Sentenza n. 747/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 34/2025, pubblicata il 15/01/2025, emessa dal Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 232/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e il Ministero era stato condannato all’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati nella decisione, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata all’Amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Poiché il giudicato non era stato eseguito, la ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate, l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché la sentenza azionata era stata notificata all’Amministrazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l’inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti organizzativi e contabili necessari. Ha invece respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo non sussistenti particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudizio presupposto.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento.
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza; il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta, mentre l’indennizzo ex comma 4, lettera e), richiede presupposti ulteriori non ravvisati nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
L’indennizzo richiesto è stato negato in assenza di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, ritenendosi sufficiente la nomina del commissario ad acta.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza a una sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, quando il titolo sia stato notificato all’Amministrazione e siano decorsi 120 giorni senza integrale adempimento.
- In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla decisione entro un termine assegnato, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente a escludere, in assenza di particolari ragioni contrarie, il riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
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