, derivante dalla rinuncia legale alle pretese.
art. 1, comma 629, legge n. 234/2021
La disposizione ha modificato l'art. 29 d.lgs. n. 116/2017 introducendo, tra l'altro, il regime dell'indennità sostitutiva e dell'effetto rinunciativo considerato dal TAR.
Massime di principio
- Quando il magistrato onorario che non accede alla conferma nell'incarico sceglie volontariamente di percepire l'indennità prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 116/2017, la percezione produce per espressa previsione legislativa la rinuncia a ogni ulteriore pretesa conseguente al rapporto onorario cessato, comprese le pretese retributive, previdenziali e risarcitorie.
- La rinuncia legale collegata alla percezione dell'indennità sostitutiva prevista per il magistrato onorario opera anche rispetto a pretese già dedotte in un giudizio pendente, purché siano conseguenti al rapporto di servizio onorario.
- Il regime dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 116/2017 si fonda su una scelta alternativa: l'interessato può percepire l'indennità e rinunciare alle ulteriori pretese, oppure rifiutare l'indennità e coltivare le pretese giuridiche ed economiche derivanti dal rapporto onorario; non può cumulare entrambe le utilità.
- Le questioni eurounitarie e costituzionali relative all'effetto rinunciativo previsto dall'art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017 non sono automaticamente rilevanti nei giudizi in cui la rinuncia deriva dalla diversa fattispecie della percezione volontaria dell'indennità disciplinata dal comma 2.
- Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente generica quando non individua con sufficiente precisione la specifica previsione censurata, il rapporto tra tale previsione e ciascun parametro costituzionale invocato e la rilevanza della questione nel giudizio concreto.
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