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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5939/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, costituita parte civile nel procedimento a carico di Rimatori, impugnava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il suo appello, proponendo tre motivi: 1) violazione dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., per il mancato rinvio alla sezione civile competente in caso di appello proposto "ai soli fini civili"; 2) omessa risposta della Corte territoriale rispetto all'eccezione concernente il reato di diffamazione (capo d) e mancata valutazione della dichiarazione dell'imputato ritenuta confessorio, nonché vizio di motivazione su tale punto; 3) violazione dell'art. 595 c.p.p. per omessa valutazione di prova decisiva (la dichiarazione confessorio dell'imputato). Inoltre si eccepiva genericamente il contenuto della messaggistica WhatsApp e le dichiarazioni dei testi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto infondato che l'art. 573, comma 1-bis, si applichi al caso di specie perché la costituzione di parte civile è anteriore al 30/12/2022, data di entrata in vigore della disposizione. I secondo e terzo motivi sono stati dichiarati, in parte, inammissibili per genericità (riguardo al non precisato contenuto dei messaggi e delle dichiarazioni testimoniali) e, nel merito, infondati: la presunta dichiarazione "confessorio" dell'imputato non è stata ritenuta decisiva, essendo vaga e riferita a non precisate terze persone e contenuti non univoci (tra cui le frasi dell'atto di rinuncia alla querela come "ho raccontato a terze persone e, in particolare, all'Avv. Valentina Gavioli...." e "ho mostrato a terze persone messaggi che l'Avv. Antonietta Di Ponte mi aveva inviato nel mese di dicembre 2014, strumentalizzando gli stessi e decontestualizzandoli..."). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; efficacia dal 30/12/2022

    La Corte interpreta la norma nella versione transitoria: la previsione che disciplina il rinvio alla sezione civile per appelli proposti 'ai soli fini civili' si applica solo quando la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30/12/2022; non opera retroattivamente per costituzioni anteriori

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte prende atto dei limiti procedurali imposti dalle disposizioni transitorie circa l'ammissibilità e la portata dei motivi di impugnazione nei ricorsi presentati in sede di cassazione

  • art. 595 cod. proc. pen.

    richiamato dal terzo motivo per omessa valutazione di prova decisiva

    La norma è evocata per censurare presunta mancata valutazione di una prova decisiva; la Corte richiede che la prova sia veramente decisiva e specifica: elementi vaghi o riferimenti non univoci non soddisfano il parametro per annullare per omessa valutazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicato in sede di decisione per la condanna alle spese

    La disposizione è stata applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 33 (che ha introdotto l'art. 573, comma 1-bis)

    Il decreto è la fonte normativa che ha introdotto la modifica procedurale; la Corte ne utilizza la data di entrata in vigore per delimitare l'ambito di applicazione temporale della nuova norma

Massime di principio

  • L'eccezione procedurale fondata sull'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. opera solo se la costituzione di parte civile è successiva alla data di entrata in vigore della norma (30/12/2022); per costituzioni anteriori la norma non trova applicazione
  • In cassazione le doglianze generiche o non specificamente ancorate a elementi di fatto (es. riferimenti vaghi a messaggi WhatsApp o a non meglio precisate dichiarazioni testimoniali) sono inammissibili per genericità
  • Perché una dichiarazione dell'imputato valga come "prova decisiva" occorre che sia chiara, specifica e direttamente collegabile all'elemento costitutivo del reato; dichiarazioni vaghe o riferite a non precisate terze persone non sono idonee a ribaltare la valutazione del merito
  • La Corte di legittimità sindaca la mancata motivazione della sentenza di merito solo se gli elementi trascurati hanno carattere di decisività; omissioni su questioni non decisive non portano all'annullamento
  • Il soccombente in cassazione può essere condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; quindi valutare il merito e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso

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