Sentenza del 16/07/2019 n. 4327 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Avviso di accertamento - Irpef - Società a ristretta base sociale - Accertamento di maggior reddito - Ammissibilità - Utili extracontabili - Distribuzione - Presunzione - Configurabilità - Onere probatorio - Inversione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è stata ritenuta ammissibile e configurabile anche quando tali utili non siano stati dichiarati dalla società. L’accertamento nei confronti del socio può quindi fondarsi sulla ristretta base sociale, salva la possibilità per il contribuente di fornire una prova contraria concreta e specifica. Il contribuente soccombente non ha superato la presunzione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’accertamento riguarda la presunta distribuzione ai soci di utili extracontabili non dichiarati dalla società. In presenza di una società a ristretta base sociale, la giurisprudenza ritiene configurabile una presunzione semplice di distribuzione degli utili ai soci, fondata non direttamente sull’accertamento induttivo del maggior reddito societario, ma sulla ristrettezza della compagine sociale, considerata indice di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci nella gestione. Ne deriva l’inversione dell’onere della prova: il contribuente deve dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti o che non ne ha avuto la disponibilità.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale
Per le società a ristretta base sociale, anche se l’utile non è stato dichiarato, sussiste la presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci.
La ristrettezza della base sociale costituisce il fatto noto dal quale può essere desunta, mediante presunzione semplice, la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
Principio sull’inversione dell’onere della prova
La presunzione, inoltre, determina l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente che deve fornire la prova contraria.
Una volta dimostrata la ristretta composizione societaria e accertato il maggior reddito della società, spetta al socio provare che gli utili non sono stati distribuiti, che sono stati reinvestiti oppure che egli non ne ha avuto la disponibilità.
Cassazione civile, n. 1947/2019
Richiamata quale precedente a sostegno dell’ammissibilità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale.
Cassazione civile, n. 2778/2017
Richiamata quale precedente sulla presunzione fondata sulla ristrettezza della compagine sociale e sulla conseguente necessità per il contribuente di fornire prova contraria.
Massime di principio
- Nelle società con pochi soci, l’accertamento di maggiori ricavi o redditi non dichiarati può comportare, ai fini Irpef, la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci, anche senza una prova diretta della distribuzione.
- Il fondamento della presunzione è la ristretta base sociale, considerata indice di conoscenza degli affari societari, collaborazione e controllo reciproco tra i soci; non è sufficiente considerare isolatamente il solo maggior reddito accertato alla società.
- La presunzione è relativa: il socio può contrastarla con elementi documentali e specifici, come la dimostrazione del mancato incasso, del reinvestimento degli utili, di perdite o crisi finanziarie incompatibili con la distribuzione, oppure della propria estraneità alla gestione.
- Una contestazione generica o la semplice affermazione di non aver ricevuto gli utili normalmente non è sufficiente a superare la presunzione.
- L’accertamento societario e quello personale del socio restano distinti: il socio può contestare sia l’esistenza o l’entità del maggior reddito societario, sia la presunta distribuzione e la propria effettiva disponibilità degli utili.
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