Cassazione Penale, Sentenza n. 5939/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, costituita parte civile nel procedimento a carico di Rimatori, impugnava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il suo appello, proponendo tre motivi: 1) violazione dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., per il mancato rinvio alla sezione civile competente in caso di appello proposto "ai soli fini civili"; 2) omessa risposta della Corte territoriale rispetto all'eccezione concernente il reato di diffamazione (capo d) e mancata valutazione della dichiarazione dell'imputato ritenuta confessorio, nonché vizio di motivazione su tale punto; 3) violazione dell'art. 595 c.p.p. per omessa valutazione di prova decisiva (la dichiarazione confessorio dell'imputato). Inoltre si eccepiva genericamente il contenuto della messaggistica WhatsApp e le dichiarazioni dei testi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto infondato che l'art. 573, comma 1-bis, si applichi al caso di specie perché la costituzione di parte civile è anteriore al 30/12/2022, data di entrata in vigore della disposizione. I secondo e terzo motivi sono stati dichiarati, in parte, inammissibili per genericità (riguardo al non precisato contenuto dei messaggi e delle dichiarazioni testimoniali) e, nel merito, infondati: la presunta dichiarazione "confessorio" dell'imputato non è stata ritenuta decisiva, essendo vaga e riferita a non precisate terze persone e contenuti non univoci (tra cui le frasi dell'atto di rinuncia alla querela come "ho raccontato a terze persone e, in particolare, all'Avv. Valentina Gavioli...." e "ho mostrato a terze persone messaggi che l'Avv. Antonietta Di Ponte mi aveva inviato nel mese di dicembre 2014, strumentalizzando gli stessi e decontestualizzandoli..."). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; efficacia dal 30/12/2022
La Corte interpreta la norma nella versione transitoria: la previsione che disciplina il rinvio alla sezione civile per appelli proposti 'ai soli fini civili' si applica solo quando la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30/12/2022; non opera retroattivamente per costituzioni anteriori
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte prende atto dei limiti procedurali imposti dalle disposizioni transitorie circa l'ammissibilità e la portata dei motivi di impugnazione nei ricorsi presentati in sede di cassazione
art. 595 cod. proc. pen.
richiamato dal terzo motivo per omessa valutazione di prova decisiva
La norma è evocata per censurare presunta mancata valutazione di una prova decisiva; la Corte richiede che la prova sia veramente decisiva e specifica: elementi vaghi o riferimenti non univoci non soddisfano il parametro per annullare per omessa valutazione
art. 616 cod. proc. pen.
applicato in sede di decisione per la condanna alle spese
La disposizione è stata applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 33 (che ha introdotto l'art. 573, comma 1-bis)
Il decreto è la fonte normativa che ha introdotto la modifica procedurale; la Corte ne utilizza la data di entrata in vigore per delimitare l'ambito di applicazione temporale della nuova norma
Massime di principio
- L'eccezione procedurale fondata sull'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. opera solo se la costituzione di parte civile è successiva alla data di entrata in vigore della norma (30/12/2022); per costituzioni anteriori la norma non trova applicazione
- In cassazione le doglianze generiche o non specificamente ancorate a elementi di fatto (es. riferimenti vaghi a messaggi WhatsApp o a non meglio precisate dichiarazioni testimoniali) sono inammissibili per genericità
- Perché una dichiarazione dell'imputato valga come "prova decisiva" occorre che sia chiara, specifica e direttamente collegabile all'elemento costitutivo del reato; dichiarazioni vaghe o riferite a non precisate terze persone non sono idonee a ribaltare la valutazione del merito
- La Corte di legittimità sindaca la mancata motivazione della sentenza di merito solo se gli elementi trascurati hanno carattere di decisività; omissioni su questioni non decisive non portano all'annullamento
- Il soccombente in cassazione può essere condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; quindi valutare il merito e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso
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